ORDINANZA N. 36
ANNO 1970
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA,
Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA
BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale degli artt. 41, 42, 43, 44, 45 e 46 del R.D.L. 15 ottobre 1925,
n. 2033, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562, nel testo modificato dalla
legge 27 febbraio 1958, n. 190; dell'art. 1 della legge 18 ottobre 1959, n.
945; dell'art. 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283; e degli artt. 41, 42 e 43
della legge 4 luglio 1967, n. 580, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanze emesse il 18 aprile
1969 dal pretore di Guardia Sanframondi, l'11 marzo 1969 dal pretore di Tione,
il 14 marzo 1969 dal pretore di Sala Consilina, il 18 marzo 1969 dal pretore di
Adria, il 14 marzo 1969 dal pretore di Camposampiero e il 27 marzo 1969 dal
pretore di Cormons nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Parente
Mario, Viviani Aurelio, Femminella Rosa Giovanna, Burgato Vito, Cattapan
Giovanni e Mian Luigi, iscritte ai nn. 204, 212, 219, 220, 223 e 227 del
registro ordinanze 1969 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 165 del 2 luglio 1969;
2) ordinanze emesse il 13 maggio
1969 dal pretore di Tione nei procedimenti penali rispettivamente a carico di
Maffei Giuseppe e Povinelli Domenico, iscritte ai nn. 240 e 241 del registro
ordinanze 1969 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 172
del 9 luglio 1969;
3) ordinanza emessa il 16 maggio
1969 dal pretore di Treviglio nel procedimento penale a carico di Picco Paolo,
iscritta al n. 277 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 200 del 6 agosto 1969;
4) ordinanze emesse il 14 aprile
1969 dal tribunale di Milano, il 24 maggio 1969 dal pretore di Rho, il 30
aprile 1969 dal pretore di Cagliari, il 30 giugno 1969 dal pretore di Latina e
il 21 giugno 1969 dal pretore di Tricase nei procedimenti penali
rispettivamente a carico di Mantegazza Paolo, Petri Mario, Vacca Antonio,
Sbardella Attilio, Ruperto Luigi e Ferramosca Francesco, iscritte ai nn. 293,
296, 300, 311 e 315 del registro ordinanze 1969 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 207 del 13 agosto 1969;
5) ordinanze emesse il 13 giugno
1969 dal pretore di Modica e il 26 giugno 1969 dal pretore di Laurenzana nei
procedimenti penali rispettivamente a carico di Roccasalva Giuseppe e Fina
Ernesto, iscritte ai nn. 325 e 330 del registro ordinanze 1969 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 243 del 24 settembre 1969;
6) ordinanze emesse il 19 aprile
1969 dal pretore di Stigliano nei procedimenti penali rispettivamente a carico
di Sarubbi Felice Maria e Mastronardi Leonardo, iscritte ai nn. 333 e 334 del
registro ordinanze 1969 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 256 dell'8 ottobre 1969;
7) ordinanza emessa il 25 giugno
1969 dal pretore di Reggio Calabria nel procedimento penale a carico di Cotugno
Guido, iscritta al n. 353 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 269 del 22 ottobre 1969;
8) ordinanze emesse il 20 settembre
1969 dal pretore di Novi Ligure e l'8 luglio 1969 dal pretore di Monza nei
procedimenti penali rispettivamente a carico di Rosso Bruno Leone ed altro e
Pellegrino Caterina Lidia, iscritte ai nn. 403 e 405 del registro ordinanze
1969 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 299 del 26
novembre 1969;
9) ordinanza emessa il 1 ottobre
1969 dal pretore di Casale Monferrato nel procedimento penale a carico di
Vignola Pier Franco, iscritta al n. 422 del registro ordinanze 1969 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 311 del 10 dicembre
1969.
Udito nella camera di consiglio del
10 febbraio 1970 il Giudice relatore Francesco Paolo Bonifacio.
Ritenuto che le ordinanze indicate
in epigrafe propongono identiche o analoghe questioni di legittimità
costituzionale e che pertanto i giudizi possono essere riuniti e decisi con
unico provvedimento;
che le questioni hanno ad oggetto
gli artt. 41, 42, 43, 44, 45 e 46 del R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2033,
convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562, nel testo modificato dalla legge 27
febbraio 1958, n. 190; l'art. 1 della legge 18 ottobre 1959, n. 945; l'art. 1
della legge 30 aprile 1962, n. 283 (modificato dalla legge 26 febbraio 1963, n.
441); e gli artt. 41, 42 e 43 della legge 4 luglio 1967, n. 580;
che le predette disposizioni sono
state denunziate - in riferimento all'art. 24 e da alcune ordinanze anche in
riferimento all'art. 3 della Costituzione - nella parte in cui escludono le
garanzie di difesa nelle operazioni di prelievo e di analisi dei campioni;
che innanzi a questa Corte nessuna
delle parti si é costituita.
Considerato che le disposizioni
denunziate ad eccezione degli artt. 41 e 43 della legge 4 luglio 1967, n. 580 -
sono già state esaminate da questa Corte in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione nei giudizi decisi con la sentenza n. 149 del
27 novembre 1969;
che con tale sentenza venne
dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 44 del R.D.L. 15 ottobre
1925, n. 2033, dell'art. 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e dell'art. 42
della legge 4 luglio 1967, n. 580, nella parte in cui per la revisione delle
analisi veniva esclusa l'applicazione degli artt. 390, 304 bis, ter e quater
del codice di procedura penale;
che, per quanto riguarda le
disposizioni o parti di disposizioni non dichiarate costituzionalmente
illegittime, non sono stati addotti né sussistono motivi che inducano a
conclusioni diverse da quelle della precedente sentenza;
che le ordinanze 19 aprile 1969 del
pretore di Stigliano (nn. 333 e 334 del registro 1969) riguardano non solo
l'art. 42, ma anche gli artt. 41 e 43 della legge 4 luglio 1967, n. 580, non
esaminati nella precedente sentenza di questa Corte;
che, tuttavia, la questione di
legittimità costituzionale di tali due disposizioni é sostanzialmente identica
a quella già decisa nella ricordata, precedente occasione.
Visti l'art. 26, comma secondo,
della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme
integrative per i giudizi davanti a questa Corte.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza
delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 41, 42, 43, 44, 45 e
46 del R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2033 (contenente disposizioni sulla
"repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di
uso agrario e di prodotti agrari"), convertito in legge 18 marzo 1926, n.
562, nel testo modificato dalla legge 27 febbraio 1958, n. 190; dell'art. 1
della legge 18 ottobre 1959, n. 945; dell'art. 1 della legge 30 aprile 1962, n.
283 (contenente la "disciplina igienica della produzione e della vendita
delle sostanze alimentari e delle bevande") e degli artt. 41, 42 e 43
della legge 4 luglio 1967, n. 580 (contenente la "disciplina per la
lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste
alimentari"), sollevate dalle ordinanze di rimessione in riferimento agli
artt. 3 e 24 della Costituzione.
Così deciso
in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 26 febbraio 1970.
Giuseppe
BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI -
Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA BENEDETTI -
Francesco PAOLO BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO -
Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 4 marzo
1970.