ORDINANZA N. 30
ANNO 1970
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA,
Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA
BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell'art. 134, secondo comma, del codice di procedura penale
(nel testo vigente anteriormente alla legge 5 dicembre 1969, n. 932), promosso
con ordinanza emessa il 12 ottobre 1968 dal pretore di Recanati nel
procedimento penale a carico di Lorenzetti Vecelio, iscritta al n. 234 del
registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 318 del 14 dicembre 1968.
Udito nella camera di consiglio del
10 febbraio 1970 il Giudice relatore Francesco Paolo Bonifacio.
Ritenuto che l'ordinanza del pretore
di Recanati propone una questione di legittimità costituzionale dell'art. 134, secondo
comma, del codice di procedura penale (nel testo vigente prima della modifica
apportata dall'art. 2 della legge 5 dicembre 1969, n. 932), in riferimento agli
artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, nella parte in
cui tale disposizione definisce "grave infrazione disciplinare per gli
ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria ricevere la nomina del difensore di
fiducia";
che nessuna delle parti si é
costituita in giudizio.
Considerato che questa Corte, con la
sentenza n. 148
del 1969, ha già dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 134,
secondo comma, nella parte in cui fa divieto agli ufficiali ed agli agenti
della polizia giudiziaria di ricevere la nomina del difensore di fiducia.
Visti gli artt. 26, secondo comma, e
29 della Legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme
integrative per i giudizi davanti a questa Corte;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza
della questione di legittimità costituzionale dell'art. 134, secondo comma, del
codice di procedura penale (nel testo vigente anteriormente alla legge 5
dicembre 1969, n. 932) nella parte in cui tale disposizione definisce "grave
infrazione disciplinare per gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria
ricevere la nomina del difensore di fiducia", sollevata dall'ordinanza
indicata in epigrafe in riferimento agli artt. 3, comma secondo, e 24, comma
secondo, della Costituzione.
Così deciso
in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 12 febbraio 1970.
Giuseppe
BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI -
Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA BENEDETTI -
Francesco PAOLO BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO -
Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 23
febbraio 1970.