SENTENZA N. 43
ANNO 1970
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA,
Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA
BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell'art. 2, n. 2, del d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 (testo unico
delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la
revisione delle liste elettorali), promosso con ordinanza emessa il 3 dicembre
1968 dalla Corte d'appello di Milano su ricorso di Hugony Serenella, iscritta
al n. 81 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 85 del 2 aprile 1969.
Visto l'atto d'intervento del
Presidente del Consiglio dei Ministri;
udito nell'udienza pubblica del 28
gennaio 1970 il Giudice relatore Michele Fragali;
udito il sostituto avvocato generale
dello Stato Franco Casamassima, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto in fatto
1. - La Corte di appello di Milano,
il 3 dicembre 1968, ha denunciato per illegittimità costituzionale l'art. 2 del
d.P.R.20 marzo 1967, n. 223, che esclude dall'elettorato attivo i commercianti
falliti finché dura lo stato di fallimento, ma non oltre i cinque anni dalla
sentenza che lo ha dichiarato: nell'ordinanza, a sostegno della denuncia, si
sono invocati gli articoli 48 e 3 della Costituzione.
2. - La Corte di Milano ha escluso
anzitutto che quella del fallito possa rientrare nella figura dell'incapacità
civile menzionata nel predetto art. 48, al comma terzo, come causa legittima di
esclusione dall'elettorato attivo; ha affermato che la norma invocata non si
può giustificare nemmeno con l'assunto che i commercianti falliti versino in
una condizione di indegnità, altra causa di esclusione dal diritto di voto
consentita dalla Costituzione, perché essa ammette l'indegnità anche quando
l'insolvenza accertata dalla sentenza dichiarativa di fallimento non é dipesa
da fatti imputabili al commerciante; ha osservato poi che, se la ragione del
giudizio di indegnità sta nell'opinione che, dal punto di vista etico, meriti
riprovazione il cittadino che non abbia tenuto fede agli impegni assunti, anche
per le gravi conseguenze che possono derivarne all'economia privata e a quella
pubblica, la stessa ragione dovrebbe valere per il debitore insolvente che non
sia imprenditore commerciale o che sia piccolo debitore, esclusi invece dalle
disposizioni sul fallimento, cosicché la norma invocata viola il principio di
eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione; ha infine ritenuto non
riuscito il tentativo della dottrina che ha ricollegato l'indegnità del fallito
al fatto che egli rimane momentaneamente inerte nel campo del lavoro, di
fondamentale importanza nell'attuale organizzazione sociale, perché non sempre
il fallito si sottrae volontariamente al dovere di lavorare e perché lo stato
di fallimento non gli impedisce di dedicarsi ad una attività lavorativa, se é
diversa da quella inerente all'esercizio di una impresa commerciale.
3. - Il Presidente del Consiglio dei
Ministri, intervenuto in giudizio, ha obiettato che la Corte di Milano ha, in
sostanza, criticato la inadeguatezza della norma alla situazione di fatto, la
sua inopportunità, il suo contrasto con la coscienza sociale, ma non la
difformità dal principio di cui all'art. 48 della Costituzione.
Secondo il Presidente del Consiglio,
l'incapacità civile, considerata da questo articolo, può essere anche una
ridotta o limitata capacità giuridica, avendo la Costituzione rimesso al
legislatore ordinario il compito di determinare le singole fattispecie.
Il legislatore ha esercitato questo
potere, e la scelta da lui compiuta non é suscettibile di sindacato
costituzionale se non in quanto urti contro altre norme della Costituzione. Non
conta che la legge, disponendo l'automatica cessazione dell'incapacità ove lo
stato di fallimento si protragga per oltre un quinquennio dalla data della
sentenza dichiarativa del fallimento, non ha fatto coincidere l'incapacità del
fallito all'elettorato con quella civile: il termine é stato stabilito in
considerazione del fatto che la durata del processo fallimentare non dipende
sostanzialmente dalla volontà del fallito e dovevasi proporzionare la misura
adottata al diverso grado di riprovazione che presenta la situazione di fallito
rispetto agli altri casi considerati.
Non é stato violato il principio di
eguaglianza, perché gli imprenditori costituiscono una categoria di cittadini
obiettivamente diversa dalle altre: l'insolvenza di chi esercita
professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione e
dello scambio provoca, nell'economia privata e pubblica, conseguenze dannose
più rimarchevoli di quelle che derivano dall'insolvenza di chi non é
imprenditore.
4. - All'udienza del 28 gennaio 1970
il rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato ha confermato le
conclusioni già prese.
Considerato in diritto
1. - La disposizione denunciata
dalla Corte di Milano risulta dalla inserzione in un testo unico compilatorio
dei precetti contenuti nell'art. 2, n. 2, della legge 7 ottobre 1947, n. 1058:
può quindi dare adito ad una questione di legittimità costituzionale secondo
quanto ha deciso questa Corte nella sentenza 20 marzo
1969, n. 46.
2. - Il merito della causa va
esaminato anzitutto avendo presente l'iter formativo dell'art. 48, secondo
comma, della Costituzione.
Questo articolo, nella sua
formulazione originaria, contemplava soltanto limitazioni del diritto di voto a
causa di incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile. Il 21
aprile 1947 venne però presentato all'Assemblea costituente un disegno di legge
ordinaria sulla disciplina dell'elettorato attivo, che contemplava casi di
esclusione dal voto per indegnità morale; e, durante il suo esame da parte
della commissione referente, si rilevò che si sarebbe potuto mantenere questa
terza categoria di esclusione dal voto solo se il testo del progetto di
Costituzione l'avesse ricompresa nella sua formulazione definitiva. Nella
seduta del 21 maggio 1947, nel corso della discussione di tale progetto, il
presidente della su indicata commissione prospettò all'Assemblea il contrasto
con il testo del disegno di legge. Rinviata la discussione al giorno
successivo, il relatore del testo costituzionale prospettò la necessità di
metterlo in perfetto accordo con la futura legge elettorale; rilevò la
difformità che ne sarebbe derivata nei riguardi dei commercianti falliti e
opinò che, se alla disposizione della Costituzione che doveva regolare la
materia, si fosse aggiunta la categoria dei casi di indegnità morale, si
sarebbero potuti e dovuti comprendere anche i "cittadini che non hanno
fatto onore ai loro impegni". L'aggiunta fu approvata nello stesso giorno,
e il testo del progetto costituzionale divenne l'attuale art. 48;
parallelamente la stessa Assemblea costituente il 24 settembre 1947 approvò la
norma del disegno di legge sull'elettorato attivo, ora in discussione, in una
formulazione che manteneva l'ipotesi di indegnità morale fra le cause di
incapacità all'elettorato attivo. Il disegno di legge divenne la legge 7
ottobre 1947, n. 1058.
La modificazione apportata al testo
del progetto costituzionale segna indubbiamente adesione dell'Assemblea
costituente ai criteri adottati nel disegno di legge ordinaria; e la Assemblea
ebbe a ribadire tale adesione quando approvò la legge ordinaria in esame, la
quale, a sua volta, deve perciò intendersi che rispecchi i criteri normativi
adottati nella sede costituente. É chiaro cioè che l'Assemblea intese dare alla
nozione di indegnità morale un significato che comprendesse la qualità di
fallito, e via via si andasse attenuando in corrispondenza al giusto grado di
valutazione che deve darsi alla qualità stessa; non certo parificabile al grado
di indegnità morale di altre ipotesi di privazione del diritto elettorale, ma,
intesa nella sua caratteristica concreta, assimilabile quoad litteram ad una indegnità morale sia pure considerata nella
più lieve delle sfumature.
3. - L'art. 48 della Costituzione, é
vero, rimise alla legge ordinaria l'individuazione dei casi di indegnità che
legittimano l'esclusione dal diritto elettorale; ma, diversamente da quanto
sostiene l'Avvocatura dello Stato, la Corte non tocca la discrezionalità che
accompagna l'esercizio della potestà legislativa quando accerta se la norma
impugnata é coerente alle tendenze affiorate durante il dibattito svolto in
sede di formulazione della norma costituzionale alla quale si doveva adeguare,
e soprattutto quando verifica se quella norma corrisponde al concetto di
indegnità morale così come, in una variabilità di contenuto, può essere
delineato.
La realtà é che, almeno
nell'ordinamento attuale, il fallito subisce una diminuzione nella sua capacità
che prescinde dalle ragioni del dissesto e ha base in una sfiducia dell'ordine
giuridico verso la sua persona: si può inoltre ricordare che il fallito viene
iscritto in un albo pubblico, che alcuni suoi atti sono colpiti da presunzione
di frode sia pure iuris tantum, e che
non può assumere alcuni uffici determinati dalla legge, né svolgere alcune
professioni da essa pure precisate e, secondo l'opinione comune, quegli altri
uffici e quelle altre professioni per la cui esplicazione si richiede il
possesso dei diritti civili. E pure in tali casi si prescinde dalla indagine
sulle cause del fallimento.
Non é irrazionale dunque che, senza
aver riguardo ai fatti che hanno determinato il dissesto, si privi il fallito
anche della capacità elettorale, sotto la specie dell'indegnità, perché
l'elettorato, attenendo a diritti attribuiti nell'interesse generale,
presuppone nel cittadino qualità adeguate all'altissima portata civica del suo
contenuto: deve ricordarsi che v'é perfetta coincidenza tra capacità elettorale
attiva e capacità elettorale passiva, onde la prima va attribuita solo se può
attribuirsi la seconda.
L'incapacità termina con la
cessazione del fallimento e comunque non può durare oltre i cinque anni dalla
data della sentenza che ebbe a dichiararlo. Siffatta limitazione temporale non
contraddice, come sostiene la Corte d'appello di Milano, all'apprezzamento
sfavorevole delle qualità del fallito che la legge trae dalla dichiarazione di
fallimento: dimostra soltanto che l'ordinamento non vuole fargli gravare le
conseguenze del protrarsi della durata del fallimento, che egli non può
abbreviare, non avendo poteri d'impulso processuale. Vero é che quel termine può
concludersi, rispetto all'imputato di bancarotta fraudolenta, ove il
procedimento penale, nel quinquennio, non si sia ancora definito; ma
l'argomento non ha rilievo speciale, data la presunzione di non colpevolezza
che assiste, in tal caso, il fallito fino alla condanna definitiva.
4. - Non convince l'assunto che la
norma denunciata leda il principio di parità avuto riguardo alla situazione
fatta all'insolvenza del fallito nel confronto con quella del piccolo
imprenditore e con la insolvenza civile: unico argomento al quale la corte di
appello affida il sostegno del suo dubbio con riferimento a quel principio.
L'ordinamento ha escluso dal
fallimento il piccolo imprenditore e l'insolvente civile a seguito di una
valutazione di politica economico-sociale e di opportunità giuridica, che non
può essere ripetuta in questa sede.
Non può, del resto, omettersi di
rilevare che l'insolvenza civile produce al dissestato soltanto svantaggi
relativi a singoli rapporti obbligatori; non provoca alcune delle conseguenze
che sopra si sono sinteticamente delineate; e soprattutto non agevola la
pauliana con presunzioni di frode, sia pure relative, e rispetto soltanto ad
alcuni atti. Ciò deve necessariamente influire sulla configurazione delle
qualità soggettive dell'insolvente civile; e la distinzione che la norma
denunciata pone in essere fra il commerciante fallito, da un lato, e il piccolo
imprenditore o il non commerciante insolvente dall'altro, altro non é quindi se
non la rifrazione di una indiscutibile diversità di fatto nelle posizioni che
il piccolo imprenditore o il non commerciante occupano in confronto al
commerciante fallito, nella cornice dell'ordinamento economico generale. Può
pertanto ritenersi ragionevole, posto che essa dipende, a sua volta, dalla
particolare nozione dell'insolvenza civile meditatamente accolta
dall'ordinamento, e dal fatto che l'ordinamento come si suol dire, vuole
suscitare, nel commerciante soggetto al fallimento, l'interesse ad evitare che
la sua impresa cada in crisi e, quando la crisi si manifesti, l'interesse a
porvi riparo prima che provochi pregiudizio, oltre che nel ceto dei creditori,
nel sistema creditizio, fondamento della vita del commercio.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2, n. 2, del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223,
contenente il testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo,
proposta dalla Corte d'appello di Milano, con ordinanza del 3 dicembre 1968, in
riferimento agli artt. 3 e 48 della Costituzione.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12
marzo 1970.
Giuseppe
BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI -
Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA BENEDETTI -
Francesco PAOLO BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO -
Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 23
marzo 1970.