Sentenza n. 17 del 1970
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SENTENZA N. 17

ANNO 1970

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI

Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo MICHELE TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del D.L.C.P.S 29 luglio 1947, n. 804, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, sul "Riconoscimento giuridico degli Istituti di patronato e di assistenza sociale" promosso con ordinanza emessa il 4 luglio 1968 dal pretore di Prato nel procedimento penale a carico di Cunsolo Manlio, iscritta al n. 157 del registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 248 del 28 settembre 1968.

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1969 il Giudice relatore Giovanni Battista Benedetti.

 

Ritenuto in fatto

 

Con verbale del 22 febbraio 1968 l'Ispettorato provinciale del lavoro di Firenze elevava a carico del perito commerciale e consulente del lavoro Cunsolo Manlio la contravvenzione prevista e punita dall'art. 1 del D.L.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804 sul riconoscimento giuridico degli istituti di patronato e di assistenza sociale, dopo avere accertato che detto professionista - nonostante il divieto sancito dalla indicata norma per agenzie private e singoli procaccianti di esplicare qualsiasi opera di mediazione per l'assistenza ai lavoratori - aveva curato, dietro compenso, le pratiche riguardanti la pensione di invalidità, l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria e maggiorazione di pensione per moglie a carico in favore del lavoratore Pietruzzi Quintilio.

In sede istruttoria del procedimento penale contro il Cunsolo il pretore di Prato ha emesso l'ordinanza 4 luglio 1968 nella quale sostiene che la norma incriminatrice citata, in quanto riserva ai soli istituti di patronato la tutela in sede amministrativa dei diritti dei lavoratori con espressa esclusione, penalmente sanzionata, di ogni altro ente o persona, sia da considerarsi in contrasto con l'art. 39, comma primo, della Costituzione.

Ad avviso del pretore l'imposizione fatta dalla legge al lavoratore di rivolgersi ad uno dei patronati riconosciuti viola contemporaneamente: a) "il diritto del lavoratore di farsi assistere sindacalmente da chiunque egli ritenga opportuno", b) "il diritto di qualsiasi soggetto (eventualmente nuovi enti sindacali non ancora eretti ad istituto di patronato) che si proponga di tutelare i lavoratori", assistendoli nell'espletamento delle pratiche previdenziali. Da ciò la violazione dell'invocato precetto costituzionale che garantisce la piena libertà dell'organizzazione sindacale, sia assicurando al lavoratore la massima possibilità di scelta fra i vari soggetti ai quali demandare la tutela dei suoi diritti, sia consentendo a sempre nuove entità sindacali di svolgere la loro propria attività.

L'ordinanza, ritualmente comunicata e notificata, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 248 del 28 settembre 1968.

Nel giudizio dinanzi alla Corte nessuno si é costituito.

 

Considerato in diritto

 

1. - L'art. 1, comma primo, del D.L.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, demanda agli Istituti di patronato giuridicamente riconosciuti il compito di assistere i lavoratori e i loro aventi causa per il conseguimento, in sede amministrativa, delle prestazioni previdenziali di qualsiasi genere, nonché quello di rappresentare i lavoratori davanti agli organi di liquidazione di dette prestazioni o a collegi di conciliazione. L'ultimo comma dello stesso articolo pone l'espresso divieto, penalmente sanzionato, "per agenzie private e singoli procaccianti, di esplicare qualsiasi opera di mediazione per l'assistenza ai lavoratori e loro aventi causa".

Muovendo dalla premessa che il legislatore abbia in tal modo riservato agli Istituti di patronato la tutela in sede amministrativa dei diritti del lavoratore con esclusione di ogni altro ente o persona, il pretore di Prato rileva che la norma praticamente impone al lavoratore, che vuol far valere quei diritti, di rivolgersi ad uno dei patronati legalmente riconosciuti. Da ciò il denunciato contrasto col principio della libertà sindacale sancito dall'art. 39, comma primo, della Costituzione per la contemporanea violazione sia del diritto del lavoratore a farsi assistere sindacalmente da chiunque egli ritenga opportuno, sia del diritto di qualsiasi associazione sindacale, che non abbia ancora costituito un proprio Istituto di patronato, a tutelare e prestare assistenza al lavoratore nell'espletamento delle pratiche previdenziali.

2. - Ad avviso della Corte l'eccezione di incostituzionalità non ha ragione d'essere perché fondata su una inesatta interpretazione dell'art. 1 del D.L. 804 del 1947.

La lettera e la ratio della norma impugnata non giustificano l'assunto che il legislatore abbia inteso attribuire i compiti di tutela ed assistenza dei lavoratori nel campo delle prestazioni previdenziali in modo esclusivo agli Istituti di patronato legalmente riconosciuti. Un intendimento di così grave portata avrebbe richiesto una espressa enunciazione che manca nella norma in esame. Il disposto del primo comma secondo il quale l'assistenza in sede amministrativa dei lavoratori "spetta" agli Istituti di patronato e di assistenza sociale non può essere interpretato nel senso che spetti solo ad essi. La conferma di ciò si ha proprio nel divieto contenuto nell'ultimo comma che non é posto a tutela della pretesa esclusività dell'attività assistenziale da parte dei patronati poiché non é l'esercizio dell'assistenza dei lavoratori che é vietato, ma soltanto l'opera di mediazione per l'assistenza posta in essere da agenzie private e singoli procaccianti.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del D.L.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, sul "Riconoscimento giuridico degli Istituti di patronato e di assistenza sociale", in riferimento all'art. 39, comma primo, della Costituzione, proposta con ordinanza 4 luglio 1968 del pretore di Prato.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 1970.

Giuseppe BRANCA  -  Michele FRAGALI  -  Costantino MORTATI  -  Giuseppe CHIARELLI  -  Giuseppe VERZÌ  -  Giovanni BATTISTA BENEDETTI  -  Francesco PAOLO BONIFACIO  -  Luigi OGGIONI  -  Angelo DE MARCO  -  Ercole ROCCHETTI  -  Enzo CAPALOZZA  -  Vincenzo MICHELE TRIMARCHI  -  Vezio CRISAFULLI  -  Nicola REALE  -  Paolo ROSSI

 

Depositata in cancelleria il 4 febbraio 1970.