ORDINANZA N. 22
ANNO 1970
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA,
Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA
BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell'art. 9, ultimo comma, del D P. R. 17 marzo 1965, n. 144
(norme sul trattamento previdenziale del personale dipendente dall'ENEL),
promosso con ordinanza emessa il 10 giugno 1968 dal tribunale di Venezia nel
procedimento civile vertente tra Santi Renato e l'INPS, iscritta al n. 160 del
registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 248 del 28 settembre 1968.
Visti gli atti di costituzione di
Santi Renato e dell'INPS, e d'intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udito nell'udienza pubblica del 28
gennaio 1970 il Giudice relatore Giuseppe Verzì;
uditi l'avv. Giorgio Cannella, per
l'INPS, ed. il sostituto avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna, per Il
Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto che con l'ordinanza in
epigrafe il tribunale di Venezia ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 9, ultimo comma, del D.P.R. 17 marzo 1965, n. 144, per eccessò dalla
delega conferita al Governo dall'art 13 delle legge 6 dicembre 1962, n. 1643;
che nel presente giudizio il rag.
Renato Santi ha precisato diversamente da quanto affermato dalla ordinanza del
tribunale, di non avere provveduto a farsi trasferire presso l'ENEL, ma di
essere rimasto alle dipendenze della S.A.D.E. incorporata poi nella Società
Montecatini, continuando ad essere iscritto al Fondo di previdenza per il personale
delle aziende elettriche private, istituito con la legge 31 marzo 1956, n. 293;
che la difesa dell'INPS ha dedotto
che, se effettivamente il Santi non é stato mai alle dipendenze dell'ENEL, vien
meno la rilevanza della questione di legittimità costituzionale, dal momento
che la norma impugnata non sarebbe applicabile nei confronti di lui;
Considerato che la suddetta legge 6
dicembre 1962, n. 1643, istitutiva dell'ENEL ha delegato il Governo ad emanare
norme sul trattamento previdenziale ed assistenziale del solo personale
dipendente dall'ENEL (art. 13), e che, in applicazione di tale delega; é stato
emesso il denunziato D.P.R. n. 144 del 17 marzo 1965 contenente norme sul
trattamento previdenziale del detto personale;
che pertanto occorre che il giudice
a quo accerti meglio i fatti e proceda a nuovo esame della rilevanza della
questione di legittimità costituzionale per la definizione del giudizio
principale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
restituisce gli atti al tribunale di
Venezia.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11
febbraio 1970.
Giuseppe
BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI -
Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA BENEDETTI -
Francesco PAOLO BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO -
Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 18
febbraio 1970.