ORDINANZA N. 23
ANNO 1970
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA,
Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA
BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale degli artt. 20 e 21 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, promossi
con tre ordinanze emesse il 27 maggio 1969 dal tribunale di Salerno nei
procedimenti civili vertenti tra Rinaldi Vincenzo, D'Amato Salvatore e Sessa
Carlo contro l'INPS e la società italiana per condotte d'acqua, iscritte ai nn.
320, 321 e 322 del registro ordinanze 1969. e pubblicate nella: Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 243 del 24 settembre 1969.
Udito nella camera di consiglio del
10 febbraio 1970 il Giudice relatore Giuseppe Verzì.
Ritenuto in fatto che le ordinanze
in epigrafe sollevano la questione di legittimità costituzionale degli artt. 20
e 21 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, in riferimento agli articoli 3, 4, 35,
primo comma, 36 e 38, secondo comma, della Costituzione, in quanto vietano il
cumulo fra la retribuzione del lavoratore e la pensione di vecchiaia a carico
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;
che i vari giudizi possono essere
riuniti, trattandosi della stessa questione;
che, in questa sede, non vi é stata
costituzione di parti..
Considerato che con la sentenza n.
155 dell'11 dicembre 1969, questa Corte ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 5 della legge 18 marzo 1968, n. 238, lett. a) e b) e
dell'art. 20 lett. a) e b) del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, nella parte in
cui dispongono che le pensioni di vecchiaia non sono cumulabili con la
retribuzione, nonché la illegittimità degli artt. 21 e 23 dello stesso decreto
nelle parti in cui si riferiscono alla pensione di vecchiaia;
che pertanto le norme impugnate
dalle ordinanze di rimessione hanno cessato di avere efficacia, limitatamente
alla pensione di vecchiaia, e non possono avere applicazione dal giorno
successivo alla pubblicazione della predetta sentenza
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza
della questione di legittimità costituzionale degli artt. 20 e 21 del D.P.R. 27
aprile 1968, n. 488, sollevata dalle ordinanze indicate in epigrafe del
tribunale di Salerno.
Così deciso
in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, l'11 febbraio 1970.
Giuseppe
BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI -
Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA BENEDETTI -
Francesco PAOLO BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO -
Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 18
febbraio 1970.