Ordinanza n. 23 del 1970
 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 23

ANNO 1970

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI

Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo MICHELE TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 20 e 21 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, promossi con tre ordinanze emesse il 27 maggio 1969 dal tribunale di Salerno nei procedimenti civili vertenti tra Rinaldi Vincenzo, D'Amato Salvatore e Sessa Carlo contro l'INPS e la società italiana per condotte d'acqua, iscritte ai nn. 320, 321 e 322 del registro ordinanze 1969. e pubblicate nella: Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 243 del 24 settembre 1969.

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1970 il Giudice relatore Giuseppe Verzì.

Ritenuto in fatto che le ordinanze in epigrafe sollevano la questione di legittimità costituzionale degli artt. 20 e 21 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, in riferimento agli articoli 3, 4, 35, primo comma, 36 e 38, secondo comma, della Costituzione, in quanto vietano il cumulo fra la retribuzione del lavoratore e la pensione di vecchiaia a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

che i vari giudizi possono essere riuniti, trattandosi della stessa questione;

che, in questa sede, non vi é stata costituzione di parti..

Considerato che con la sentenza n. 155 dell'11 dicembre 1969, questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 18 marzo 1968, n. 238, lett. a) e b) e dell'art. 20 lett. a) e b) del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, nella parte in cui dispongono che le pensioni di vecchiaia non sono cumulabili con la retribuzione, nonché la illegittimità degli artt. 21 e 23 dello stesso decreto nelle parti in cui si riferiscono alla pensione di vecchiaia;

che pertanto le norme impugnate dalle ordinanze di rimessione hanno cessato di avere efficacia, limitatamente alla pensione di vecchiaia, e non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della predetta sentenza

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 20 e 21 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, sollevata dalle ordinanze indicate in epigrafe del tribunale di Salerno.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1970.

Giuseppe BRANCA  -  Michele FRAGALI  -  Costantino MORTATI  -  Giuseppe CHIARELLI  -  Giuseppe VERZÌ  -  Giovanni BATTISTA BENEDETTI  -  Francesco PAOLO BONIFACIO  -  Luigi OGGIONI  -  Angelo DE MARCO  -  Ercole ROCCHETTI  -  Enzo CAPALOZZA  -  Vincenzo MICHELE TRIMARCHI  -  Vezio CRISAFULLI  -  Nicola REALE  -  Paolo ROSSI

 

Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1970.