SENTENZA N. 11
ANNO 1970
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta
dai signori Giudici:
Prof.
Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof.
Michele FRAGALI
Prof.
Costantino MORTATI
Prof.
Giuseppe CHIARELLI
Dott.
Giuseppe VERZÌ
Dott.
Giovanni BATTISTA BENEDETTI
Prof.
Francesco PAOLO BONIFACIO
Dott.
Luigi OGGIONI
Dott.
Angelo DE MARCO
Prof.
Enzo CAPALOZZA
Prof.
Vincenzo MICHELE TRIMARCHI
Prof.
Vezio CRISAFULLI
Dott.
Nicola REALE
Prof.
Paolo ROSSI
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nel
giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 207, terzo comma, del codice
penale, promosso con ordinanza emessa il 25 giugno 1968 dal giudice di
sorveglianza presso il tribunale di Foggia nell'esecuzione della libertà
vigilata imposta a Rendina Giovanni, iscritta al n. 141 del registro ordinanze
1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 235 del 14
settembre 1968.
Udito nella
camera di consiglio del 10 dicembre 1969 il Giudice relatore Paolo Rossi.
Ritenuto
in fatto
Il giudice
di sorveglianza presso il tribunale di Foggia, esaminando il fascicolo per
l'esecuzione della libertà vigilata imposta per un quinquennio all'ergastolano
Rendina Giovanni, ammesso alla liberazione condizionale, sollevava d'ufficio la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 207, secondo capoverso, del
codice penale.
Assumeva
infatti il giudice a quo che il predetto articolo dispone, nelle parti non
impugnate, che gli organi giudiziari provvedono alla revoca delle misure di
sicurezza quando é cessata la pericolosità sociale di coloro che vi sono
sottoposti, riesaminando d'ufficio la pericolosità medesima decorso il periodo
minimo di durata stabilito dalla legge per ciascuna di esse (art. 208 del
codice penale), mentre la norma impugnata, attribuendo un singolare potere di
revoca anticipata delle misure di sicurezza al Ministro per la giustizia, che
provvederebbe, per giunta, con decreto non motivato, contrasta con l'art. 13,
primo e secondo comma, della Costituzione, secondo cui la libertà personale é
inviolabile e non ne é ammessa restrizione se non per atto motivato
dell'autorità giudiziaria, nei soli casi previsti dalla legge.
L'ordinanza
di remissione é stata ritualmente notificata, comunicata e pubblicata e non vi
é stata costituzione di parti in questa sede.
Considerato
in diritto
La Corte
costituzionale dovrebbe esaminare se il secondo capoverso dell'articolo 207 del
codice penale, attribuendo il potere di revoca anticipata delle misure di
sicurezza, anziché al giudice di sorveglianza, al Ministro per la giustizia,
contrasti o meno con l'art. 13, primo e secondo comma, dellà Costituzione.
Secondo il
giudice a quo la norma impugnata si applicherebbe anche nei confronti di
soggetti ammessi alla liberazione condizionale.
Tale
opinione é infondata giacché, secondo la comune interpretazione, il potere
ministeriale di revoca anticipata delle misure di sicurezza non si estende
all'ipotesi, tutta particolare, della libertà vigilata conseguente alla
liberazione condizionale del condannato.
La
dottrina più autorevole ha tratto tale conclusione dalla contrapposizione delle
condizioni e dei fini cui rispettivamente assolvono, da un lato le misure di
sicurezza in genere, dall'altro la libertà vigilata conseguente alla concessa
liberazione condizionale.
Le misure
di sicurezza sono per loro natura indeterminate nel massimo di durata, ed in
relazione al principio informatore secondo cui debbono essere commisurate alla
pericolosità della persona che vi é sottoposta, sono soggette, decorso un
periodo minimo stabilito ex lege per ciascuna di esse, ad un continuo
riesame onde adeguarle alle mutevoli condizioni personali del soggetto; sono
inoltre applicate, in linea di principio, successivamente all'espiazione della
pena e la legge determina particolari sanzioni in caso di trasgressione agli
obblighi prescritti (art. 231 cod. pen.). Invece la libertà vigilata della
persona ammessa alla liberazione condizionale comporta regole di condotta
imposte per un tempo corrispondente a quello della pena residua, o fissato in
un quinquennio qualora si tratti di condannati all'ergastolo. Essa non é
conseguentemente prorogabile o revocabile; in caso di violazione non si
applicano sanzioni altrimenti previste, bensì viene revocato il beneficio della
liberazione.
Oltre che
per tali cospicue differenze la dottrina é pervenuta alla contrapposizione dei
due istituti, sotto il profilo che interessa, argomentando principalmente dalla
circostanza che uno dei casi di revoca del beneficio della liberazione
condizionale é costituito dalla trasgressione agli obblighi derivanti dalla
libertà vigilata. La gravità di siffatta sanzione ed il suo intimo legame con
l'istituto della liberazione condizionale hanno fatto concludere per
l'impossibilità di assimilare la comune figura della libertà vigilata a quella
particolare conseguente alla liberazione condizionale, che necessariamente, nel
sistema legislativo vigente, deve durare tanto quanto dura il periodo della
liberazione condizionale. Riconosciuta quindi oltre che l'improrogabilità anche
la irrevocabilità della libertà vigilata di cui trattasi, ne consegue
ulteriormente l'inapplicabilità del potere ministeriale di revoca anticipata,
previsto dalla norma impugnata, al caso particolare in esame.
D'altronde
lo stesso Ministro per la giustizia, in quaranta anni circa di applicazione
della norma, si é costantemente adeguato alla riferita interpretazione
prevalente, dalla quale anche questa Corte non ha motivo di discostarsi. Non
potendo pertanto la norma impugnata trovare applicazione al caso di specie
soggetto all'esame del giudice a quo, (che, fra l'altro, non ha speso la benché
minima considerazione in proposito nella ordinanza di remissione), deve
concludersi per l'irrilevanza della questione sollevata.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara
inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 207, secondo
capoverso, del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 13, primo e
secondo comma, della Costituzione, dal giudice di sorveglianza presso il
tribunale di Foggia, con ordinanza del 25 giugno 1968.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 1970.
Giuseppe
BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI -
Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA BENEDETTI -
Francesco PAOLO BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO -
Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata
in cancelleria il 28 gennaio 1970.