SENTENZA N. 15
ANNO 1970
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA,
Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA
BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell'art. 374 del codice di procedura penale, promosso con
ordinanza emessa l'8 maggio 1968 dal pretore di San Giovanni Rotondo nel
procedimento penale a carico di Gagliano Carmine, iscritta al n. 144 del
registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 235 del 14 settembre 1968.
Udito nella camera di consiglio del
10 dicembre 1969 il Giudice relatore Nicola Reale.
Ritenuto in fatto
Risulta dagli atti che Gagliano
Carmine, convivente more uxorio con Stegman Ursula Alice, in occasione della
nascita di un figlio di costei, avvenuta il 26 gennaio 1966, si presentò, per
la relativa dichiarazione all'ufficiale dello stato civile di San Giovanni
Rotondo, sotto il falso nome di Karl Kerris, affermando essere il bambino nato
da matrimonio legittimo con la predetta, indicata anch'essa col falso nome di Misel
Ademan, di cittadinanza tedesca.
Peraltro di fronte alla richiesta
dei documenti personali il Gagliano, allegando un pretesto, si allontanava ed
ometteva di procedere alla dichiarazione anagrafica del neonato.
A seguito di tale fatto l'ufficiale
dello stato civile denunziava al Procuratore della Repubblica presso il
tribunale di Foggia il sedicente Kerris per il reato di soppressione di stato
del neonato, ai sensi dell'art. 566, secondo comma, del codice penale.
Per questo e per altri reati,
successivamente commessi, che ne determinavano l'arresto, contro il Gagliano
venne iniziato procedimento penale avanti al giudice istruttore presso il
tribunale di Bolzano.
Detto giudice, con provvedimento del
30 dicembre 1966, ordinava lo stralcio degli atti relativi alla soppressione di
stato e, con sentenza del 16 gennaio 1967, dichiarava la propria incompetenza
per territorio. Trasmetteva quindi gli atti al Procuratore della Repubblica
presso il tribunale di Foggia, a richiesta del quale si procedeva con istruttoria
formale, contestandosi al Gagliano, oltre il reato di soppressione di stato
(art. 566 C. P.), anche quello di false dichiarazioni a pubblico ufficiale, ai
sensi dell'art. 495, primo e terzo comma, del codice penale.
Al termine dell'istruttoria il giudice
istruttore, su conforme requisitoria del pubblico ministero, dichiarava, con
sentenza 5 marzo 1968, non doversi procedere per il reato di soppressione di
stato, mentre ordinava il rinvio a giudizio davanti al pretore di San Giovanni
Rotondo per il secondo dei reati contestati, in ordine al quale ravvisava
sufficienti prove di colpevolezza.
Il pretore, nel corso degli atti
preliminari al dibattimento, ha sollevato di ufficio, con ordinanza dell'8
maggio 1968, la questione di legittimità, in relazione agli articoli 25 e 3
della Costituzione, dell'art. 374 del codice di procedura penale, nella parte
in cui é stabilito che il giudice istruttore, a chiusura della istruzione
formale, ove non ritenga di concedere il perdono giudiziale, con la sua
sentenza rinvia l'imputato a giudizio del pretore, nel caso questi sia
competente.
Si osserva nell'ordinanza che, per
la norma impugnata, al pretore, investito della cognizione del reato a seguito
di sentenza di rinvio a giudizio, non sarebbe consentito l'esercizio di alcun
potere istruttorio. Si scinderebbe, cioè, il processo penale, prevedendosi che
davanti al pretore, la cui competenza é precostituita per legge, si svolga
soltanto la fase del "giudizio", mentre gli sarebbe preclusa la
pronuncia di provvedimenti istruttori di proscioglimento, eventualmente in
contrasto con il convincimento del giudice istruttore.
Né potrebbe sostenersi - si aggiunge
- che il giudice istruttore divenga giudice naturale per effetto della
connessione, giacché, con la pronunzia di proscioglimento, venuta meno la
ragione della riunione fra i procedimenti, viene meno anche il presupposto
della sua competenza e del potere di decidere il rinvio dell'imputato a
giudizio in ordine al reato minore.
Quanto all'asserita lesione del
principio di eguaglianza, sancito nell'art. 3 della Costituzione, si osserva
dal giudice a quo che, non essendo vietato al giudice istruttore di disporre il
rinvio a giudizio davanti al pretore senza previ atti istruttori, potrebbe
profilarsi una disparità di trattamento fra l'ipotesi di cui all'art. 374 del
codice di procedura penale e quella normale in cui, a seguito dell'istruttoria,
il pretore si avvalga invece del potere di pronunziare il proscioglimento
dell'imputato.
Dopo l'adempimento delle prescritte
notificazioni e comunicazioni, l'ordinanza é stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 235 del 14 settembre 1968.
Nessuna delle parti si é costituita
in giudizio.
Considerato in diritto
1 - Il pretore di San Giovanni
Rotondo solleva, anzitutto ai sensi dell'art. 25, primo comma della
Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 374 del
codice di procedura penale, nella parte in cui é stabilito che il giudice
istruttore, a chiusura della istruzione formale, possa disporre il rinvio a
giudizio dell'imputato davanti al pretore competente, ove non ritenga di
concedere il perdono giudiziale.
In applicazione di questa norma, si
assume, il processo penale per reati di competenza pretoria verrebbe scisso in
due fasi, con la conseguenza che, sottraendosi al pretore la cognizione del
reato nella fase istruttoria, si precluderebbe al detto magistrato l'esercizio
della potestà di pronunziare sentenza di proscioglimento, quale giudice
naturale precostituito secondo le norme sulla competenza, ove le prove di
colpevolezza non apparissero a lui sufficienti per il rinvio dell'imputato a
giudizio. La questione non é fondata.
2. - Nella specie, all'originaria
contestazione del reato di soppressione di stato (art. 566, secondo comma cod.
pen.) venne aggiunta, nel corso del procedimento, quella riguardante il reato
meno grave di false dichiarazioni a pubblico ufficiale (art. 495 cod. pen.), di
competenza pretoria, ma attratto per connessione in quella del giudice
istruttore procedente.
A questo giudice, quindi, a
conclusione della istruzione formale, spettava il potere-dovere di pronunziare,
su entrambe le imputazioni connesse (artt. 45 e 46 C. P. P.), come in effetti
ha pronunziato, prosciogliendo l'imputato dalla prima e rinviandolo a giudizio
per la seconda imputazione. Per vero il principio del giudice naturale,
precostituito per legge, é rispettato anche dalle norme di competenza
concernenti le ipotesi di connessione (sent. nn. 29/1958
e 130/1963
di questa Corte).
Né il principio stesso può ritenersi
violato dalla puntuale osservanza di tali norme anche se ne risulti sottratta
al pretore, nella fase istruttoria, la cognizione del reato, che gli sarebbe
altrimenti spettata.
Con lo stesso principio non
contrasta, poi, l'art. 374 del codice di procedura penale nella parte in cui
prevede il rinvio dell'imputato a giudizio davanti al pretore, nel caso che il
reato, per cui si procede, risulti appartenere alla di lui cognizione, o, come
nella specie, a seguito del proscioglimento dal reato più grave, siano venute
meno le ragioni per devolverlo in via di connessione, alla competenza del
tribunale.
Né hanno fondamento i dubbi
enunciati dal giudice a quo sul riflesso che il pretore sarebbe, in simili
casi, privato del potere di giudicare prima del dibattimento.
Basta opporre che soltanto in esito al
compimento della fase processuale davanti al giudice istruttore, che risulta ex
ante giudice naturale, diviene operativa la norma di competenza che legittima
il pretore a giudicare in dibattimento sul reato.
E la coerenza del sistema,
improntato a criteri di economia processuale, senza lesione della garanzia
stabilita dall'art. 25 della Costituzione, esige che al giudice istruttore,
dotato di competenza per il reato più grave, sia attribuita, nel caso in esame,
la potestà di pronunziare, a compimento della fase processuale svoltasi davanti
a lui, il rinvio dell'imputato a giudizio.
3. - Né può ritenersi fondato il
dubbio sulla costituzionalità dell'art. 374, che il pretore enuncia sotto
l'altro aspetto della lesione del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), in
riferimento alla eventualità, che l'imputato sia rinviato a giudizio del
pretore, pur essendosi omesso dal giudice istruttore alcun atto istruttorio.
Ciò in confronto al diverso
trattamento processuale che l'imputato stesso avrebbe avuto, ove fosse stato
giudicato, anche in sede istruttoria, dal pretore. Il citato art. 374 non
esclude, anzi presuppone ed esige che anche in ordine ai reati di competenza
pretoria, dei quali il giudice istruttore conosce per connessione, questo
giudice proceda agli atti istruttori volti a stabilire se sussistano anche per
detti reati "prove sufficienti" per il rinvio a giudizio.
Le eventuali non corrette
applicazioni della legge non comportano, ovviamente, illegittimità
costituzionale della norma impugnata e non consentono, pertanto, alcuna censura
sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 374 del codice di procedura penale, proposta,
con l'ordinanza di cui in epigrafe, dal pretore di San Giovanni Rotondo, in
riferimento agli artt. 25, primo comma e 3 della Costituzione.
Così deciso
in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 29 gennaio 1970.
Giuseppe
BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI -
Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA BENEDETTI -
Francesco PAOLO BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO -
Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 4
febbraio 1970.