Ordinanza n. 30 del 1970
 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 30

ANNO 1970

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI

Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo MICHELE TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 134, secondo comma, del codice di procedura penale (nel testo vigente anteriormente alla legge 5 dicembre 1969, n. 932), promosso con ordinanza emessa il 12 ottobre 1968 dal pretore di Recanati nel procedimento penale a carico di Lorenzetti Vecelio, iscritta al n. 234 del registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 318 del 14 dicembre 1968.

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1970 il Giudice relatore Francesco Paolo Bonifacio.

Ritenuto che l'ordinanza del pretore di Recanati propone una questione di legittimità costituzionale dell'art. 134, secondo comma, del codice di procedura penale (nel testo vigente prima della modifica apportata dall'art. 2 della legge 5 dicembre 1969, n. 932), in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui tale disposizione definisce "grave infrazione disciplinare per gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria ricevere la nomina del difensore di fiducia";

che nessuna delle parti si é costituita in giudizio.

Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 148 del 1969, ha già dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 134, secondo comma, nella parte in cui fa divieto agli ufficiali ed agli agenti della polizia giudiziaria di ricevere la nomina del difensore di fiducia.

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della Legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte;

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 134, secondo comma, del codice di procedura penale (nel testo vigente anteriormente alla legge 5 dicembre 1969, n. 932) nella parte in cui tale disposizione definisce "grave infrazione disciplinare per gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria ricevere la nomina del difensore di fiducia", sollevata dall'ordinanza indicata in epigrafe in riferimento agli artt. 3, comma secondo, e 24, comma secondo, della Costituzione.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1970.

Giuseppe BRANCA  -  Michele FRAGALI  -  Costantino MORTATI  -  Giuseppe CHIARELLI  -  Giuseppe VERZÌ  -  Giovanni BATTISTA BENEDETTI  -  Francesco PAOLO BONIFACIO  -  Luigi OGGIONI  -  Angelo DE MARCO  -  Ercole ROCCHETTI  -  Enzo CAPALOZZA  -  Vincenzo MICHELE TRIMARCHI  -  Vezio CRISAFULLI  -  Nicola REALE  -  Paolo ROSSI

 

Depositata in cancelleria il 23 febbraio 1970.