SENTENZA N. 41
ANNO 1970
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA,
Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA
BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale del D.P.R. 2 gennaio 1962, n. 481, nella parte in cui rende
obbligatorie erga omnes le clausole
91, 96 e 97 del contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958 per i
dipendenti delle imprese commerciali, promosso con ordinanza emessa il 19
giugno 1968 dal pretore di Arezzo nel procedimento penale a carico di Prati
Aldo, iscritta al n. 208 del registro ordinanze 1968 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 261 del 12 ottobre 1968.
Visto l'atto d'intervento del
Presidente del Consiglio dei Ministri;
udito nell'udienza pubblica del 25
febbraio 1970 il Giudice relatore Paolo Rossi;
udito il sostituto avvocato generale
dello Stato Gastone Dallari, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto in fatto
In sede di opposizione a decreto
penale di condanna, tale Aldo Prati, imputato della contravvenzione prevista e
punita dall'art. 8 della legge 14 luglio 1959, n. 741, per non aver
corrisposto, nella qualità di amministratore delegato della I.M.A. S.r.l.,
l'indennità di anzianità all'ex impiegato dimissionario Pietro Fabrizi,
eccepiva l'illegittimità costituzionale, per eccesso di delega, del d.P.R. 2
gennaio 1962, n. 481, nella parte in cui aveva reso obbligatorie erga omnes le clausole 91, 96, 97 del
contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958 per i dipendenti da
aziende commerciali.
Il Pretore procedente ritenendo
rilevante e non manifestamente infondata l'eccezione sollevata, sospendeva il
giudizio in corso e rimetteva gli atti a questa Corte, prospettando il dubbio
che gli artt. 91, 96, 97 del citato contratto collettivo - che stabiliscono,
rispettivamente, la misura dell'indennità di liquidazione in relazione alle
mansioni esplicate ed all'anzianità di servizio, il momento in cui deve essere
versata, e l'obbligo di corresponsione anche in caso di dimissioni volontarie -
esorbitino dai limiti stabiliti dalla norma delegante, che fa riferimento al
solo fine "di assicurare minimi inderogabili di trattamento economico e
normativo" (art. 1 legge 14 luglio 1959, n. 741).
É intervenuto in giudizio, con atto
depositato il 31 ottobre 1968, il Presidente del Consiglio dei Ministri.
L'Avvocatura generale dello Stato ha
rilevato che il riconoscimento di un diritto all'indennità di anzianità in caso
di recesso costituisce un istituto inderogabile nel trattamento economico dei
lavoratori, e come tale é legittimamente disciplinato dai contratti collettivi,
ed ha concluso negando che le norme impugnate eccedano dai ricordati limiti
stabiliti dalla legge delegante (art. 1 citata legge 741 del 1959).
Con successiva memoria l'Avvocatura
ha insistito nelle conclusioni prese.
Considerato in diritto
La Corte costituzionale é chiamata a
decidere se contrasti o meno con l'art. 76 della Costituzione, in relazione
alla norma delegante che mira "ad assicurare minimi inderogabili di
trattamento economico e normativo" (art. 1 legge 14 luglio 1959, n. 741),
il D.P.R. 2 gennaio 1962, n. 481, nella parte in cui ha reso obbligatorie erga omnes le clausole 91, 96, 97 del
contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958, che disciplinano
rispettivamente la misura dell'indennità di anzianità spettante ai dipendenti
delle imprese commerciali, il momento in cui dev'esser versata, e l'obbligo di
corrisponderla in caso di dimissioni del lavoratore.
La questione proposta é infondata.
La legge di delegazione 14 luglio
1959, n. 741, autorizzava il Governo ad estendere erga omnes, con norme delegate, tutte le clausole dei contratti
collettivi indicati nell'art. 3 - con esclusione di quelle contrarie a norme
imperative di legge - al fine di "assicurare minimi inderogabili di
trattamento economico e normativo nei confronti di tutti gli appartenenti ad
una medesima categoria" (art. 1).
Per giurisprudenza costante della
Corte costituzionale rientra nella delega anzidetta la disciplina "della
formazione, dello svolgimento ed estinzione del rapporto di lavoro, e dei
correlativi diritti e doveri delle parti che in esso intervengono" (sentenza n. 45 del
1966; conformi sentenze n. 129 del
1963 e 26
del 1967). É noto altresì che con altre decisioni questa Corte ha delineato
la nozione di trattamento normativo "nel senso più comprensivo di ogni
specie di pattuizione, anche a carattere non economico patrimoniale, necessaria
ad assicurare ai lavoratori un'esistenza degna della persona umana" (sentenza n. 12 del
1969).
Dimostrata così l'ampia portata
della delega contenuta nella legge di delegazione in esame, risulta evidente
che la norma impugnata, con l'estendere erga omnes le clausole 91, 96, 97 del
citato c.c.n.l., ha provveduto propriamente ad integrare la disciplina
legislativa dei diritti e dei doveri nascenti dalla cessazione del rapporto di
lavoro, rimanendo puntualmente nell'ambito della norma delegante, senza violare
affatto l'art. 76 della Costituzione: in realtà anche quei benefici che si
realizzano solo alla cessazione del rapporto di lavoro rientrano nel
"trattamento economico e normativo", di cui alla legge di
delegazione, proprio perché essi maturano gradualmente durante lo svolgimento
del rapporto stesso; non a caso questa Corte ha riconosciuto la natura retributiva
dell'indennità di anzianità (sentenza n. 75 del
1968).
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale del D.P.R. 2 gennaio 1962, n. 481, nella parte in
cui ha reso obbligatorie erga omnes le clausole 91, 96, 97 del contratto
collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958 per i dipendenti delle imprese
commerciali, sollevata, in relazione agli artt. 1 e 8 della legge 14 luglio
1959, n. 741, ed in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dal pretore di
Arezzo con ordinanza del 19 giugno 1968.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11
marzo 1970.
Giuseppe
BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI -
Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA BENEDETTI -
Francesco PAOLO BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO -
Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 20 marzo
1970.