SENTENZA N. 17
ANNO 1970
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA,
Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA
BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell'art. 1 del D.L.C.P.S 29 luglio 1947, n. 804, ratificato con
legge 17 aprile 1956, n. 561, sul "Riconoscimento giuridico degli Istituti
di patronato e di assistenza sociale" promosso con ordinanza emessa il 4
luglio 1968 dal pretore di Prato nel procedimento penale a carico di Cunsolo
Manlio, iscritta al n. 157 del registro ordinanze 1968 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 248 del 28 settembre 1968.
Udito nella camera di consiglio del
10 dicembre 1969 il Giudice relatore Giovanni Battista Benedetti.
Ritenuto in fatto
Con verbale del 22 febbraio 1968 l'Ispettorato
provinciale del lavoro di Firenze elevava a carico del perito commerciale e
consulente del lavoro Cunsolo Manlio la contravvenzione prevista e punita
dall'art. 1 del D.L.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804 sul riconoscimento giuridico
degli istituti di patronato e di assistenza sociale, dopo avere accertato che
detto professionista - nonostante il divieto sancito dalla indicata norma per
agenzie private e singoli procaccianti di esplicare qualsiasi opera di
mediazione per l'assistenza ai lavoratori - aveva curato, dietro compenso, le
pratiche riguardanti la pensione di invalidità, l'autorizzazione alla
prosecuzione volontaria e maggiorazione di pensione per moglie a carico in
favore del lavoratore Pietruzzi Quintilio.
In sede istruttoria del procedimento
penale contro il Cunsolo il pretore di Prato ha emesso l'ordinanza 4 luglio
1968 nella quale sostiene che la norma incriminatrice citata, in quanto riserva
ai soli istituti di patronato la tutela in sede amministrativa dei diritti dei
lavoratori con espressa esclusione, penalmente sanzionata, di ogni altro ente o
persona, sia da considerarsi in contrasto con l'art. 39, comma primo, della
Costituzione.
Ad avviso del pretore l'imposizione
fatta dalla legge al lavoratore di rivolgersi ad uno dei patronati riconosciuti
viola contemporaneamente: a) "il diritto del lavoratore di farsi assistere
sindacalmente da chiunque egli ritenga opportuno", b) "il diritto di
qualsiasi soggetto (eventualmente nuovi enti sindacali non ancora eretti ad istituto
di patronato) che si proponga di tutelare i lavoratori", assistendoli
nell'espletamento delle pratiche previdenziali. Da ciò la violazione
dell'invocato precetto costituzionale che garantisce la piena libertà
dell'organizzazione sindacale, sia assicurando al lavoratore la massima
possibilità di scelta fra i vari soggetti ai quali demandare la tutela dei suoi
diritti, sia consentendo a sempre nuove entità sindacali di svolgere la loro
propria attività.
L'ordinanza, ritualmente comunicata
e notificata, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
248 del 28 settembre 1968.
Nel giudizio dinanzi alla Corte
nessuno si é costituito.
Considerato in diritto
1. - L'art. 1, comma primo, del
D.L.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561,
demanda agli Istituti di patronato giuridicamente riconosciuti il compito di
assistere i lavoratori e i loro aventi causa per il conseguimento, in sede
amministrativa, delle prestazioni previdenziali di qualsiasi genere, nonché
quello di rappresentare i lavoratori davanti agli organi di liquidazione di
dette prestazioni o a collegi di conciliazione. L'ultimo comma dello stesso
articolo pone l'espresso divieto, penalmente sanzionato, "per agenzie
private e singoli procaccianti, di esplicare qualsiasi opera di mediazione per
l'assistenza ai lavoratori e loro aventi causa".
Muovendo dalla premessa che il
legislatore abbia in tal modo riservato agli Istituti di patronato la tutela in
sede amministrativa dei diritti del lavoratore con esclusione di ogni altro
ente o persona, il pretore di Prato rileva che la norma praticamente impone al
lavoratore, che vuol far valere quei diritti, di rivolgersi ad uno dei
patronati legalmente riconosciuti. Da ciò il denunciato contrasto col principio
della libertà sindacale sancito dall'art. 39, comma primo, della Costituzione
per la contemporanea violazione sia del diritto del lavoratore a farsi
assistere sindacalmente da chiunque egli ritenga opportuno, sia del diritto di
qualsiasi associazione sindacale, che non abbia ancora costituito un proprio
Istituto di patronato, a tutelare e prestare assistenza al lavoratore
nell'espletamento delle pratiche previdenziali.
2. - Ad avviso della Corte
l'eccezione di incostituzionalità non ha ragione d'essere perché fondata su una
inesatta interpretazione dell'art. 1 del D.L. 804 del 1947.
La lettera e la ratio della norma
impugnata non giustificano l'assunto che il legislatore abbia inteso attribuire
i compiti di tutela ed assistenza dei lavoratori nel campo delle prestazioni
previdenziali in modo esclusivo agli Istituti di patronato legalmente
riconosciuti. Un intendimento di così grave portata avrebbe richiesto una
espressa enunciazione che manca nella norma in esame. Il disposto del primo
comma secondo il quale l'assistenza in sede amministrativa dei lavoratori
"spetta" agli Istituti di patronato e di assistenza sociale non può
essere interpretato nel senso che spetti solo ad essi. La conferma di ciò si ha
proprio nel divieto contenuto nell'ultimo comma che non é posto a tutela della
pretesa esclusività dell'attività assistenziale da parte dei patronati poiché
non é l'esercizio dell'assistenza dei lavoratori che é vietato, ma soltanto
l'opera di mediazione per l'assistenza posta in essere da agenzie private e
singoli procaccianti.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1 del D.L.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804,
ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, sul "Riconoscimento giuridico
degli Istituti di patronato e di assistenza sociale", in riferimento
all'art. 39, comma primo, della Costituzione, proposta con ordinanza 4 luglio
1968 del pretore di Prato.
Così deciso
in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 29 gennaio 1970.
Giuseppe
BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI -
Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA BENEDETTI -
Francesco PAOLO BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO -
Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 4
febbraio 1970.