SENTENZA N. 47
ANNO 1970
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Giudici
Prof. Giuseppe BRANCA,
Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA
BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale dell'art. 7, secondo comma, del testo unico delle leggi per la
disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste
elettorali, approvato con d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, promossi con quattro
ordinanze rispettivamente emesse il 18, 14, 15 e 17 maggio 1968 dalla Corte
d'appello di Roma sui ricorsi elettorali proposti da Mandillo Franca ed altri,
Hatzigougoussi Sofia ed altri, Peppiat Teresa ed altri e Gusmeroli Luigi ed
altri, iscritte ai nn. 169, 277, 278 e 279 del registro ordinanze 1968 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 248 del 28 settembre
1968 e n. 38 del 12 febbraio 1969.
Udito nella camera di consiglio del
10 febbraio 1970 il Giudice relatore Giuseppe Chiarelli.
Ritenuto in fatto
La Corte d'appello di Roma,
giudicando sui ricorsi elettorali riuniti, proposti da Franca Mandillo e altri,
ha sollevato d'ufficio, con ordinanza 18 maggio 1968, la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 7, secondo comma (art. 1 della legge 22
gennaio 1966, n. 1), del testo unico delle leggi per la disciplina
dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali
(approvato con d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223) in riferimento agli artt. 3 e 48
della Costituzione, e in relazione a coloro che, essendo già maggiorenni e
trovandosi nelle condizioni di cui all'art. 4 dello stesso testo unico, abbiano
diritto ad essere iscritti o reiscritti nelle liste.
Osserva l'ordinanza che, in
applicazione della norma impugnata, viene differito al 1 luglio o al 1 gennaio
l'effetto della iscrizione nelle liste di coloro che per un qualsiasi motivo,
non vi siano stati compresi, pur avendo raggiunto la maggiore età ed essendo in
possesso dei richiesti requisiti, nonché di coloro che, avendo temporaneamente
perduto il diritto elettorale attivo, lo abbiano riacquistato ed abbiano
diritto alla reiscrizione. Né deriva una limitazione dell'esercizio del diritto
di voto, che contrasta con l'art. 48 della Costituzione, e una disparità di
trattamento, che contrasta con l'art. 3, rispetto a coloro il cui diritto é
adeguatamente tutelato con l'iscrizione anticipata nelle liste.
La medesima questione é proposta
dalla stessa Corte di appello di Roma con le ordinanze 14 maggio 1968 e 15 e 17
maggio 1968 (pervenute alla Corte il 23 dicembre successivo) emesse sui ricorsi
elettorali di Sofia Hatzigougoussi é altri, Teresa Peppiat e altri, Luigi
Gusmeroli e altri.
Non essendosi costituite le parti,
le cause sono state trattate in camera di consiglio ai sensi degli artt. 26,
comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative
per il giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Considerato in diritto
Le cause possono essere decise con
unica sentenza, data l'identità della questione.
Il testo unico delle leggi per la
disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste
elettorali (approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223) regola, negli artt. 7 e
seguenti, un sistema di aggiornamento d'ufficio delle liste mediante revisioni
semestrali. Queste avvengono con procedimenti che si svolgono dal febbraio al
giugno (prima revisione) e dall'agosto al dicembre (seconda revisione) di
ciascun anno, e che portano all'iscrizione nelle liste di coloro che compiranno
il ventunesimo anno, rispettivamente, nei semestri dal 1 luglio al 31 dicembre
dello stesso anno o dal 1 gennaio al 30 giugno dell'anno successivo (ex art.
8). Per l'articolo 7, secondo comma, le variazioni apportate alle liste con i
detti aggiornamenti hanno effetto dal 1 gennaio e dal 1 luglio successivi
all'iscrizione. In tal modo si ha una iscrizione anticipata rispetto
all'effettivo compimento del ventunesimo anno, salva la cancellazione, prevista
dall'art. 33, dei nomi di coloro che non abbiano raggiunto tale età il primo
giorno fissato per le elezioni.
Con questo sistema si é inteso
garantire l'esercizio del diritto di voto a tutti coloro che, al momento delle
elezioni, si trovino nella richiesta condizione di età, oltre che nel possesso
degli altri requisiti per essere elettori.
Se non che la garanzia vien meno
quando la norma dell'art. 7, secondo comma, che fa decorrere dal 1 gennaio e
dal 1 luglio gli effetti delle variazioni delle liste, si applica, per il
combinato disposto della norma stessa con gli artt. 11, quinto comma, e 31,
primo comma, a casi diversi da quelli dell'anticipata iscrizione nelle liste ai
sensi del primo comma dell'art. 7.
Infatti l'art. 11 stabilisce che per
le domande di iscrizione dei cittadini italiani residenti all'estero il sindaco
provvede, su decisione delle commissioni elettorali o mandamentali, "con
la prima revisione semestrale utile". E l'art. 31 prescrive, in generale,
che "le liste elettorali, salvo il disposto dell'art. 32, non possono
essere modificate se non per effetto delle revisioni semestrali". Né
consegue che ogni iscrizione o reiscrizione non può aver effetto che dal l'
gennaio o 1 luglio successivo alla revisione semestrale, anche se il diritto di
voto sia precedentemente maturato.
É da tener presente che l'art. 32,
richiamato nell'inciso del 31, dispone che variazioni alle liste elettorali
possono essere apportate con revisioni, diverse dalle semestrali di cui al
primo comma dell'art. 7, le quali nel linguaggio delle circolari ministeriali
prendono il nome di revisioni dinamiche. Esse sono affidate alle commissioni
elettorali, le quali, per provvedervi, debbono riunirsi ogni sei mesi e in ogni
caso non oltre la pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi
elettorali. Ma queste variazioni sono previste solo per i casi di morte,
perdita della cittadinanza o del diritto elettorale, trasferimento di
residenza, e per il caso di decisione della commissione mandamentale su ricorso
del cittadino residente all'estero (art. 29 ultimo comma).
Da ciò deriva che, mentre nel
momento immediatamente precedente le elezioni si procede alla cancellazione di
coloro che non hanno raggiunto l'età o che hanno perduto il diritto elettorale,
alla iscrizione o alla reiscrizione di coloro che ne abbiano fatto domanda o
abbiano acquistato tale diritto non per effetto del compimento del ventunesimo
anno o lo abbiano riacquistato per il venir meno di cause impeditive, non si
procede se non con la revisione semestrale, che può essere successiva alle
elezioni. Tali sono i casi, oltre quello del provvedimento del sindaco su
domanda del cittadino residente all'estero, della straniera che abbia conseguito
la cittadinanza per matrimonio, di coloro per i quali siano cessate le cause di
impedimento all'esercizio del diritto di voto (cessazione dello stato di
fallimento, cessazione degli effetti del provvedimento di sottoposizione a
misure di prevenzione o di sicurezza, cessazione dell'interdizione dai pubblici
uffici ecc.; v. art. 2, primo comma, nn. 2, 3, 6, 7; stesso articolo, secondo
comma; art. 3 T.U.) e di tutti coloro che comunque non siano stati compresi
nell'iscrizione semestrale.
In tutti questi casi, il
collegamento dell'iscrizione o reiscrizione nelle liste alle revisioni
semestrali, e il differimento degli effetti dell'iscrizione al 1 gennaio o al
l' luglio successivi, impediscono l'esercizio del diritto di voto nel periodo
tra l'acquisto o il riacquisto di esso e le predette date; impedimento che si
concreta in una effettiva limitazione del diritto elettorale ove in tale
periodo siano indette le elezioni. É pertanto palese il contrasto con l'art. 48
della Costituzione.
Egualmente fondata é la questione di
legittimità costituzionale proposta in riferimento all'art. 3 della
Costituzione. Per effetto delle norme esaminate si ha infatti che, mentre con
l'iscrizione anticipata é assicurato l'esercizio del diritto di voto a coloro
che, trovandosi nelle condizioni di cui all'art. 7, primo comma, sono compresi
nella revisione semestrale, per i casi, invece, innanzi indicati, di coloro che
acquistano o riacquistano il diritto di voto indipendentemente dal
raggiungimento del ventunesimo anno nel semestre oggetto di revisione, la
possibilità di esercitare tale diritto é posticipata a una data successiva a
quella in cui si sono verificate le condizioni per l'iscrizione nelle liste e
successiva anche alla ottenuta iscrizione o reiscrizione.
Si determina così un incongruo e
irrazionale trattamento differenziato, di cui é chiaro il contrasto con l'art.
3 della Costituzione, e che, in conseguenza della dichiarazione di
illegittimità costituzionale delle norme in questione, potrà essere eliminato,
nei casi predetti, con l'immediata operatività dell'iscrizione nelle liste, da
effettuare appena verificatosi l'acquisto o il riacquisto del diritto di voto,
o quanto meno in sede di revisione cosiddetta dinamica, come lo stesso testo
unico dispone per le decisioni delle commissioni mandamentali su ricorso del
cittadino residente all'estero.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità
costituzionale degli artt. 7, secondo comma, 11, quinto comma, e 31, primo
comma, del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e
per la tenuta e la revisione delle liste elettorali (approvato con D.P.R. 20
marzo 1967, n. 223), nella parte in cui dispongono che l'acquisto del diritto
di voto, quando si verifica in casi diversi da quelli di cui al primo comma
dell'art. 7, ed il riacquisto di esso non possono dar luogo a iscrizione se non
in sede di revisione semestrale, con effetto dal primo gennaio o dal primo
luglio successivo alla iscrizione.
Così deciso
in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 12 marzo 1970.
Giuseppe
BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI -
Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA BENEDETTI -
Francesco PAOLO BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO -
Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 23
marzo 1970.