Ordinanza n. 163 del 1969
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ORDINANZA N. 163

ANNO 1969

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI

Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo MICHELE TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 12 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, convertito in legge 6 luglio 1939, n. 1272, come modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218 (determinazione dell'ammontare della pensione annuale nell'assicurazione obbligatoria per invalidità e vecchiaia), promossi con tre ordinanze emesse il 25 gennaio 1969 dal giudice istruttore del tribunale di Genova nei procedimenti civili vertenti tra Gollo Ines, Prina Angela, Righini Bice e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritte ai nn. 117, 118 e 119 del Registro ordinanze 1969 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 105 del 23 aprile 1969.

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1969 il Giudice relatore Giuseppe Verzì.

Ritenuto che con tre ordinanze di identico contenuto, emesse il 25 gennaio 1969, il giudice istruttore presso il tribunale di Genova ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 (rectius: art. 2 sub 12) della legge 4 aprile 1952, n. 218, in quanto dispone un trattamento pensionistico differente fra uomo e donna in violazione degli artt. 3, 36 e 37 della Costituzione;

che nel presente CODGIUD si é costituita Righini Bice;

Considerato che con sentenza n. 137 del 1 luglio 1969, questa Corte ha dichiarato non fondata la stessa questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, convertito in legge 6 luglio 1939, n. 1272 e modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 37, primo comma, della Costituzione;

che la questione é stata proposta sotto lo stesso profilo, e non é stato addotto alcun altro motivo che possa indurre a modificare la precedente decisione.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 sub 12 della legge 4 aprile 1952, n. 218, sollevata in riferimento agli artt. 3, 36 e 37 della Costituzione dalle suindicate ordinanze del giudice istruttore del tribunale di Genova.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1969.

Giuseppe BRANCA  -  Michele FRAGALI  -  Costantino MORTATI  -  Giuseppe CHIARELLI  -  Giuseppe VERZÌ  -  Giovanni BATTISTA BENEDETTI  -  Francesco PAOLO BONIFACIO  -  Luigi OGGIONI  -  Angelo DE MARCO  -  Ercole ROCCHETTI  -  Enzo CAPALOZZA  -  Vincenzo MICHELE TRIMARCHI  -  Vezio CRISAFULLI  -  Nicola REALE  -  Paolo ROSSI

 

Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1969.