SENTENZA N. 9
ANNO 1970
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA,
Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA
BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell'art. 15, primo e quinto comma, del codice di procedura
penale, promosso con ordinanza emessa il 24 giugno 1968 dal pretore di Novara
nel procedimento penale a carico di Benaglia Lucio ed altri, iscritta al n. 165
del registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 248 del 28 settembre 1968.
Udito nella camera di consiglio del
10 dicembre 1969 il Giudice relatore Michele Fragali.
Ritenuto in fatto
1. - Il pretore di Novara, con la
sua ordinanza 24 giugno 1968, ha promosso giudizio di legittimità
costituzionale dell'art. 15, primo e quinto comma, del codice di procedura
penale, per contrasto con gli artt. 3, 24, secondo comma, 68, 112 della
Costituzione. Le disposizioni denunciate regolano il procedimento penale in
ogni caso in cui é necessaria un'autorizzazione.
Il pretore ritiene che, nel suo
quinto comma, il predetto art. 15 del codice di procedura penale, facendo un
cenno soltanto generico al ritardo nella concessione dell'autorizzazione senza
porvi limite, consenta di rendere eventualmente inefficace la azione e
l'esecuzione penale, mentre l'art. 68 della Costituzione, per la sua natura
eccezionale e per le finalità che persegue, richiede l'urgente esame delle
richieste di autorizzazione; crea inoltre, per i casi che non rientrano nella
sfera del citato art. 68, una disparità di trattamento tra i cittadini, non
giustificata da una diversità di situazioni oggettive e soggettive; contrasta
infine con l'art. 112 della Costituzione, nei limiti in cui consente
ingiustificati impedimenti all'esercizio dell'azione penale. Quanto al primo
comma del citato art. 15 del codice di procedura penale, esso, vietando che il
pubblico ministero possa contestare l'accusa con mandato e possa procedere
all'interrogatorio dell'imputato prima che sia concessa l'autorizzazione, viola
ingiustificatamente il diritto di difesa, perché esclude quel contatto diretto
fra l'imputato e l'organo dell'azione penale che é garanzia di un'adeguata
difesa, e può offrire elementi per un proscioglimento in istruttoria. Infine il
pretore rileva che il parlamentare può trovare una ulteriore menomazione del
diritto di difesa nella irrinunziabilità delle prerogative comunemente ritenuta
dalla dottrina e dalla giurisprudenza, nei limiti in cui gli é impedito di
tutelare meglio le proprie ragioni con il completo svolgimento del
procedimento.
2. - Innanzi a questa Corte nessuno
si é costituito e, pertanto, il procedimento ha seguito le forme dell'art. 26
della legge 11 marzo 1953, n. 87.
Considerato in diritto
1. - La questione di legittimità del
quinto comma dell'art. 15 del codice di procedura penale, che allega la
mancanza di rimedi contro i ritardi nel procedimento parlamentare di
autorizzazione a procedere é priva del presupposto di base. L'art. 42 del
regolamento della Camera dei deputati e l'art. 56 del regolamento del Senato
della Repubblica prescrivono che, trascorsi quindici giorni per la Camera e
trenta per il Senato, se la commissione referente non ha presentato la sua
relazione, rispettivamente, il Presidente della Camera annunzia che la domanda
sarà iscritta senz'altro all'ordine del giorno, con precedenza assoluta su
qualsiasi altro argomento, dopo le interrogazioni, e il Presidente del Senato
dispone, senz'altro, l'iscrizione della domanda all'ordine del giorno con
uguale precedenza. L'esistenza di tali norme dimostra che, per la materia di
cui si tratta, l'ordinamento contiene già misure di sollecitazione delle
deliberazioni parlamentari: e si tratta di misure che, attenendo all'ordine dei
lavori delle Camere, trovano sede legittima di previsione nei regolamenti
deliberati dalle stesse.
L'applicazione di tali disposizioni
non può certo formare oggetto di controllo esterno, e comunque dar ragione ad
illegittimità costituzionale della disposizione denunciata.
2. - Non é fondato che la norma
stessa vulneri il principio di parità. La prerogativa di cui si discute
protegge la sfera di autonomia delle Camere e garantisce l'esercizio della
funzione parlamentare; quindi deve coinvolgere unicamente la posizione dei
soggetti che le Camere compongono, ed essi soli, perché é tale posizione che
viene a formarne fondamento logico e giuridico. Né una disparità viene dal
fatto che, quando l'autorizzazione ritarda, deve disporsi lo stralcio del
procedimento penale riguardo a quanti non godono della garanzia costituzionale:
la sospensione del procedimento anche contro costoro, di fatto estenderebbe la
prerogativa a soggetti estranei all'attività del Parlamento, e violerebbe
perciò la lettera e lo spirito dell'art. 68 della Costituzione.
Non é neppure sostenibile che, non
proponendosi di ovviare alle remore che l'autorizzazione comporta, l'art. 15,
quinto comma, del codice di procedura penale permetta un ingiustificato
impedimento all'esercizio dell'azione punitiva. Le procedure parlamentari
possono trovare regola soltanto nell'esplicazione dell'autonomia conferita alle
singole assemblee; a favore delle quali perciò deve riconoscersi, in materia,
una riserva di competenza normativa. D'altro canto il procedimento per la
concessione dell'autorizzazione non può non avere regole che si coordinano con
il carattere politico dell'atto; e se é vero che viene sospesa l'attuazione
dell'obbligo del pubblico ministero di esercitare l'azione penale, é dalla
norma costituzionale che l'effetto proviene, avendo essa dato alla singola
Camera legittimazione esclusiva alla scelta del tempo e del modo di esercizio
della competenza che le spetta, perché soltanto la singola Camera é legittimata
a regolare lo svolgimento dei propri lavori.
3. - Circa l'altro assunto
prospettato dall'ordinanza, per cui viola il diritto di difesa il divieto fatto
al pubblico ministero, nell'art. 15, primo comma, del codice di procedura
penale, di contestare l'accusa e di procedere all'interrogatorio dell'imputato
prima che sia concessa l'autorizzazione, la Corte osserva che il divieto stesso
concorda con il contenuto dell'art. 68 della Costituzione.
L'emissione di un mandato o di un
ordine, anche di semplice comparizione, é espressione di una potestà coercitiva
del giudice o del pubblico ministero; e l'art. 68 predetto ha escluso
tassativamente che il magistrato possa rivolgere tale sua potestà contro coloro
che appartengono alle assemblee parlamentari. Lo ha escluso quando gli ha
vietato di privare il deputato o il senatore della libertà personale, la quale,
secondo la sentenza di questa Corte del 19 giugno 1956 n.
11, viene ad essere ristretta ogni qualvolta si pone ad un soggetto un
obbligo di fare o di non fare. Il parlamentare deve essere sottratto a
limitazioni o ad ostacoli nella esplicazione della sua funzione provenienti da
poteri che non facciano capo alla Camera cui appartiene, e che potrebbero
assumere il carattere di interferenza nello svolgimento della funzione
dell'organo sovrano.
Il pretore obietta che il divieto
succitato esclude quel diretto contatto tra l'imputato e il giudice che può
offrire elementi per un proscioglimento in istruttoria. Ma se fosse consentito
quel contatto, si permetterebbe, al parlamentare, di sottrarsi all'immunità
prima ancora che la Camera di appartenenza accerti l'esistenza di serie ragioni
di privazione della prerogativa; di cui soltanto la camera può disporre perché
é prevista a favore di essa o per lo svolgimento regolare e libero della sua
funzione, nell'interesse dell'ordinamento, e soltanto strumentalmente a favore
di coloro che sono investiti dell'esercizio di quella funzione. Il carattere
irrinunziabile della prerogativa, riconosciuto quasi unanimemente, e al quale
l'ordinanza si richiama per desumere una ulteriore ragione di menomazione del
diritto di difesa del parlamentare, ha radice nella necessità di proteggere la
funzione dell'organo costituzionale anche contro atteggiamenti del suo
componente, che vulnererebbero l'essenza stessa della garanzia e la sua
efficienza, anche se ispirati ad un soggettivo vantaggio immediato.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 15, primo e quinto comma, del codice di
procedura penale, proposta dal pretore di Novara con ordinanza 24 giugno 1968,
in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 68 e 112 della Costituzione.
Così deciso
in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 16 gennaio 1970.
Giuseppe
BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI -
Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA BENEDETTI -
Francesco PAOLO BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO -
Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 28
gennaio 1970.