SENTENZA N. 21
ANNO 1970
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA,
Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA
BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell'art. 1, n. 3 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058,
contenente disposizioni per l'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione
delle liste elettorali, promosso con ordinanza emessa il 3 marzo 1969 dalla
commissione elettorale mandamentale di Pistoia sui ricorsi di Tronci David ed
altri, iscritta al n. 173 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 145 dell'11 giugno 1969
Visto l'atto d'intervento del
Presidente del Consiglio dei Ministri;
udito nell'udienza pubblica del 28
gennaio 1970 il Giudice relatore Michele Fragali;
udito il sostituto avvocato generale
dello Stato Franco Casamassima, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto in fatto
La commissione elettorale
mandamentale di Pistoia, il 3 marzo 1969, ha proposto questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1 n. 3 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, contenente
disposizioni per l'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste
elettorali, in relazione all'art. 48 della Costituzione: l'ordinanza considera
quanto meno opinabile che non sussista contrasto tra l'art. 1 n. 3 della legge
predetta e l'art. 48 della Costituzione.
Comparso in giudizio innanzi a
questa Corte, il Presidente del Consiglio rilevò che l'articolo denunciato non
esiste, che le commissioni elettorali mandamentali non sono organi
giurisdizionali, che la motivazione dell'ordinanza é insufficiente, che, se la
commissione si fosse riferita all'art. 2 n. 2 della legge predetta, la
questione sarebbe infondata: infatti l'art. 48 terzo comma della Costituzione
ha rimesso al legislatore ordinario la determinazione dei casi di incapacità
civile o d'indegnità morale e la legge del 1947 vi ha provveduto.
All'udienza del 28 gennaio 1970 il
rappresentanze della Avvocatura generale dello Stato ha confermato le tesi é le
conclusioni prospettate nell'atto d'intervento.
Considerato in diritto
L'ordinanza non é idonea a
promuovere un giudizio di legittimità costituzionale.
Vi manca l'indicazione della
disposizione impugnata, perché non esiste l'art. 1 n. 3 della legge 7 ottobre
1947, n. 1058; né si può discorrere di errore materiale, nel senso che
l'ordinanza si intendeva riferire all'art. 2 n. 2, perché, pur avendo esposto
che dei nominati Tronci e Tesi era stato dichiarato il fallimento, la
commissione non dice se la cancellazione dei medesimi dalle liste elettorali era
stata disposta con riguardo a tale circostanza o non anche per altra delle
cause indicate nell'art. 2 n. 2 predetto. Infine non si precisa quale sia il
profilo sotto il quale andava considerato quello che la commissione giudica un
quanto meno opinabile contrasto fra la norma denunciata e la norma
costituzionale invocata; specie perché questa fa riferimento a tre distinte
categorie di fattispecie, tutte ipotizzabili in concreto, e ciascuna valutabile
sotto prospettive diverse.
Restano assorbite tutte le altre
ragioni proposte dal Presidente del Consiglio dei Ministri, compresa quella
concernente l'assunto che la commissione elettorale non sia organo
giurisdizionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 1 n. 3 della legge 7 ottobre 1947, n.
1058, contenente disposizioni per l'elettorato attivo e per la tenuta e la
revisione delle liste elettorali, promossa dalla commissione elettorale
mandamentale di Pistoia con ordinanza 3 marzo 1969, in riferimento all'art. 48
della Costituzione.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11
febbraio 1970.
Giuseppe
BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI -
Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA BENEDETTI -
Francesco PAOLO BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO -
Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 18
febbraio 1970.