Sentenza n. 41 del 1970
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SENTENZA N. 41

ANNO 1970

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI

Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo MICHELE TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 2 gennaio 1962, n. 481, nella parte in cui rende obbligatorie erga omnes le clausole 91, 96 e 97 del contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958 per i dipendenti delle imprese commerciali, promosso con ordinanza emessa il 19 giugno 1968 dal pretore di Arezzo nel procedimento penale a carico di Prati Aldo, iscritta al n. 208 del registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 261 del 12 ottobre 1968.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udito nell'udienza pubblica del 25 febbraio 1970 il Giudice relatore Paolo Rossi;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Gastone Dallari, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

Ritenuto in fatto

 

In sede di opposizione a decreto penale di condanna, tale Aldo Prati, imputato della contravvenzione prevista e punita dall'art. 8 della legge 14 luglio 1959, n. 741, per non aver corrisposto, nella qualità di amministratore delegato della I.M.A. S.r.l., l'indennità di anzianità all'ex impiegato dimissionario Pietro Fabrizi, eccepiva l'illegittimità costituzionale, per eccesso di delega, del d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 481, nella parte in cui aveva reso obbligatorie erga omnes le clausole 91, 96, 97 del contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958 per i dipendenti da aziende commerciali.

Il Pretore procedente ritenendo rilevante e non manifestamente infondata l'eccezione sollevata, sospendeva il giudizio in corso e rimetteva gli atti a questa Corte, prospettando il dubbio che gli artt. 91, 96, 97 del citato contratto collettivo - che stabiliscono, rispettivamente, la misura dell'indennità di liquidazione in relazione alle mansioni esplicate ed all'anzianità di servizio, il momento in cui deve essere versata, e l'obbligo di corresponsione anche in caso di dimissioni volontarie - esorbitino dai limiti stabiliti dalla norma delegante, che fa riferimento al solo fine "di assicurare minimi inderogabili di trattamento economico e normativo" (art. 1 legge 14 luglio 1959, n. 741).

É intervenuto in giudizio, con atto depositato il 31 ottobre 1968, il Presidente del Consiglio dei Ministri.

L'Avvocatura generale dello Stato ha rilevato che il riconoscimento di un diritto all'indennità di anzianità in caso di recesso costituisce un istituto inderogabile nel trattamento economico dei lavoratori, e come tale é legittimamente disciplinato dai contratti collettivi, ed ha concluso negando che le norme impugnate eccedano dai ricordati limiti stabiliti dalla legge delegante (art. 1 citata legge 741 del 1959).

Con successiva memoria l'Avvocatura ha insistito nelle conclusioni prese.

 

Considerato in diritto

 

La Corte costituzionale é chiamata a decidere se contrasti o meno con l'art. 76 della Costituzione, in relazione alla norma delegante che mira "ad assicurare minimi inderogabili di trattamento economico e normativo" (art. 1 legge 14 luglio 1959, n. 741), il D.P.R. 2 gennaio 1962, n. 481, nella parte in cui ha reso obbligatorie erga omnes le clausole 91, 96, 97 del contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958, che disciplinano rispettivamente la misura dell'indennità di anzianità spettante ai dipendenti delle imprese commerciali, il momento in cui dev'esser versata, e l'obbligo di corrisponderla in caso di dimissioni del lavoratore.

La questione proposta é infondata.

La legge di delegazione 14 luglio 1959, n. 741, autorizzava il Governo ad estendere erga omnes, con norme delegate, tutte le clausole dei contratti collettivi indicati nell'art. 3 - con esclusione di quelle contrarie a norme imperative di legge - al fine di "assicurare minimi inderogabili di trattamento economico e normativo nei confronti di tutti gli appartenenti ad una medesima categoria" (art. 1).

Per giurisprudenza costante della Corte costituzionale rientra nella delega anzidetta la disciplina "della formazione, dello svolgimento ed estinzione del rapporto di lavoro, e dei correlativi diritti e doveri delle parti che in esso intervengono" (sentenza n. 45 del 1966; conformi sentenze n. 129 del 1963 e 26 del 1967). É noto altresì che con altre decisioni questa Corte ha delineato la nozione di trattamento normativo "nel senso più comprensivo di ogni specie di pattuizione, anche a carattere non economico patrimoniale, necessaria ad assicurare ai lavoratori un'esistenza degna della persona umana" (sentenza n. 12 del 1969).

Dimostrata così l'ampia portata della delega contenuta nella legge di delegazione in esame, risulta evidente che la norma impugnata, con l'estendere erga omnes le clausole 91, 96, 97 del citato c.c.n.l., ha provveduto propriamente ad integrare la disciplina legislativa dei diritti e dei doveri nascenti dalla cessazione del rapporto di lavoro, rimanendo puntualmente nell'ambito della norma delegante, senza violare affatto l'art. 76 della Costituzione: in realtà anche quei benefici che si realizzano solo alla cessazione del rapporto di lavoro rientrano nel "trattamento economico e normativo", di cui alla legge di delegazione, proprio perché essi maturano gradualmente durante lo svolgimento del rapporto stesso; non a caso questa Corte ha riconosciuto la natura retributiva dell'indennità di anzianità (sentenza n. 75 del 1968).

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 2 gennaio 1962, n. 481, nella parte in cui ha reso obbligatorie erga omnes le clausole 91, 96, 97 del contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958 per i dipendenti delle imprese commerciali, sollevata, in relazione agli artt. 1 e 8 della legge 14 luglio 1959, n. 741, ed in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dal pretore di Arezzo con ordinanza del 19 giugno 1968.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1970.

Giuseppe BRANCA  -  Michele FRAGALI  -  Costantino MORTATI  -  Giuseppe CHIARELLI  -  Giuseppe VERZÌ  -  Giovanni BATTISTA BENEDETTI  -  Francesco PAOLO BONIFACIO  -  Luigi OGGIONI  -  Angelo DE MARCO  -  Ercole ROCCHETTI  -  Enzo CAPALOZZA  -  Vincenzo MICHELE TRIMARCHI  -  Vezio CRISAFULLI  -  Nicola REALE  -  Paolo ROSSI

 

Depositata in cancelleria il 20 marzo 1970.