SENTENZA N. 40
ANNO 1970
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA,
Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA
BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale dell'art. 57 delle norme di attuazione del codice penale e degli
artt. 123, 124, 125 e 126 del r.d. 18 giugno 1931, n. 787 (regolamento per gli
istituti di prevenzione e pena), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 18 giugno
1968 dalla Corte d'assise di Torino nel procedimento di esecuzione per il
recupero delle spese di mantenimento in carcere nei confronti di Storari
Vittorio e Saffiotti Francesco, iscritta al n. 223 del registro ordinanze 1968
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 318 del 14 dicembre
1968;
2) ordinanza emessa il 22 maggio
1969 dal tribunale di Torino nel procedimento di esecuzione per il recupero
delle spese di mantenimento in carcere nei confronti di Scagliarini Spartaco,
iscritta al n. 394 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 280 del 5 novembre 1969.
Visto l'atto d'intervento del
Presidente del Consiglio dei Ministri.
Udito nella camera di consiglio del
10 febbraio 1970 il Giudice relatore Luigi Oggioni.
Ritenuto in fatto
Con due ordinanze, una della Corte
di assise di Torino del 18 giugno 1968 e l'altra emessa dal tribunale di Torino
il 22 maggio 1969, sono state sollevate questioni di legittimità costituzionale
di alcune norme del Regolamento carcerario approvato con r.d. 18 giugno 1931,
n. 787.
Con l'ordinanza della Corte d'assise
é stata sollevata questione di legittimità costituzionale degli artt. 125 e 126
del Regolamento stesso. Le dette norme, concernenti la determinazione e la
ripartizione della retribuzione ai detenuti lavoratori, contrasterebbero col
principio della proporzionalità del salario col lavoro svolto (art. 36 Cost.),
con quello della funzione rieducativa della pena (art. 27 Cost.) e
concreterebbero comunque un'imposta senza causa, in violazione dell'art. 53
della Costituzione.
Con la stessa ordinanza é stato
altresì impugnato l'art. 57 delle norme di attuazione del codice penale, il
quale stabilisce che "con decreto del Ministro della giustizia verranno
gradatamente indicati gli stabilimenti in cui saranno applicate le disposizioni
degli artt. 145 e 213 del codice penale" che riguardano, il primo,
l'ordine dei prelievi sulle retribuzioni e la riserva del peculio per i
detenuti negli stabilimenti penitenziari, ed il secondo tra l'altro, la
remunerazione ed i prelievi per coloro che sono assoggettati a misure di
sicurezza detentiva negli stabilimenti a ciò destinati. Tale norma, secondo
l'ordinanza, sarebbe in contrasto con i citati principi di cui agli artt. 36 e
27 della Costituzione, in quella parte in cui consentirebbe di non dare
applicazione all'art. 213 del codice penale.
Con l'ordinanza del tribunale di
Torino si osserva che il ruolo di un atto normativo si dovrebbe determinare in
vista dell'effettiva forza che gli é conferita e non di criteri formali, e si
afferma che il regolamento in esame dovrebbe considerarsi emanato in forza
della legge 24 dicembre 1925, n. 2260, contenente delega legislativa al Governo
per la modifica delle norme concernenti le pene ed i reati ed il loro
coordinamento col nuovo codice penale, da ritenersi valida anche per la materia
penitenziaria.
Ciò posto il tribunale solleva
questione di legittimità dell'art. 123, terzo comma, del citato regolamento
carcerario in relazione agli artt. 3, primo comma, 27, terzo comma, e 36, terzo
comma, della Costituzione; degli artt. 124, primo e secondo comma, e 125, primo
e terzo comma, dello stesso decreto, in relazione agli artt. 3, primo comma,
27, terzo comma, e 36, primo comma, della Costituzione, e dell'art. 125, sesto
comma, del ripetuto Regolamento in relazione agli artt. 3, primo comma, 27,
terzo comma, e 53 della Costituzione.
In particolare, l'art. 123 del
Regolamento, sarebbe illegittimo perché consentirebbe deroghe alle disposizioni
concernenti il lavoro festivo; l'art. 124 perché consentirebbe di utilizzare i
detenuti come tirocinanti senza retribuzione; l'art. 125 perché demanda al
Ministero, senza possibilità di reclamo, la determinazione della mercede al
detenuto che lavora, e perché assicura allo Stato una quota della mercede,
analogamente a quanto lamentato nell'ordinanza della Corte di assise sopra
richiamata.
L'Avvocatura, costituitasi in
rappresentanza e difesa del Presidente del Consiglio dei Ministri, nella sola
causa proveniente dal tribunale di Torino, contesta puntualmente le
affermazioni contenute nell'ordinanza, insistendo sulla natura regolamentare
del decreto impugnato e richiamandosi alle pronunzie della Corte in materia.
A termini dell'art. 9, commi primo e
secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte, il Presidente
ha disposto la convocazione in camera di consiglio per l'esame delle ordinanze.
Considerato in diritto
Data l'evidente connessione delle
questioni sollevate con le sopra menzionate ordinanze é il caso di disporre la
riunione dei relativi giudizi.
2. - Per quanto concerne
l'impugnazione delle norme del R.D. 18 giugno 1931, n. 787, va
pregiudizialmente rilevato che é inammissibile la questione sollevata contro
atti privi di forza di legge. Questa Corte ha più volte delineato i criteri
distintivi formali, idonei, di per sé, ad escludere che un atto normativo abbia
forza di legge, riferendoli costantemente alle caratteristiche costituite dalla
autoqualificazione dell'atto come regolamento, dall'essere stato il medesimo
emesso dal Governo, dalla citazione nel preambolo delle norme in base al quale
l'atto stesso era emanato ed in particolare della legge 31 gennaio 1926, n. 100
(disciplinante l'esercizio della potestà regolamentare da parte del Governo),
dalla osservanza delle forme ivi previste, dall'esclusione di ogni riferimento
a deleghe legislative. In particolare, poi, questa Corte ha espressamente e
ripetutamente escluso che il suddetto R.D. n. 787 del 1931 abbia forza di
legge, in puntuale applicazione dei criteri suddetti (v. Sentt. n. 72 e 91 del 1968).
D'altra parte, la proposta questione
non risulta accompagnata da motivi tali da indurre la Corte a discostarsi dalla
ricordata giurisprudenza.
Invero, l'argomentazione centrale,
su cui poggia la motivazione dell'ordinanza di rinvio del tribunale di Torino
per sostenere la natura legislativa delle norme impugnate, consiste nel
riferimento alla delega legislativa disposta con la legge 24 dicembre 1925, n.
2260, e nella asserita intenzione del Governo di attuare la detta delega
mediante il Regolamento in esame.
Tali elementi peraltro, a parte
l'effettiva diretta riferibilità della materia delegata con la detta legge alla
disciplina regolata con le norme in questione, non tengono, comunque, conto
delle precise caratteristiche formali rilevabili dal preambolo del Regolamento
stesso che, per gli espliciti riferimenti ivi contenuti, e già valutati dalla
Corte con le menzionate sentenze, chiaramente escludono che il Governo del
tempo abbia inteso esercitare i poteri concessi con la legge di delega, cui si
riferisce l'ordinanza di rinvio.
La Corte pertanto non può che
confermare la manifesta infondatezza della questione.
3. - Infondata é, poi, la censura
mossa contro l'art. 57 delle norme di attuazione del codice penale. Invero,
secondo il giudice a quo, la norma consentirebbe di non dare applicazione al
principio accolto dal codice penale, secondo cui il lavoro del detenuto é
remunerato e va in parte destinato a sopperire alle spese del suo mantenimento
in carcere, e si porrebbe altresì in contrasto con il principio della
proporzionalità del salario al lavoro prestato e della sufficienza di esso alla
soddisfazione dei bisogni elementari della vita, sancito dall'art. 36 della
Costituzione, nonché con l'esigenza che il lavoro sia equamente remunerato
perché possa attuarsi la funzione rieducatrice della pena prevista dall'art. 27
della Costituzione.
In proposito deve osservarsi che,
dall'esame del testo dell'art. 57 impugnato, é agevole rilevare che esso, lungi
dall'avere il contenuto attribuitogli dall'ordinanza di rinvio, pone soltanto
l'obbligo per il Ministro di procedere ad una graduale indicazione degli
stabilimenti dove possa essere organizzato il lavoro per i detenuti. A questo
auspicato indirizzo di politica governativa, rimane tuttavia estranea la
disciplina della retribuzione spettante ai detenuti ammessi al lavoro.
D'altra parte le eventuali carenze o
ritardi riguardo ai modi e tempi di attuazione della norma non possono avere
alcuna influenza sulla costituzionalità della stessa il cui contenuto,
ovviamente, prescinde dal dato concreto della effettiva realizzazione del
precetto.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 125 e
126 del R.D. 18 giugno 1931, n. 787 (Regolamento per gli istituti di
prevenzione e di pena), sollevata con l'ordinanza 18 giugno 1968 dalla Corte
d'assise di Torino, in riferimento agli artt. 36, 27, 53 della Costituzione;
b) dichiara la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 123,
terzo comma, 124, primo e secondo comma, 125, primo, secondo e sesto comma,
dello stesso R.D. 18 giugno 1931, n. 787, sollevata con l'ordinanza 22 maggio
1969 dal tribunale di Torino in riferimento agli artt. 3, primo comma, 27,
terzo comma, 36, primo e terzo comma, e 53 della Costituzione.
c) dichiara non fondata la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 57 del R.D. 28 maggio 1931, n. 601
(contenente disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale),
sollevata con la suindicata ordinanza della Corte d'assise di Torino in
riferimento agli artt. 36 e 27 della Costituzione.
Così deciso
in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, l'11 marzo 1970.
Giuseppe
BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI -
Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA BENEDETTI -
Francesco PAOLO BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO -
Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 20
marzo 1970.