Sentenza n. 40 del 1970
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SENTENZA N. 40

ANNO 1970

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI

Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo MICHELE TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 57 delle norme di attuazione del codice penale e degli artt. 123, 124, 125 e 126 del r.d. 18 giugno 1931, n. 787 (regolamento per gli istituti di prevenzione e pena), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 18 giugno 1968 dalla Corte d'assise di Torino nel procedimento di esecuzione per il recupero delle spese di mantenimento in carcere nei confronti di Storari Vittorio e Saffiotti Francesco, iscritta al n. 223 del registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 318 del 14 dicembre 1968;

2) ordinanza emessa il 22 maggio 1969 dal tribunale di Torino nel procedimento di esecuzione per il recupero delle spese di mantenimento in carcere nei confronti di Scagliarini Spartaco, iscritta al n. 394 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 280 del 5 novembre 1969.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1970 il Giudice relatore Luigi Oggioni.

 

Ritenuto in fatto

 

Con due ordinanze, una della Corte di assise di Torino del 18 giugno 1968 e l'altra emessa dal tribunale di Torino il 22 maggio 1969, sono state sollevate questioni di legittimità costituzionale di alcune norme del Regolamento carcerario approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 787.

Con l'ordinanza della Corte d'assise é stata sollevata questione di legittimità costituzionale degli artt. 125 e 126 del Regolamento stesso. Le dette norme, concernenti la determinazione e la ripartizione della retribuzione ai detenuti lavoratori, contrasterebbero col principio della proporzionalità del salario col lavoro svolto (art. 36 Cost.), con quello della funzione rieducativa della pena (art. 27 Cost.) e concreterebbero comunque un'imposta senza causa, in violazione dell'art. 53 della Costituzione.

Con la stessa ordinanza é stato altresì impugnato l'art. 57 delle norme di attuazione del codice penale, il quale stabilisce che "con decreto del Ministro della giustizia verranno gradatamente indicati gli stabilimenti in cui saranno applicate le disposizioni degli artt. 145 e 213 del codice penale" che riguardano, il primo, l'ordine dei prelievi sulle retribuzioni e la riserva del peculio per i detenuti negli stabilimenti penitenziari, ed il secondo tra l'altro, la remunerazione ed i prelievi per coloro che sono assoggettati a misure di sicurezza detentiva negli stabilimenti a ciò destinati. Tale norma, secondo l'ordinanza, sarebbe in contrasto con i citati principi di cui agli artt. 36 e 27 della Costituzione, in quella parte in cui consentirebbe di non dare applicazione all'art. 213 del codice penale.

Con l'ordinanza del tribunale di Torino si osserva che il ruolo di un atto normativo si dovrebbe determinare in vista dell'effettiva forza che gli é conferita e non di criteri formali, e si afferma che il regolamento in esame dovrebbe considerarsi emanato in forza della legge 24 dicembre 1925, n. 2260, contenente delega legislativa al Governo per la modifica delle norme concernenti le pene ed i reati ed il loro coordinamento col nuovo codice penale, da ritenersi valida anche per la materia penitenziaria.

Ciò posto il tribunale solleva questione di legittimità dell'art. 123, terzo comma, del citato regolamento carcerario in relazione agli artt. 3, primo comma, 27, terzo comma, e 36, terzo comma, della Costituzione; degli artt. 124, primo e secondo comma, e 125, primo e terzo comma, dello stesso decreto, in relazione agli artt. 3, primo comma, 27, terzo comma, e 36, primo comma, della Costituzione, e dell'art. 125, sesto comma, del ripetuto Regolamento in relazione agli artt. 3, primo comma, 27, terzo comma, e 53 della Costituzione.

In particolare, l'art. 123 del Regolamento, sarebbe illegittimo perché consentirebbe deroghe alle disposizioni concernenti il lavoro festivo; l'art. 124 perché consentirebbe di utilizzare i detenuti come tirocinanti senza retribuzione; l'art. 125 perché demanda al Ministero, senza possibilità di reclamo, la determinazione della mercede al detenuto che lavora, e perché assicura allo Stato una quota della mercede, analogamente a quanto lamentato nell'ordinanza della Corte di assise sopra richiamata.

L'Avvocatura, costituitasi in rappresentanza e difesa del Presidente del Consiglio dei Ministri, nella sola causa proveniente dal tribunale di Torino, contesta puntualmente le affermazioni contenute nell'ordinanza, insistendo sulla natura regolamentare del decreto impugnato e richiamandosi alle pronunzie della Corte in materia.

A termini dell'art. 9, commi primo e secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte, il Presidente ha disposto la convocazione in camera di consiglio per l'esame delle ordinanze.

 

Considerato in diritto

 

Data l'evidente connessione delle questioni sollevate con le sopra menzionate ordinanze é il caso di disporre la riunione dei relativi giudizi.

2. - Per quanto concerne l'impugnazione delle norme del R.D. 18 giugno 1931, n. 787, va pregiudizialmente rilevato che é inammissibile la questione sollevata contro atti privi di forza di legge. Questa Corte ha più volte delineato i criteri distintivi formali, idonei, di per sé, ad escludere che un atto normativo abbia forza di legge, riferendoli costantemente alle caratteristiche costituite dalla autoqualificazione dell'atto come regolamento, dall'essere stato il medesimo emesso dal Governo, dalla citazione nel preambolo delle norme in base al quale l'atto stesso era emanato ed in particolare della legge 31 gennaio 1926, n. 100 (disciplinante l'esercizio della potestà regolamentare da parte del Governo), dalla osservanza delle forme ivi previste, dall'esclusione di ogni riferimento a deleghe legislative. In particolare, poi, questa Corte ha espressamente e ripetutamente escluso che il suddetto R.D. n. 787 del 1931 abbia forza di legge, in puntuale applicazione dei criteri suddetti (v. Sentt. n. 72 e 91 del 1968).

D'altra parte, la proposta questione non risulta accompagnata da motivi tali da indurre la Corte a discostarsi dalla ricordata giurisprudenza.

Invero, l'argomentazione centrale, su cui poggia la motivazione dell'ordinanza di rinvio del tribunale di Torino per sostenere la natura legislativa delle norme impugnate, consiste nel riferimento alla delega legislativa disposta con la legge 24 dicembre 1925, n. 2260, e nella asserita intenzione del Governo di attuare la detta delega mediante il Regolamento in esame.

Tali elementi peraltro, a parte l'effettiva diretta riferibilità della materia delegata con la detta legge alla disciplina regolata con le norme in questione, non tengono, comunque, conto delle precise caratteristiche formali rilevabili dal preambolo del Regolamento stesso che, per gli espliciti riferimenti ivi contenuti, e già valutati dalla Corte con le menzionate sentenze, chiaramente escludono che il Governo del tempo abbia inteso esercitare i poteri concessi con la legge di delega, cui si riferisce l'ordinanza di rinvio.

La Corte pertanto non può che confermare la manifesta infondatezza della questione.

3. - Infondata é, poi, la censura mossa contro l'art. 57 delle norme di attuazione del codice penale. Invero, secondo il giudice a quo, la norma consentirebbe di non dare applicazione al principio accolto dal codice penale, secondo cui il lavoro del detenuto é remunerato e va in parte destinato a sopperire alle spese del suo mantenimento in carcere, e si porrebbe altresì in contrasto con il principio della proporzionalità del salario al lavoro prestato e della sufficienza di esso alla soddisfazione dei bisogni elementari della vita, sancito dall'art. 36 della Costituzione, nonché con l'esigenza che il lavoro sia equamente remunerato perché possa attuarsi la funzione rieducatrice della pena prevista dall'art. 27 della Costituzione.

In proposito deve osservarsi che, dall'esame del testo dell'art. 57 impugnato, é agevole rilevare che esso, lungi dall'avere il contenuto attribuitogli dall'ordinanza di rinvio, pone soltanto l'obbligo per il Ministro di procedere ad una graduale indicazione degli stabilimenti dove possa essere organizzato il lavoro per i detenuti. A questo auspicato indirizzo di politica governativa, rimane tuttavia estranea la disciplina della retribuzione spettante ai detenuti ammessi al lavoro.

D'altra parte le eventuali carenze o ritardi riguardo ai modi e tempi di attuazione della norma non possono avere alcuna influenza sulla costituzionalità della stessa il cui contenuto, ovviamente, prescinde dal dato concreto della effettiva realizzazione del precetto.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

a) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 125 e 126 del R.D. 18 giugno 1931, n. 787 (Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena), sollevata con l'ordinanza 18 giugno 1968 dalla Corte d'assise di Torino, in riferimento agli artt. 36, 27, 53 della Costituzione;

b) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 123, terzo comma, 124, primo e secondo comma, 125, primo, secondo e sesto comma, dello stesso R.D. 18 giugno 1931, n. 787, sollevata con l'ordinanza 22 maggio 1969 dal tribunale di Torino in riferimento agli artt. 3, primo comma, 27, terzo comma, 36, primo e terzo comma, e 53 della Costituzione.

c) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 57 del R.D. 28 maggio 1931, n. 601 (contenente disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale), sollevata con la suindicata ordinanza della Corte d'assise di Torino in riferimento agli artt. 36 e 27 della Costituzione.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1970.

Giuseppe BRANCA  -  Michele FRAGALI  -  Costantino MORTATI  -  Giuseppe CHIARELLI  -  Giuseppe VERZÌ  -  Giovanni BATTISTA BENEDETTI  -  Francesco PAOLO BONIFACIO  -  Luigi OGGIONI  -  Angelo DE MARCO  -  Ercole ROCCHETTI  -  Enzo CAPALOZZA  -  Vincenzo MICHELE TRIMARCHI  -  Vezio CRISAFULLI  -  Nicola REALE  -  Paolo ROSSI

 

Depositata in cancelleria il 20 marzo 1970.