ORDINANZA N. 29
ANNO 1970
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA,
Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA
BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale dell'art. 32 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia
popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165,
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 23 aprile
1969 dal giudice conciliatore di Potenza nel procedimento civile vertente tra Foligno
Alfonso e l'Esattoria dell'Istituto autonomo delle case popolari di Potenza,
iscritta al n. 253 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n.-179 del 16 luglio 1969;
2) ordinanza emessa il 19 maggio
1969 dal pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Caporale Anna e
l'Istituto autonomo delle case popolari di Milano, iscritta al n. 283 del
registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 200 del 6 agosto 1969.
Udito nella camera di consiglio del
10 febbraio 1970 il Giudice relatore Giovanni Battista Benedetti.
Ritenuto che con le ordinanze
indicate in epigrafe viene sollevata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 32 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed
economica approvato con R.D. 28 aprile 1938, n. 1165, in riferimento agli artt.
3 e 24 della Costituzione.
che innanzi a questa Corte si é
tardivamente costituita Caporale Anna, con deposito fuori termine di deduzioni
in cancelleria in data 4 ottobre 1969.
Considerato che con sentenza n. 159 del
22 dicembre 1969 questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
dei commi terzo e settimo dell'art. 32 del citato testo unico, limitatamente
alle parti in cui per il pagamento dei canoni scaduti e per l'opposizione al
decreto ingiuntivo fissano termini diversi da quelli previsti dall'art. 641 del
codice di procedura civile per l'ordinario procedimento ingiuntivo;
che nelle due ordinanze ora in esame
non vengono addotti nuovi e diversi motivi che possano giustificare una totale
o più ampia dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione
impugnata;
Visti gli artt. 26, comma secondo,
della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative
per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
dichiara la manifesta infondatezza
della questione di legittimità costituzionale dell'art. 32 del testo unico
delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica approvato con regio
decreto 28 aprile 1938, n. 1165, sollevata dal giudice conciliatore di Potenza
e dal pretore di Firenze, con le ordinanze indicate in epigrafe, in riferimento
agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Così deciso
in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 12 febbraio 1970.
Giuseppe
BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI -
Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA BENEDETTI -
Francesco PAOLO BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO -
Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 23
febbraio 1970.