Ordinanza n. 139 del 1969
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ORDINANZA N. 139

ANNO 1969

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI

Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo MICHELE TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 98 della legge 29 aprile 1967, n. 230, e dell'art. 4, primo comma, della legge 4 febbraio 1967, n. 25, promosso con ordinanza emessa il 24 luglio 1968 dalla Corte dei conti a sezioni riunite nel giudizio di parificazione del rendiconto generale dello Stato per l'anno 1967, iscritta al n. 180 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 318 del 14 dicembre 1968.

Udita nella camera di consiglio del 19 giugno 1969 la relazione del Giudice Vezio Crisafulli.

Ritenuto che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte dei conti a sezioni riunite ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 98 della legge 29 aprile 1967, n. 230, e 4, primo comma, della legge 4 febbraio 1967, n. 25, con riferimento rispettivamente al terzo ed al quarto comma dell'art. 81 della Costituzione;

Considerato che, con sentenza n. 142 del 18 dicembre 1968, questa Corte ha ritenuto che i requisiti necessari affinché questioni di legittimità costituzionale siano rilevanti in un giudizio non ricorrono quando la Corte dei conti procede alla parificazione del rendiconto, in quanto essa, in detta sede, non applica né le leggi sostanziali di spesa riflettentisi nei capitoli del bilancio di previsione, né la legge di approvazione del bilancio, limitandosi a ragguagliare i dati del rendiconto, previamente verificati, al bilancio di previsione;

che non sono stati dedotti né sussistono nuovi motivi che possano indurre a scostarsi dalla precedente decisione;

Visti l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara manifestamente inammissibili le questioni sollevate dalla Corte dei conti, a sezioni riunite, nel giudizio di parificazione del rendiconto generale dello Stato e dei conti ad esso allegati per l'esercizio finanziario 1967, con ordinanza del 24 luglio 1968, relativamente agli artt. 98 della legge 29 aprile 1967, n. 230, e 4, primo comma, della legge 4 febbraio 1967, n. 25, con riferimento rispettivamente al terzo ed al quarto comma dell'art. 81 della Costituzione.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 luglio 1969.

Giuseppe BRANCA  -  Michele FRAGALI  -  Giuseppe CHIARELLI  -  Giuseppe VERZÌ  -  Giovanni BATTISTA BENEDETTI  -  Francesco PAOLO BONIFACIO  -  Luigi OGGIONI  -  Angelo DE MARCO  -  Ercole ROCCHETTI  -  Enzo CAPALOZZA  -  Vincenzo MICHELE TRIMARCHI  -  Vezio CRISAFULLI  -  Nicola REALE  -  Paolo ROSSI

 

Depositata in cancelleria il 15 luglio 1969.