SENTENZA N. 12
ANNO 1970
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA,
Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA
BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale della legge 20 maggio 1965, n. 507 (divieto di uso degli
apparecchi automatici e semiautomatici da giuoco nei luoghi pubblici o aperti
al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualsiasi specie), promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 24 novembre
1967 dal tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra l'Associazione
Lombarda Relax e l'Amministrazione degli interni, iscritta al n. 79 del
registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 152 del 15 giugno 1968;
2) ordinanza emessa il 29 marzo 1968
dal pretore di Padova nel procedimento penale a carico di Noventa Rinaldo,
iscritta al n. 149 del registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 235 del 14 settembre 1968;
3) ordinanza emessa il 29 gennaio
1969 dal pretore di Adrano nei procedimenti penali riuniti a carico di
Mazzaglia Giuseppe ed altri, iscritta al n. 143 del registro ordinanze 1969 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 128 del 21 maggio 1969.
Visti gli atti d'intervento del
Presidente del Consiglio dei Ministri e di costituzione dell'Associazione
Lombarda Relax e di Mazzaglia Giuseppe, Pappalardo Carmelo e Nicolosi Giuseppe;
udito nell'udienza pubblica del 12
novembre 1969 il Giudice relatore Vincenzo Michele Trimarchi;
uditi l'avv. Carlo Majno, per l'Associazione
Lombarda Relax, gli avvocati Giuseppe Talamanca e Nicola Petrelli, per
Mazzaglia Giuseppe ed altri, ed il sostituto avvocato generale dello Stato
Franco Casamassima, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Con atto di citazione del 4
maggio 1965 l'Associazione Lombarda Relax conveniva in giudizio davanti al
tribunale di Milano l'Amministrazione degli interni; e, premesso che l'autorità
di pubblica sicurezza aveva sequestrato in associazioni private e in circoli apparecchi
da trattenimento e da giuoco del tipo di quelli che essa istante riteneva di
avere il diritto di collocare e mettere in funzione nella propria sede, ad uso
dei propri associati, chiedeva l'accertamento di codesto diritto.
Entrata in vigore la legge 20 maggio
1965, n. 507, che, modificando l'art. 110 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, vietava l'uso nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e
nei circoli ed associazioni di qualunque specie, degli apparecchi o congegni
automatici e semiautomatici da giuoco e considerava tali quelli che possono dar
luogo a scommesse o consentono la vincita di un qualsiasi premio in denaro o in
natura anche sotto forma di consumazione o di ripetizione di partita,
l'associazione attrice deduceva l'illegittimità costituzionale della legge
perché in contrasto con gli artt. 18 e 41 della Costituzione.
L'Amministrazione degli interni
eccepiva il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, la
carenza di legittimazione processuale ed il difetto di interesse ad agire, e
circa l'asserita illegittimità costituzionale della legge, deduceva che la
relativa questione era inammissibile, irrilevante ed infondata; nel merito,
sosteneva che la domanda era infondata e ne chiedeva il rigetto.
Il tribunale di Milano, dopo avere,
con sentenza non definitiva, respinto le eccezioni, pregiudiziale e
preliminare, avanzate dall'amministrazione convenuta, riteneva, con ordinanza
del 24 novembre 1967, non manifestamente infondata l'anzidetta questione.
Dato atto, ai fini della rilevanza,
che avrebbe potuto emettere la sentenza definitiva solo dopo la pronuncia della
Corte costituzionale, osservava in ordine al contrasto con l'art. 41 della
Costituzione, che un'associazione di svago, come consumatore, può essere lesa da
una disposizione legislativa che limiti incostituzionalmente l'attività
economica privata, e che con l'inclusione tra gli apparecchi o congegni
automatici o semiautomatici da giuoco vietati, di quelli che possono dar luogo
a scommesse o consentono la vincita di un qualsiasi premio in denaro o in
natura anche sotto forma di consumazione o di ripetizione di partita, il
legislatore si fosse discostato dai principi enunciati nella sentenza n. 125 del
1963 della Corte costituzionale. Questa, infatti, avrebbe escluso dal
divieto gli apparecchi che in nessun caso possono stimolare attività
riprovevoli, ed in particolare non vi avrebbe compreso la "ripetizione di
partita" (e cioè la possibilità di giuocare un'altra partita, dopo che si
é conseguito un determinato punteggio) che non potrebbe rientrare né nel
concetto di giuoco né in quello di scommessa e rappresenterebbe solo una
modalità di funzionamento dell'apparecchio e non costituirebbe certamente
stimolo a riprovevoli attività, ma "esclusivamente svago o divertimento
per chi creda di dovercisi dedicare".
Con l'ordinanza di rimessione,
veniva altresì denunciata la violazione dell'art. 18 della Costituzione. Ad
avviso del tribunale, "tutto quello che un cittadino può fare da solo, che
può compiere senza urtare i precetti della legge penale, può essere oggetto e
scopo di associazione", e pertanto sarebbe "in contrasto con la
parità di capacità per tutti i soggetti, che il costituente ha voluto sancire"
e si dovrebbe reputare costituzionalmente illegittima la norma contenuta nella
citata legge n. 507 che impone alle associazioni divieti di azioni consentite
ai singoli. D'altra parte l'estensione ai circoli e alle associazioni del
divieto di usare i detti apparecchi e congegni, non può essere giustificata con
considerazioni di ordine topografico, giacché i locali di un'associazione non
possono equipararsi ai luoghi pubblici o aperti al pubblico.
L'ordinanza veniva notificata e
comunicata e infine pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 152
del 5 luglio 1968.
2. - Dell'art. 1 della citata legge
n. 507 del 1965 "nella parte in cui sancisce il divieto di qualsiasi
apparecchio automatico e semiautomatico che consente la vincita di un qualsiasi
premio in denaro o in natura, anche sotto forma di consumazione o di
ripetizione di partita", veniva denunciata la illegittimità costituzionale
per contrasto con gli artt. 3 e 41 della Costituzione, da parte del pretore di
Padova con ordinanza, emessa sotto la data del 29 marzo 1968, nel procedimento
penale a carico di Rinaldo Noventa rinviato a giudizio per avere tenuto nel
proprio esercizio pubblico di bar a disposizione del pubblico un biliardino
elettrico Flipper che consentiva il prolungamento di partita.
Il pretore riteneva, in sede di
interpretazione della citata legge, che il prolungamento di partita dovesse
essere equiparato alla ripetizione di partita. Si riportava alla precedente
ordinanza del tribunale di Milano, ma osservava che la questione ivi sollevata
andava diversamente profilata: il legislatore sarebbe incorso in un eccesso di
potere, in quanto, nonostante che la Corte costituzionale, con la citata sentenza n. 125 del
1963, avesse voluto limitare il divieto ai giuochi pericolosi, e avesse
precisato che il difetto di tale pericolosità determina il ripristino della
libertà economica privata, avrebbe posto in essere inutili dannose limitazioni
a tale libertà vietando l'uso di apparecchi e congegni da giuoco (flippers) con
semplice ripetizione di partita per i quali la detta pericolosità non sussiste.
Sarebbero, per tal modo, violati gli
artt. 3 e 41 della Costituzione, i quali "sul piano di eguaglianza,
garantiscono la libertà economica individuale, col solo limite di non favorire
fini antisociali".
L'ordinanza, regolarmente notificata
e comunicata, veniva pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
235 del 14 settembre 1968.
3. - La questione di illegittimità
costituzionale dell'art. 1 della ripetuta legge n. 507 del 1965, in riferimento
all'art. 41 della Costituzione, veniva, infine, sollevata, con ordinanza del 29
gennaio 1969, anche dal pretore di Adrano nei procedimenti penali riuniti a
carico di Giuseppe Mazzaglia, Illuminato Spitaleri, Giuseppe Zullo, Giovanni
Coppolino, Giuseppe Nicolosi, Orazio Longo, Alfio Aidala, Alfio Pappalardo e
Carmelo Pappalardo, tratti a giudizio per avere installato, i primi sette nei
rispettivi esercizi pubblici di bar e gli ultimi due in una sala pubblica per
giuochi, dei bigliardini elettrici Flippers che consentivano, raggiunti
determinati punteggi, il conseguimento di un premio sotto forma di
prolungamento di partita.
Riteneva il pretore che il
prolungamento della partita così come la ripetizione, rientra nel concetto di
premio, e quindi gli apparecchi che consentono di prolungare o di ripetere la
partita, sono compresi tra quelli il cui uso é vietato dalla legge n. 507. E
ravvisava in ciò la rilevanza della questione.
Circa la fondatezza, "atteso
che l'art. 41 della Costituzione tutela la libertà dell'iniziativa economica
privata con i soli limiti di non favorire attività che abbiano fini antisociali
o che possano essere di danno alla sicurezza, libertà e dignità umana"
rilevava che il legislatore, pur godendo ampia discrezionalità
nell'individuazione di tali limiti, deve adottare mezzi che non siano in
contrasto con i diritti costituzionalmente garantiti.
In relazione alla specie, osservava
che, secondo la richiamata giurisprudenza di questa Corte, la proibizione degli
apparecchi automatici e semiautomatici da giuoco potesse essere giustificata
dalla necessità "di non favorire il giuoco puramente aleatorio, di
prevenire alcune forme di delinquenza che in passato avevano accompagnato la
diffusione di tali apparecchi, di tutelare la libertà messa in pericolo dal
diffondersi di quelle forme di delinquenza, di impedire che la dignità umana
ricevesse offesa dalla morbosa spinta all'ozio e al vizio che gli apparecchi
automatici da giuoco possono determinare".
E che siffatte ragioni non potessero
essere invocate nel caso dei c .d. flippers con ripetizione o prolungamento di
partita che non presentano alcun pericolo per la sicurezza, la libertà o la
dignità umana o non favoriscono fini antisociali, dato che "la mera
possibilità di giuocare un'altra partita o di prolungare quella in corso non
costituisce stimolo ad attività riprovevoli od occasione di attività
delittuose, ma semplice svago o divertimento".
L'ordinanza, regolarmente notificata
e comunicata, veniva pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
128 del 21 maggio 1969.
4. - Nel giudizio promosso dal
tribunale di Milano si é costituita l'Associazione Lombarda Relax, a mezzo
degli avvocati Carlo Majno e Alfredo Tamburini, con deduzioni depositate il 3
luglio 1968, ed ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, con atto
depositato il 5 detto.
Nel giudizio nascente dall'ordinanza
del pretore di Padova é solo intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, a mezzo della difesa erariale con atto del 28 giugno 1968.
Ed infine nel terzo giudizio, si
sono costituiti, con deduzioni del 7 giugno 1969, soltanto Giuseppe Mazzaglia,
Carmelo Pappalardo e Giuseppe Nicolosi, a mezzo degli avvocati Giuseppe
Talamanca e Nicola Petrelli.
Sotto le date del 24 e del 25
ottobre 1969, la difesa del Mazzaglia ed altri e quella dell'Associazione
Lombarda Relax rispettivamente hanno depositato memorie.
All'udienza del 12 novembre gli
avvocati Majno e Talamanca hanno precisato e svolto le loro ragioni e insistito
nelle prese conclusioni.
Si é del pari riportato alle
precedenti richieste, svolgendo le relative ragioni, il sostituto avvocato generale
dello Stato Casamassima che preliminarmente si é rimesso alla decisione della
Corte a proposito del dubbio prospettato circa la proponibilità della questione
sollevata dal tribunale di Milano.
5. - Secondo l'Avvocatura dello
Stato, la proponibilità della questione da ultimo ricordata potrebbe essere
dubbia atteso che la domanda avanzata dall'Associazione Lombarda Relax contro
l'Amministrazione degli interni era inammissibile ed infondata fin dall'inizio
e comunque era divenuta tale appena entrata in vigore la legge n. 507 del 1965,
per mancanza di interesse nell'attrice e di un giudizio di merito con oggetto
proprio e ad ogni modo della necessaria autonomia del giudizio di merito nei
confronti della questione di costituzionalità, la cui decisione per altro non
si sarebbe presentata in termini di pregiudizialità ed alterità.
Nel merito, con riferimento
all'asserito contrasto della legge impugnata con l'art. 41 della Costituzione,
l'Avvocatura dello Stato rilevava che l'iniziativa privata può vedersi preclusi
interi settori dell'attività economica quando ciò sia richiesto dall'esigenza
di garantire superiori interessi attinenti alla sicurezza, libertà e dignità
umana, e che la norma in questione tende a vietare un'attività antisociale
lesiva in particolar modo dell'interesse alla sana formazione dei giovani. Il
legislatore si sarebbe pienamente conformato alla citata sentenza n. 125 del
1963, nella misura in cui il meccanismo di "ripetizione di
partita" fa perdere al giuoco il suo carattere naturale di svago per
trasformarlo in una specie di scommessa tra il giuocatore e l'apparecchio (e
per esso il gestore del locale): in sostanza, la c.d. ripetizione di partita
"é una peculiare forma di utilità che lo strumento conferisce in via di
giuoco che é anche scommessa".
D'altra parte, sarebbe evidente il
carattere di pericolosità del giuoco in esame.
Stante ciò, avendo il legislatore
perseguito l'intento di evitare la diffusione di una manifestazione antisociale
rispetto alla quale sono pienamente ammissibili norme limitatrici
dell'iniziativa privata, non sarebbe stato violato il principio di cui all'art.
41 della Costituzione.
Non vi sarebbe - secondo
l'Avvocatura - neppure l'asserito contrasto della norma con l'art. 3 della
Costituzione, profilato, anche se in termini non chiari, con l'ordinanza del
pretore di Padova. La normativa in questione, infatti, si prefigge la finalità
di tutelare la dignità e la personalità umana, nel presupposto "che la
multiforme possibilità di attività umane pone con ciò stesso una diversità di
situazioni per cui appare legittimo che rispetto ad esse sussista una diversità
di disciplina".
Circa la denunciata
incostituzionalità della norma in riferimento all'art. 18, l'Avvocatura
osservava che la tesi del tribunale di Milano, secondo cui tutto ciò che é
lecito al singolo fare, senza violare i precetti della legge penale, può essere
oggetto a scopo di associazione, non tiene conto del fatto che "ai fini
dell'applicazione della legge penale ed in relazione ad una stessa
attività" il comportamento del singolo "ha un diverso profilo quanto
meno in relazione al luogo in cui detta attività si esplica". La detta
legge del 1965 non inibisce alle associazioni l'esercizio di attività non
vietate per contro ai singoli dalla legge penale "perché la legge penale
inibisce l'uso di certe apparecchiature in certi locali e la inibizione in
certi locali concerne anche i singoli, anzi proprio i singoli" e perché il
divieto é esteso ai locali sedi di associazioni; e non distingue tra
associazioni e singoli: nel porre quel divieto, si riferisce genericamente alla
totalità dei consociati. Il fatto, poi, che i singoli possano nella propria
abitazione collocare ed usare coteste apparecchiature non sposta i termini del
problema, essendo evidente la diversa rilevanza che determinate attività
assumono a seconda che si svolgano nella intimità del domicilio privato ovvero
in luoghi pubblici.
L'Avvocatura dello Stato, in
considerazione di tutto ciò, concludeva nel merito chiedendo che la questione
sollevata dal tribunale di Milano e dal pretore di Padova fosse dichiarata
infondata.
6. - L'Associazione Lombarda Relax,
preliminarmente osservava che il dubbio affacciato dalla difesa del Presidente
del Consiglio, circa la proponibilità della questione da parte del tribunale di
Milano, non aveva ragione di essere perché esisteva un giudizio davanti al
giudice a quo con un petitum ammissibile
e fondato e nell'ordinanza di rimessione era stata effettuata e ampiamente
motivata la valutazione circa la rilevanza della questione.
Chiedeva nel merito che la questione
fosse dichiarata fondata in riferimento sia all'art. 41 (nonché all'art. 3) e
sia all'art. 18 della Costituzione, ed a sostegno della richiesta deduceva:
a) Che secondo la Corte (sentenza n. 125 del
1963) si avrebbero tre categorie di giuochi: i giuochi d'azzardo, sempre
illeciti, perché vietati dalla legge penale: da chiunque e dovunque praticati;
i giuochi non d'azzardo, che contengono elementi di alea ed in tanto danno
svago in quanto siano mezzi di giuoco (in senso tecnico) o di scommessa:
vietati per ragioni di utilità sociale (e cioé per non favorire il giuoco o la
scommessa) solo nei luoghi pubblici o aperti al pubblico (e non anche nei
locali privati ed in quelli non aperti al pubblico); ed infine, i giuochi che
non subordinano lo svago all'essere mezzo di giuoco (in senso tecnico) o di
scommessa, ma che semplicemente offrono divertimento: i c.d. trattenimenti,
sempre e dovunque ammissibili (anche perché non esistono ragioni di utilità
sociale, per cui possono essere vietati).
Gli apparecchi automatici e
semiautomatici da giuoco che consentono la vincita di un premio sotto forma di
ripetizione di partita farebbero parte della terza categoria di giuochi, perché
la ripetizione o il prolungamento non sono premio o remunerazione in quanto non
rappresentano un'utilità adiettizia rispetto al giuoco, ma sono parte del
giuoco; perché in caso di ripetizione, si ha estensione o prolungamento dello
svago, in applicazione di una regola interna che influisce sulla sua durata; e
perché il trattenimento resta sempre tale: lo svago rimane fine a se stesso e
non se ne muta la natura. E le cose non variano se si dovesse modificare il
modo di esposizione del fenomeno, e si parlasse in termini di riduzione della
durata della partita anziché di aumento, e di interruzione anziché di
ripetizione di partita o di punizione invece di premio.
La vicenda (prolungamento o
interruzione della partita) rappresenterebbe una vicenda necessaria dei c.d.
giuochi contro la macchina: questa tende ad eliminare il giuocatore, e la di
costui bravura consiste nel prolungare il giuoco ed é premiata proprio dal
prolungamento. Le cose starebbero diversamente se la ripetizione non fosse una
regola del giuoco, ma si risolvesse nella dazione di un gettone, il cui valore
fosse riscuotibile presso il gestore.
Dato che la ripetizione o il
prolungamento sono una caratteristica dei c.d. trattenimenti, non potrebbero,
sia l'una che l'altro, essere assunti come elemento discriminante fra i giuochi
soggetti a disciplina ed i trattenimenti.
E conclusivamente, il divieto di
usare gli apparecchi con ripetizione di partita (che sarebbero semplici
trattenimenti o svaghi) non avrebbe a fondamento esigenze di utilità sociale ed
inciderebbe invece nella sfera di indifferente liceità propria degli svaghi, e
quindi con la sua previsione risulterebbe violato l'art. 41 della Costituzione.
b) Sarebbe del pari e nel contempo
violato l'art. 3 della Costituzione (al quale fa esplicito riferimento solo
l'ordinanza del pretore di Padova), perché la norma denunciata dà vita ad
un'arbitraria equiparazione di due situazioni manifestamente diseguali, dei
giuochi aleatori e degli svaghi: i primi danno luogo a scommesse o consentono
vincite di premi in denaro o in natura, ed il premio é esterno al giuoco, i
secondi sono giuochi di mero trattenimento e tali restano anche se qualificati
(nel caso di prolungamento del giuoco) da regole che possono influire sulla
loro durata.
c) Qualora si dovesse ritenere che
con gli apparecchi con ripetizione di partita si pongono in essere non
trattenimenti ma giuochi aleatori, la norma che ne vieta l'uso nei circoli ed
associazioni di qualunque specie sarebbe in contrasto con l'art. 18 della
Costituzione, perché le attività che ciascuno ha diritto di svolgere
individualmente, nei limiti della legge penale, possono essere svolte anche in
forma associata; perché la Corte costituzionale, con la ripetuta sentenza n. 125 del
1963, avrebbe considerato legittimo (in riferimento all'art. 41 della
Costituzione) il divieto di rilasciare la licenza per gli apparecchi da giuoco
aleatori per ciò che detto divieto non riguarda i locali privati né quelli non
aperti al pubblico, ponendo sullo stesso piano gli uni e gli altri; perché, pur
convenendo con l'Avvocatura dello Stato che la diversità della disciplina
penale (per cui il singolo può usare determinati apparecchi nella propria
abitazione e non nei locali pubblici o aperti al pubblico) é giustificata dal
luogo in cui l'attività si svolge, e che l'attività materiale ed il suo
risultato di svago appartengono ai singoli e non ai pubblici esercizi o alle
associazioni, non può essere equiparato al pubblico esercizio il luogo
"associazione" e deve, invece, questo essere considerato luogo
privato (come imporrebbe l'art. 18), sede di attività non sindacabili se non impingano
nella legge penale; e perché la materia non si presta ad essere intorbidata
dalla preoccupazione che un'associazione possa - in realtà - non essere tale e
possa atteggiarsi in concreto come pubblico esercizio: se ciò dovesse accadere,
soccorrerebbero la sorveglianza dell'autorità di polizia ed il controllo del
magistrato di merito.
d) Sarebbe infine violato, in ordine
al profilo ora considerato, anche l'art. 3 della Costituzione (norma, per
altro, alla quale non fa riferimento l'ordinanza di rimessione del tribunale di
Milano), in quanto irragionevolmente é operata una equiparazione tra situazioni
diverse, e cioè tra i circoli e le associazioni, da un lato e i locali pubblici
o aperti al pubblico, dall'altro.
7. - Concludeva del pari per la
fondatezza della questione in riferimento all'art. 41 della Costituzione, la
difesa degli imputati tratti a giudizio dal pretore di Adrano e costituitisi in
questa sede.
Dopo avere accennato alle vicende
che hanno caratterizzato l'introduzione e la diffusione dei flippers nel
mercato italiano, assumeva che l'iniziativa economica privata é tutelata
dall'art. 41 della Costituzione sempre che non favorisca attività che abbiano
fini antisociali o che possano essere di danno alla sicurezza, alla libertà e
alla dignità umana, che l'individuazione di codesti limiti é devoluta all'ampia
discrezionalità del legislatore e che questi, però, non può adottare mezzi che
siano in contrasto con i diritti garantiti dalla Costituzione o ne
compromettano l'esistenza; e precisava che sarebbe illegittima
costituzionalmente una legge ordinaria che ponesse limitazioni inutili e
dannose per l'iniziativa economica privata. Tale ipotesi si sarebbe verificata
nella specie.
La legge n. 507 del 1965 ha esteso
il divieto di uso, anche ai flippers, che sono apparecchi di puro
trattenimento, danno cioè solo un'onesta ricreazione non collegata a giuochi o
scommesse. Essi, d'altro canto, comportano unicamente uno stimolo per l'abilità
del giuocatore, che ne determina in modo esclusivo o quasi, il funzionamento.
Anche se la possibilità di
ripetizione della partita quale premio per il giuocatore può sembrare
un'alterazione della caratteristica di puro trattenimento, é escluso che venga
posta in essere una scommessa tra l'apparecchio ed il giuocatore.
Il prolungamento della partita, poi,
non é ripetizione, ma estensione dell'unica partita, prolungamento dello svago
per abilità del giuocatore senza nessuna spesa o premio o scommessa.
L'anzidetto divieto non può quindi non
apparire in contrasto con l'art. 41, perché i detti apparecchi (e a maggior
ragione quelli con prolungamento di partita) non presentano alcun pericolo per
la sicurezza, la libertà o la dignità umana e non favoriscono fini antisociali.
Considerato in diritto
1. - Con le ordinanze indicate in
epigrafe é sollevata da parte del tribunale di Milano e dei pretori di Padova e
di Adrano la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 20
maggio 1965, n. 507 (che ha abrogato e sostituito il terzo ed il quarto comma
dell'art. 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con
R.D. 18 giugno 1931, n. 773), in riferimento agli artt. 41 e 3 e 18 della
Costituzione. Le relative cause vengono pertanto riunite e decise con unica sentenza.
2. - L'Avvocatura generale dello
Stato ha prospettato il dubbio che, data la natura del giudizio di merito, il
tribunale di Milano non avrebbe potuto proporre la questione.
La perplessità non ha però ragione
di essere, perché il giudice a quo ha ritenuto che la domanda avanzata
dall'Associazione Lombarda Relax fosse pienamente ammissibile e rivolta ad un petitum proprio ed autonomo. E ad ogni
modo, il profilo della rilevanza della questione é, nell'ordinanza di
rimessione, ampiamente motivato.
3. - Si assume, anzitutto, che
l'indicata norma sarebbe in contrasto con l'art. 41 della Costituzione.
La legge n. 507 del 1965, con
l'estensione del divieto di uso, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei
circoli ed associazioni di qualunque specie, agli apparecchi o congegni con
ripetizione o prolungamento di partita, avrebbe apportato all'iniziativa
economica privata ingiustificate e dannose limitazioni.
La ripetizione e il prolungamento di
partita, infatti, non rientrerebbero nel concetto di giuoco e neppure in quello
di scommessa, e costituirebbero esclusivamente svago o divertimento.
E l'uso degli apparecchi o congegni
che danno al giuocatore che consegua un dato punteggio, la possibilità di
giuocare un'altra partita o di continuare l'unica partita, non stimolerebbe a
riprovevoli attività o al giuoco d'azzardo, non favorirebbe fini antisociali e
non sarebbe pericoloso per la sicurezza, la libertà e la dignità umana.
4. - Tra gli apparecchi o congegni
automatici e semiautomatici da giuoco, il cui uso é vietato dalla legge n. 507
del 1965, sono compresi "quelli che possono dar luogo a scommesse o
consentono la vincita di un qualsiasi premio in denaro o in natura anche sotto
forma di consumazione o di ripetizione di partita".
Questi ultimi permettono al
giuocatore che, dato il corrispettivo, se ne serva e consegua un certo
punteggio o un dato risultato, di proseguire nell'uso. Ed in particolare i
cosiddetti flippers danno la possibilità al giuocatore che si venga a trovare
in quella situazione, di disporre, senza soluzione di continuità, di altre
biglie fino a ripetere, per una o più volte, l'uso dell'apparecchio o congegno,
originariamente consentitogli.
Potrebbe apparire improprio parlare
di "ripetizione di partita" specie in contrapposto a "consumazione"
di partita nei due casi (prospettati in termini opposti, ma sostanzialmente
coincidenti) in cui al giuocatore, dietro corrispettivo, é consentito l'uso di
un apparecchio del genere con l'originaria disponibilità, ad esempio, di cinque
o di dieci biglie a seconda dei (due) casi é con la possibilità che, raggiunto
un dato punteggio, gli sia rispettivamente dato o negato di disporre di altre
biglie in aggiunta alle prime cinque. Ma, in sostanza, ha rilievo in entrambi i
casi - ed ai fini del presente giudizio, nel primo di essi - che il giuocatore,
il quale, ottenuta con la dazione di una certa somma la disponibilità, per
l'uso, di un dato apparecchio o congegno, se ne serva nel modo previsto e
consegua un dato risultato (ad es. un punteggio minimo), possa, senza dover
dare un nuovo o diverso corrispettivo, utilizzarlo ancora o nuovamente.
Questo basta perché apparecchi o
congegni del genere debbano essere considerati non da trattenimento, ma da
giuoco. L'uso di essi non si sostanzia o non si risolve unicamente in uno svago
per chi vi si dedica; comporta uno svago ma questo é conseguibile solo
attraverso il compimento di un'attività di giuoco o di scommessa.
Nella normativa in esame sono usati
termini ed espressioni (quali, apparecchi o congegni da giuoco, che possono dar
luogo a scommesse o che consentono la vincita di un qualsiasi premio), che, pur
non avendo lo stesso significato e la stessa portata di identici o simili
termini ed espressioni adoperati a proposito di altri istituti o in altre norme,
certamente stanno ad indicare, quale oggetto del divieto, un dato comportamento
del giuocatore, e date utilità (immediate o mediate) che questi può conseguire
e che lo inducono a servirsi dell'apparecchio o congegno.
L'uso di questo non é soltanto fine
a se stesso, ma é anche rivolto al conseguimento di un risultato (che é
sostanzialmente aleatorio) al quale é collegato un premio costituito dal
diritto a continuare in quell'uso senza un nuovo o diverso corrispettivo.
Nella detta normativa trovasi la disciplina
di una particolare attività ludica, che tale é e rimane anche se il risultato
del comportamento si presta ad essere influenzato, sia pure relativamente, dal
giuocatore ed anche se il premio - come si sostiene - possa avere natura
"interna". L'attribuzione ed il godimento del premio non rientrano
nel modo (mezzi, tempo e luogo) secondo cui il giuocatore, dato il
corrispettivo, può servirsi dell'apparecchio o congegno. Codesto premio é un
quid facilmente individuabile. E non importa che il godimento di esso possa
avvenire (normalmente o anche) consumando o continuando la partita. Resta
decisivo il fatto che al giuocatore che vince, é dato un premio, un'utilità
(anche se limitata nel tempo e modesta nell'entità) immediata e diretta (e
comunque suscettibile di essere equiparata ad una somma di denaro).
5. - Con l'estensione del divieto di
uso agli apparecchi o congegni, automatici e semiautomatici, da giuoco e con
l'inclusione nelle relative categorie di quelli con "ripetizione di
partita", la norma denunciata non va contro il disposto dell'art. 41 della
Costituzione.
La Corte, con la sentenza n. 125 del
1963, a proposito del divieto di concedere licenze per l'uso degli
apparecchi o congegni che subordinavano lo svago alla loro utilizzazione come
mezzo di giuoco o di scommessa, ha considerato meritevoli di tutela le esigenze
sociali che si sostanziavano nel non favorire il giuoco puramente aleatorio
anche se non di azzardo, nel prevenire i reati, nel tutelare le libertà cui
accenna l'art. 41 della Costituzione messe in pericolo dal diffondersi di quei
reati, e nell'impedire che la dignità umana ricevesse offesa dallo sterile
impiego dell'autonomia individuale. Ed ha reputato razionale che il legislatore
avesse posto quel divieto dopo aver ritenuto che tendenze antisociali sarebbero
state agevolate dall'uso di quegli apparecchi nei locali pubblici o aperti al
pubblico, e giudicato negativa l'esperienza del sistema anteriore fondato sulla
licenza di esercizio.
Di fronte alla nuova questione, la
Corte non può che confermare il suo precedente avviso.
Gli apparecchi ed i congegni da
giuoco, previsti dall'art. 1 della legge n. 507 del 1965, ed anche quelli con
"ripetizione di partita", nonostante che la spesa unitaria per il
loro uso sia modesta e che (almeno per l'ipotesi in cui la ripetizione di
partita non sia indefinitamente reiterabile) del pari modesto sia il premio e
limitato il tempo per il suo godimento, possono favorire tendenze antisociali,
ed il divieto di farne uso per ciò non contrasta con l'art. 41.
La libertà di iniziativa economica
privata (che nella specie si atteggia come libertà di costruire, vendere o
noleggiare quegli apparecchi o congegni da giuoco) risulta legittimamente
limitata con il divieto di usare codesti apparecchi o congegni. Appare,
infatti, quanto mai opportuno o addirittura necessario che non venga favorito
il giuoco aleatorio anche se non d'azzardo e che i cittadini ed in particolare
i giovani non diano vita a situazioni o comportamenti (perdita di tempo e di
denaro, dedizione all'ozio, vita in comune con persone disponibili anche per
attività moralmente e socialmente riprovevoli, ecc.) non del tutto compatibili
con il rispetto della stessa dignità umana. Ed é giustificato e razionale che
il legislatore abbia sancito il ripetuto divieto, posto che l'uso degli
apparecchi e congegni di cui si discute, avrebbe potuto determinare o comunque
agevolare tendenze antisociali.
Né in contrario può valere il fatto
che con l'uso di quegli apparecchi o congegni si ha una limitata perdita di
tempo o di denaro o si possa ad esempio migliorare la prontezza di riflessi,
perché é escluso che chi giuoca, e lo faccia abitualmente, si fermi alla prima
partita e non vada oltre destinandovi tempo e denaro in misura non
indifferente, e perché a fronte degli ipotetici vantaggi stanno indubbiamente
danni o pericoli di danno sul terreno e dal punto di vista psichico, morale e
sociale.
6 - Le considerazioni sopra svolte a
sostegno della legittimità costituzionale del divieto di usare apparecchi o
congegni da giuoco con "ripetizione di partita" valgono egualmente
per lo stesso divieto che riguarda quelli con prolungamento di partita. Il
problema si presenta sostanzialmente negli stessi termini, anche se in tal caso
le due utilità che si succedono nel tempo (uso normale dell'apparecchio e
prolungamento di partita) possono non essere quantitativamente equivalenti. Il
prolungamento di partita nell'ambito della normativa in esame costituisce pur sempre
un premio (come ammette lo stesso pretore di Adrano) ed é perciò da equipararsi
alla ripetizione di partita (come, da parte sua, riconosce il pretore di
Padova); ed é comune alle due ipotesi l'esistenza di un premio ricollegato ad
un certo risultato conseguibile mediante il funzionamento dell'apparecchio o
congegno.
7. - L'anzidetta limitazione
apportata alla libertà di iniziativa economica privata non determina d'altra
parte alcuna violazione del principio di eguaglianza. Il pretore di Padova ha
sollevato la questione prospettando codesto profilo in termini quanto mai
generici. Si limita infatti ad osservare che potrebbe dubitarsi della
legittimità costituzionale della legge n. 507 perché gli artt. 3 e 41 della
Costituzione garantiscono, sul piano di eguaglianza, la libertà economica
individuale col solo limite di non favorire fini antisociali; e non va oltre
nell'individuazione delle situazioni e dei trattamenti giuridici. Per cui,
potrebbe pensarsi che il riferimento all'art. 3 sia puramente complementare
come a disposizione avente portata generale che rilevi anche a proposito della
garanzia costituzionale dell'art. 41.
E poi non ha pregio la tesi
sostenuta dalla difesa dell'Associazione Lombarda Relax, secondo cui con la
norma denunciata sarebbero state equiparate due situazioni manifestamente
diseguali, dei giuochi aleatori e degli svaghi. La legge n. 507, come si é
sopra constatato, non contiene alcuna previsione che concerna il puro svago e
quindi gli apparecchi da trattenimento il cui uso, giusta la citata sentenza n. 125 del
1963, non avrebbe potuto essere vietato.
In sostanza, e l'osservazione
effettuata sul punto dalla Avvocatura generale é pertinente, le attività umane
si atteggiano in molti e differenti modi, ed una normativa che miri a tutelare
la dignità e la personalità umana, non può disciplinare quelle attività senza
tener conto dei relativi modi di essere.
8. - Il tribunale di Milano ha
prospettato la questione anche sotto il profilo che la norma relativa al
divieto di usare gli apparecchi o congegni da giuoco, nei circoli ed
associazioni di qualunque specie sarebbe in contrasto con l'art. 18 della
Costituzione, perché imporrebbe alle associazioni divieti di azioni consentite
ai singoli. Per l'impostazione della questione non può essere considerata
l'eventualità che alle sedi di quegli enti e per l'uso dei detti apparecchi
accedano anche soggetti estranei. Una ipotesi del genere non é compresa nella
previsione di cui alla norma in esame; ed il fatto che in concreto la dovesse
realizzare sarebbe riservato in forza di altre norme alla cognizione e
competenza degli organi di polizia o di quelli giurisdizionali.
Esaminata nei termini in cui é stata
prospettata, la denunziata illegittimità costituzionale non sussiste.
É fuori dubbio che non tutti i
diritti e le libertà che il singolo ha nell'ambito della propria sede, debbano
spettare allo stesso soggetto ovvero dallo stesso possano essere esercitati
qualora operi insieme con altri e nei locali di un organismo collettivo di cui
faccia parte. Nella norma in esame non si pone una aprioristica equiparazione
tra i locali dei circoli e delle associazioni di qualunque specie ed i luoghi
pubblici o aperti al pubblico, ma ad essa razionalmente si perviene attraverso
la detta considerazione, che dà conto, pertanto, non di un'eccezione al
principio di eguaglianza o parità di trattamento nei confronti di tutti i
soggetti (singoli o collettivi) ma di una logica ed inevitabile integrazione di
quel principio, per cui determinati comportamenti, che siano leciti o tollerati
se tenuti dal singolo nell'ambito della propria abitazione, possono non esserlo
più se posti in essere (sia pure da singoli, ma) in gruppo e nei locali di un circolo
o di un 'associazione. E questa particolare colorazione del comportamento lo
rende idoneo a generare pericoli o danni per la società.
Con riferimento alla specifica
questione sollevata dal tribunale di Milano, per ciò non rileva la circostanza
che al singolo non sia vietato l'uso, nella propria abitazione, di apparecchi o
congegni da giuoco. Il divieto legislativo colpisce il comportamento che tutte
le persone facenti parte del circolo o della associazione, possono tenere nei
relativi locali. Ed é il riflesso del giusto peso che si riconnette alla
pericolosità sociale dell'uso dei ripetuti apparecchi o congegni da giuoco, da
parte dei singoli operanti in gruppo, e cioè nei locali di organismi collettivi
o sociali, alla presenza o con la partecipazione di una pluralità di persone.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 20 maggio 1965, n. 507
(divieto di uso degli apparecchi automatici e semiautomatici da giuoco nei
luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque
specie), sollevata con le ordinanze in epigrafe in riferimento agli artt. 41, 3
e 18 della Costituzione.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29
gennaio 1970.
Giuseppe
BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI -
Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA BENEDETTI -
Francesco PAOLO BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO -
Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 4
febbraio 1970.