ORDINANZA N. 37
ANNO 1970
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA,
Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA
BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell'art. 1 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, promosso con
ordinanza emessa il 29 maggio 1968 dal tribunale di Milano nel procedimento
civile vertente tra Guidali Carlo e Parisi Vincenzo, iscritta al n. 186 del
registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 261 del 12 ottobre 1968.
Udito nella camera di consiglio del
10 febbraio 1970 il Giudice relatore Nicola Reale.
Ritenuto che con l'ordinanza 29
maggio 1968 il tribunale di Milano ha sollevato la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, recante il testo unico
delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli
stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione;
che innanzi a questa Corte si é
costituito, con atto 29 luglio 1968, il signor Carlo Guidali, rappresentato
dall'avv. Salvatore D'Anna, il quale ha chiesto che la disposizione denunziata
venga dichiarata illegittima.
Considerato che, con sentenza n. 88 del
25 maggio 1963, questa Corte ha dichiarato non fondata la stessa questione
di legittimità costituzionale dell'art. 1 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione;
che non é stato addotto alcun altro
motivo che possa indurre a modificare la precedente decisione.
Visti gli artt. 26, secondo comma,
della Legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative
per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza
della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del D.P.R. 5 gennaio
1950, n. 180, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con
l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso
in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 26 febbraio 1970.
Giuseppe
BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI -
Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA BENEDETTI -
Francesco PAOLO BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO -
Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 4 marzo
1970.