Ordinanza n. 29 del 1970
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ORDINANZA N. 29

ANNO 1970

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI

Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo MICHELE TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 32 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 23 aprile 1969 dal giudice conciliatore di Potenza nel procedimento civile vertente tra Foligno Alfonso e l'Esattoria dell'Istituto autonomo delle case popolari di Potenza, iscritta al n. 253 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.-179 del 16 luglio 1969;

2) ordinanza emessa il 19 maggio 1969 dal pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Caporale Anna e l'Istituto autonomo delle case popolari di Milano, iscritta al n. 283 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 200 del 6 agosto 1969.

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1970 il Giudice relatore Giovanni Battista Benedetti.

Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe viene sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica approvato con R.D. 28 aprile 1938, n. 1165, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

che innanzi a questa Corte si é tardivamente costituita Caporale Anna, con deposito fuori termine di deduzioni in cancelleria in data 4 ottobre 1969.

Considerato che con sentenza n. 159 del 22 dicembre 1969 questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei commi terzo e settimo dell'art. 32 del citato testo unico, limitatamente alle parti in cui per il pagamento dei canoni scaduti e per l'opposizione al decreto ingiuntivo fissano termini diversi da quelli previsti dall'art. 641 del codice di procedura civile per l'ordinario procedimento ingiuntivo;

che nelle due ordinanze ora in esame non vengono addotti nuovi e diversi motivi che possano giustificare una totale o più ampia dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione impugnata;

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

 

 

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 32 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, sollevata dal giudice conciliatore di Potenza e dal pretore di Firenze, con le ordinanze indicate in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1970.

Giuseppe BRANCA  -  Michele FRAGALI  -  Costantino MORTATI  -  Giuseppe CHIARELLI  -  Giuseppe VERZÌ  -  Giovanni BATTISTA BENEDETTI  -  Francesco PAOLO BONIFACIO  -  Luigi OGGIONI  -  Angelo DE MARCO  -  Ercole ROCCHETTI  -  Enzo CAPALOZZA  -  Vincenzo MICHELE TRIMARCHI  -  Vezio CRISAFULLI  -  Nicola REALE  -  Paolo ROSSI

 

Depositata in cancelleria il 23 febbraio 1970.