SENTENZA N. 5
ANNO 1970
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA,
Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZI'
Dott. Giovanni BATTISTA
BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell'art. 630, secondo comma, del codice di procedura penale,
promosso con ordinanza emessa il 27 maggio 1968 dal pretore di Camposampiero
nel procedimento per incidente di esecuzione sollevato da Zanetto Giuseppe,
iscritta al n. 128 del registro ordinanze 1968 é pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 222 del 31 agosto 1968.
Visto l'atto d'intervento del
Presidente del Consiglio dei Ministri;
udito nell'udienza pubblica del 26
novembre 1969 il Giudice relatore Ercole Rocchetti;
udito il sostituto avvocato generale
dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso del procedimento
relativo all'incidente di esecuzione proposto con dichiarazione del 22 aprile
1968 dal detenuto Zanetto Giuseppe, il pretore di Camposampiero, con ordinanza
emessa il 27 maggio 1968, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 630, capoverso, del codice
di procedura penale, con riferimento agli artt. 3, comma primo, e 24, comma
secondo, della Costituzione.
La norma impugnata accorda al
condannato, che sia detenuto in luogo diverso da quello in cui risiede il
giudice dell'incidente, solo il diritto di essere sentito dal giudice di
sorveglianza o dal pretore del luogo in cui é detenuto; ma non anche il diritto
di intervenire personalmente nella trattazione dell'incidente medesimo.
Osserva il pretore che, alla stregua
di tale disposizione, dovrebbe essere disattesa l'istanza dello Zanetto, il
quale, detenuto in un primo tempo nelle carceri giudiziarie di Milano e poi in
quelle di Genova, aveva richiesto, dopo essere stato sentito dal pretore di
Milano, di presenziare alla discussione dell'incidente da lui proposto.
Per altro, ad avviso del pretore di
Camposampiero, si pone preliminarmente il problema della illegittimità
costituzionale dell'art. 630, capoverso, del codice di procedura penale, dalla
cui soluzione - evidentemente rilevante nel procedimento in esame -, dipende
rispettivamente la possibilità o meno per l'interessato di presenziare alla
trattazione dell'incidente di esecuzione.
Secondo il giudice a quo la norma
impugnata sembra affetta da illegittimità costituzionale sotto un duplice
profilo: nei confronti dell'art. 3, comma primo, della Costituzione, essa
opererebbe una disparità di trattamento non solo tra il cittadino detenuto e
quello non detenuto, ma tra gli stessi cittadini detenuti; e rispetto all'art.
24, comma secondo, porrebbe una limitazione al diritto di difesa in quanto il
detenuto, sebbene abbia il diritto di essere udito dal giudice di sorveglianza
e dal pretore del luogo in cui egli si trova, non avrebbe però la possibilità
di essere udito dal suo giudice naturale, quello che nei suoi confronti dovrà
emettere il provvedimento giurisdizionale che definisce l'incidente.
Sia la disparità di trattamento che
la limitazione del diritto di difesa non potrebbero giustificarsi in sede di
incidenti di esecuzione sulla base di una mera circostanza spaziale (estranea
del resto alla volontà dell'interessato); circostanza che é esclusa nella fase
del procedimento di cognizione e che, anche nella fase istruttoria, non
impedisce all'imputato, ancorché detenuto, di presentarsi a rendere le proprie
dichiarazioni al giudice competente, nonostante la facoltà di delega attribuita
a quest'ultimo dalla legge.
L'ordinanza, ritualmente comunicata
e notificata, é stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
222 del 31 agosto 1968.
2. - Con atto di intervento e
deduzioni del 23 luglio 1968, si é costituito in giudizio il Presidente del
Consiglio dei Ministri, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, la quale
chiede sia dichiarata infondata la questione di illegittimità costituzionale
proposta dal pretore di Camposampiero.
Secondo l'Avvocatura, le norme
processuali relative agli incidenti di esecuzione tutelerebbero ampiamente il
diritto di difesa, assicurando il contraddittorio tra le parti del rapporto
giuridico processuale esecutivo: in particolare, esse impongono, a pena di
nullità, l'obbligo di comunicare il giorno fissato per la decisione
dell'incidente, accordano al condannato la facoltà di farsi udire personalmente
o a mezzo del difensore e di presentare memorie, direttamente o a mezzo di
questo ultimo. Anche nel caso in cui il condannato sia detenuto in luogo
diverso da quello in cui risiede il giudice degli incidenti, l'interessato può
esporre al giudice di sorveglianza o al pretore le sue difese, può presentare
le memorie e può munirsi di un difensore.
La mancata presenza del condannato
alla trattazione dell'incidente non inciderebbe perciò sulle concrete
possibilità di difesa, ove si tenga conto della natura e del particolare
svolgimento della procedura incidentale, nella quale - a differenza della
procedura dibattimentale - la questione da risolvere é già cristallizzata e le
posizioni delle parti sono chiaramente delineate e reciprocamente conosciute.
Se quindi al condannato detenuto in
luogo diverso da quello in cui risiede il giudice degli incidenti sono
assicurate le stesse garanzie e le stesse possibilità difensive di tutti gli
altri condannati, deve ritenersi, secondo l'Avvocatura, che neppure sussista
tra di essi la disparità di trattamento denunciata dal pretore di
Camposampiero.
Considerato in diritto
1.- Il pretore di Camposampiero
ritiene che nel procedimento per incidenti di esecuzione, regolato negli artt.
628 a 632 del codice di procedura penale, al condannato che sia detenuto in
luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice avanti al quale si svolge
l'incidente, sia fatto dalla legge un trattamento che lede il suo diritto di
difesa e la condizione di eguaglianza. E ciò in quanto l'art. 630, col
prescrivere che egli possa essere sentito soltanto dal giudice di sorveglianza
o dal pretore del luogo ove é detenuto, non consente che possa essere ascoltato
personalmente dal giudice competente a conoscere dell'incidente, così come é
invece previsto per la parte libera e per quella che sia detenuta nella stessa
sede. Dal che il giudice a quo deduce che l'art. 630, nella parte citata,
sarebbe in contrasto con l'art. 24, comma secondo, e con l'art. 3, comma primo,
della Costituzione.
La questione come sopra proposta é
da ritenersi non fondata.
2.- Negli incidenti di esecuzione il
condannato riceve dalla cancelleria del giudice competente, e con preavviso di
almeno cinque giorni, comunicazione della data fissata per la deliberazione
dell'incidente ed ha facoltà di provvedere alla sua difesa in uno dei seguenti
modi: comparendo personalmente, assistito o no dal difensore, comparendo a
mezzo del difensore, presentando memorie sia di persona sia a mezzo del
difensore.
Questa così vasta possibilità di
difese orali e scritte subisce una appena apprezzabile modificazione qualora il
condannato che é parte nell'incidente, é detenuto in luogo diverso da quello
ove ha sede l'ufficio del giudice competente. In tal caso il giudice, invece di
ascoltarlo di persona, commette l'incarico di ascoltarlo al giudice di
sorveglianza o al pretore del luogo ove egli é detenuto. Ma é ovvio che, anche
in tal caso, il condannato oltre ad essere pur sempre sentito, benché per
rogatoria, seguita a usufruire delle altre possibilità offertegli dalla legge,
circa la comparizione a mezzo del difensore e la presentazione di memorie,
sottoscritte da lui stesso o dal suo difensore.
Le sue possibilità di difesa
rimangono quindi integre, senza che un'apprezzabile variazione la tutela di
quel diritto possa ritenersi subisca dalla circostanza che l'audizione di lui
non viene effettuata a mezzo dello stesso giudice che provvede poi alla
decisione dell'incidente.
In questo tipo di procedimento, alla
parte privata condannata, la comparizione di persona é consentita per un fine
diverso da quello per cui l'imputato é convocato avanti al giudice
dell'istruzione o del giudizio, e che é un fine, almeno in parte, volto
all'acquisizione di elementi probatori. Nell'incidente di esecuzione invece la
comparizione personale, per altro facoltativa, del condannato rappresenta
soltanto un mezzo di difesa a lui offerto, congiunto ai vari altri mezzi di
difesa orali e scritti a lui spettanti.
Non può quindi scorgersi nessuna
compressione di quel diritto in una comparizione personale che avviene per il
tramite di un altro giudice. E ciò particolarmente se si tenga conto del
carattere del procedimento, che é ristretto a questioni ordinariamente di solo
diritto, ben circoscritte e determinate.
É quindi da escludersi la lamentata
violazione dell'art. 24, comma secondo, della Costituzione.
3. - Quanto alla pur dedotta
violazione dell'art. 3, comma primo, relativa alla condizione di eguaglianza,
deve innanzi tutto osservarsi che se l'audizione del condannato, fatta a mezzo
di altro giudice, non menoma la sua possibilità di difesa, nessun rilievo può
attribuirsi alla diversità di trattamento che é riservata al condannato il
quale sconta la pena in altra sede ed é ascoltato nel modo anzidetto, rispetto
a quella del libero, o del condannato che sconta la pena nello stesso luogo ove
ha sede l'ufficiò del giudice ed é da questo ascoltato di persona.
Ma quand'anche questa differenza,
appena ravvisabile, dei due modi previsti per la comparizione del condannato,
secondo che egli si trovi fuori della sede o nella stessa sede del giudice
dell'incidente, potesse avere sul piano giuridico un qualche rilievo, é ovvio
che tale differenza non sarebbe irrazionale. Il legislatore ha giustamente
ritenute prevalenti in senso ostativo le difficoltà pratiche che un trasporto
in stato di detenzione presenta, di fronte alla irrilevanza che il beneficio di
essere ascoltato di persona dal giudice competente a decidere rappresenta per
il detenuto, garantito nella sua difesa, dagli altri mezzi a lui offerti dalla
legge.
Anche la questione sollevata in
rapporto all'art. 3, comma primo, deve pertanto dichiararsi non fondata.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 630, comma secondo, del codice di
procedura penale, sollevata con ordinanza del 27 maggio 1968 dal pretore di
Camposampiero, in riferimento agli artt. 24, comma secondo, e 3, comma primo, della
Costituzione.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15
gennaio 1970.
Giuseppe
BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI -
Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA BENEDETTI -
Francesco PAOLO BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO -
Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 22
gennaio 1970.