SENTENZA N. 44
ANNO 1970
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA,
Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA
BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale degli artt. 56, comma primo, e 58, comma secondo, della legge 7
gennaio 1929, n. 4, contenente norme generali sulla repressione delle
violazioni delle leggi finanziarie, promosso con ordinanza emessa il 28 maggio
1968 dal tribunale di Locri nel procedimento civile vertente tra Gioffré
Domenico e l'amministrazione finanziaria dello Stato, iscritta al n. 142 del
registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 222 del 31 agosto 1968.
Visti gli atti di costituzione
dell'amministrazione finanziaria dello Stato e d'intervento del Presidente del
Consiglio dei Ministri;
udito nell'udienza pubblica del 28
gennaio 1970 il Giudice relatore Giovanni Battista Benedetti;
udito il sostituto avvocato generale
dello Stato Francesco Agrò, per l'amministrazione finanziaria dello Stato e per
il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza emessa il 28 maggio
1968 nel procedimento civile vertente tra Gioffré Domenico e l'amministrazione
finanziaria dello Stato il tribunale di Locri ha sollevato la questione di
legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e i 13 della
Costituzione, degli artt. 56 e 58 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, contenente
norme generali sulla repressione delle violazioni delle leggi finanziarie.
Si afferma nell'ordinanza che tali
disposizioni - la cui applicazione ha luogo anche per le violazioni delle norme
della legge 19 giugno 1940, n. 762, sull'imposta generale sull'entrata -
attribuendo efficacia esecutiva all'ordinanza dell'intendente di finanza e al
decreto del Ministro delle finanze contenenti condanna a pena pecuniaria,
limitano enormemente i diritti di tutela del cittadino.
L'attribuzione di siffatta efficacia
consentirebbe, infatti, all'amministrazione finanziaria di soddisfare la sua
pretesa, procedendo ad esecuzione sui beni del preteso debitore, prima di qualsiasi
accertamento, ad opera dell'autorità giudiziaria, sulla effettiva esistenza e
sulla fondatezza della pretesa stessa.
Dal che conseguirebbe, ad avviso del
tribunale, una evidente condizione di soggezione e disparità di trattamento per
il cittadino nonché una limitazione dei suoi diritti di difesa e tutela
giurisdizionale che dovrebbero condurre ad una dichiarazione di
incostituzionalità degli artt. 56 e 58 della legge n. 4 del 1929 in riferimento
agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione. Nei confronti, cioè, quegli stessi
precetti che giustificarono la pronuncia di incostituzionalità dell'art. 52
della legge n. 762 del 1940 che subordinava al previo pagamento dell'imposta
generale sull'entrata l'esperibilità del gravame dinanzi all'autorità giudiziaria
contro l'ordinanza definitiva dell'intendente di finanza e contro il decreto,
anch'esso definitivo, del Ministro delle finanze (sent. 79/1961).
Nel giudizio dinanzi a questa Corte
la parte privata non si é costituita. L'amministrazione finanziaria dello Stato
ed il Presidente del Consiglio dei Ministri, entrambi rappresentati e difesi
dall'Avvocatura generale dello Stato, hanno, invece, depositato rispettivamente
deduzioni costitutive e atto di intervento in cancelleria l'8 luglio e il 20
settembre 1968.
Nei propri scritti difensivi
l'Avvocatura rileva che il tribunale di Locri muove dalla premessa
dell'avvenuta abolizione della regola del solve et repete per sostenere
l'incostituzionalità del principio dell'esecutorietà del provvedimento
amministrativo in materia tributaria. Ha dimenticato però che nelle stesse
sentenze citate nell'ordinanza di rinvio (21 e 79 del 1961) la Corte
costituzionale ha avuto modo di precisare che dall'abolizione della regola
suddetta non viene in alcun modo intaccato il principio dell'esecutorietà
dell'atto amministrativo; e che nella successiva sentenza n. 86 del
1962, in cui venne in esame l'art. 145, comma terzo, della legge di
registro, la Corte, nel ribadire l'impossibilità di una assimilazione giuridica
o un collegamento logico tra i due principi, ha affermato che l'esecutorietà
dell'atto non impedisce né limita la tutela giurisdizionale, ma esclude
soltanto che l'autorità giudiziaria possa sospendere l'effetto dell'atto
amministrativo: il che é permesso dall'art. 113 della Costituzione.
In particolare, venendo alle singole
censure l'Avvocatura osserva che non sussiste violazione del principio di
uguaglianza non potendosi disconoscere la peculiarità del rapporto contribuente
- Fisco; che neppure é a parlarsi di violazione degli artt. 24 e 113 dato che
l'esecuzione iniziata dall'amministrazione non vieta al debitore di agire in
giudizio e di tutelare i propri diritti e interessi.
Conclude pertanto chiedendo che la
Corte voglia dichiarare non fondata la proposta questione.
Considerato in diritto
1. - Gli artt. 56, comma primo, e 58, comma secondo, della legge 7 gennaio 1929, n. 4, contenente norme generali sulla repressione delle violazioni delle leggi finanziarie, attribuiscono efficacia di titolo esecutivo rispettivamente all'ordinanza, non impugnata in termine dal trasgressore, con la quale l'intendente di finanza determina l'ammontare della pena pecuniaria e al decreto del Ministro delle finanze che stabilisce in misura diversa, rispetto all'ordinanza intendentizia, l'ammontare di detta pena. Il tribunale di Locri, muovendo dalla premessa che l'attribuzione di siffatta efficacia rende coercibile l'obbligo di pagare consentendo all'amministrazione di realizzare la sua pretesa sui beni del contribuente senza il previo accertamento della fondatezza della stessa ad opera dell'autorità giudiziaria, ha ritenuto che le indicate disposizioni siano in contrasto con gli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione e che debbano essere dichiarate incostituzionali così come é stato fatto per la disposizione contenuta nell'art. 52 della legge 19 giugno 1940, n. 762, che subordinava al previo pagamento dell'imposta sull'entrata l'esperibilità dell'azione giudiziaria contro l'ordinanza definitiva dell'intendente e contro il decreto del Ministro delle finanze (sentenza n. 79/1961
).
Giuseppe
BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI -
Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA BENEDETTI -
Francesco PAOLO BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO -
Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI