SENTENZA N. 137
ANNO 1969
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA,
Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA
BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell'art. 12 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, convertito in
legge 6 luglio 1939, n. 1272, come modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile
1952, n. 218 (determinazione dell'ammontare della pensione annuale
nell'assicurazione obbligatoria per invalidità e vecchiaia), promosso con
ordinanza emessa il 21 marzo 1968 dal tribunale di Arezzo nel procedimento
civile vertente tra Lippi Elena, Gerioni Maria e l'I.N.P.S., iscritta al n. 74
del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 139 del 1 giugno 1968.
Visti gli atti di costituzione di
Lippi Elena, di Gerioni Maria e dell'I.N.P.S.;
udita nell'udienza pubblica del 18
giugno 1969 la relazione del Giudice Giuseppe Verzì;
uditi l'avv. Franco Agostini, per
Lippi e Gerioni, e l'avvocato Giorgio Cannella, per l'I.N.P.S.
Ritenuto in fatto
Lippi Elena e Gerioni Maria
convenivano l'Istituto nazionale della previdenza sociale dinanzi il tribunale
di Arezzo, sostenendo che la pensione di anzianità loro spettante a norma
dell'art. 13 della legge 21 luglio 1965, n. 903, doveva essere liquidata nella
stessa misura prevista per i lavoratori, e non secondo le aliquote dell'art. 12
del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile
1952, n. 218, fissate per le donne lavoratrici in misura inferiore a quelle
degli uomini. Qualora dal tribunale fosse stata ritenuta applicabile la detta
norma dell'art. 12, ne denunziavano la illegittimità costituzionale in quanto
essa stabilendo per la donna lavoratrice un trattamento pensionistico diverso
da quello contemplato per il lavoratore, violerebbe il principio di parità di
diritti in materia di lavoro di cui agli artt. 3 e 37 della Costituzione.
Con ordinanza del 21 marzo 1968, il
tribunale - dopo di avere riconosciuta la applicabilità dell'art. 12 suindicato
- ha rilevato che, poiché i contributi, calcolati sulla base delle retribuzioni
percepite, vengono corrisposti nella stessa misura sia dagli uomini che dalle
donne, non é affatto giustificato il trattamento differenziato nella pensione,
che dovrebbe essere uguale a parità di contribuzione; ed ha sollevato la
questione di legittimità costituzionale del ripetuto art. 12, in riferimento
agli artt. 3 e 37 della Costituzione.
L'ordinanza é stata notificata,
comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 139 del 1
giugno 1968. Nel giudizio innanzi questa Corte si sono costituiti la Lippi, la
Gerioni e l'I.N.P.S.
Con la comparsa di costituzione, la
difesa delle due donne osserva che, con la riforma pensionistica prevista dalla
legge 18 marzo 1968, n. 238, il Governo é delegato a modificare il sistema di
determinazione della pensione, stabilendo un rapporto diretto, per i lavoratori
di entrambi i sessi, tra la retribuzione contributiva ed il trattamento
previdenziale; ma solo nel caso che questo ultimo sia liquidato con decorrenza
dal 1 marzo 1968. Tale legge, inoltre, dà facoltà di opzione tra il vecchio ed
il nuovo trattamento. Perciò, per coloro i quali siano andati in pensione
anteriormente a tale data, continua ad essere rilevante la questione di
legittimità costituzionale, così come sollevata nel giudizio principale.
L'I.N.P.S. ritiene invece che sia
giustificato il differente trattamento, in quanto le situazioni oggettive non
sono identiche. La donna, infatti, consegue il diritto a pensione cinque anni
prima dell'uomo (art. 9 del regio decreto legge 14 aprile 1939, n. 636) e ciò,
se può tradursi in uno svantaggio nella liquidazione della pensione, é tuttavia
un vantaggio compensatore, sotto il profilo dell'anticipato conseguimento della
medesima.
In ogni caso, ove la donna, come é
in sua facoltà (art. 12 del R.D.L. n. 636 del 1939) differisce la liquidazione
della pensione dal 55 al 60 anno di età, percepirebbe, a parità di
contribuzione con un uomo, una somma maggiore di quella spettante a
quest'ultimo, pur essendo diverse le modalità di calcolo.
Osserva, infine, che la legge 18
marzo 1968, n. 238 ha modificato il sistema di determinazione della pensione, e
che il D.P.R. n. 488 del 1968 ha abrogato (art. 41) l'art. 13 della legge 21
luglio 1965, n. 903, e cioè ha abolito la pensione di anzianità. Ciò posto,
sarebbe quanto meno frustraneo dichiarare la illegittimità della norma
impugnata per una questione sorta ai fini della determinazione della pensione
di anzianità, prevista da una norma non più in vigore.
Nelle more del presente giudizio é
stata pubblicata la legge 30 aprile 1969, n. 153 (revisione degli ordinamenti
pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) la quale dispone che la
pensione va rapportata alla retribuzione media annua pensionabile. Viene così
eliminata la denunziata disparità di trattamento tra uomo e donna.
Con memoria depositata il 4 giugno
1969, la difesa di Lippi Elena e Gerioni Maria rileva che la nuova legge,
avendo realizzato la parificazione nel trattamento tra uomini e donne,
costituisce riconoscimento della ingiustizia perpetrata in precedenza ai danni
delle donne lavoratrici, ed implicita conferma della fondatezza della questione
sollevata. Tuttavia, le nuove disposizioni non fanno venir meno la rilevanza
della questione, perché: 1) la parificazione ha effetto soltanto dal 10 gennaio
1969, e, pertanto, poiché le attrici nel giudizio principale vantano il diritto
alla maggiore pensione dalla data della costituzione di essa, il problema resta
rilevante per i periodi di godimento antecedente a detta data; 2) la
parificazione stessa ha per oggetto soltanto le pensioni di anzianità, di
vecchiaia ed invalidità, con esclusione delle pensioni di riversibilità. La
nuova legge, modificando i criteri delle pensioni dirette influisce sulle
future pensioni di riversibilità, ma non già su quelle precostituite, che
restano pertanto inferiori, nel caso di decesso di donna pensionata, rispetto
agli aventi causa per morte di un uomo, antecedente al 1 gennaio 1969.
Considerato in diritto
1. - La legge 18 marzo 1968, n. 238,
che ha fissato nuovi termini per la emanazione dei provvedimenti delegati di
cui all'art. 39 della legge 21 luglio 1965, n. 903, per l'avviamento alla
riforma e per il miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza
sociale; il D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, relativo all'aumento ed al nuovo
sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria, e la legge 30 aprile 1969, n. 153, per la revisione degli
ordinamenti pensionistici, hanno modificato interamente la disciplina delle
pensioni della previdenza sociale. Hanno stabilito, fra l'altro, che:
a) l'importo annuo delle pensioni,
da liquidare con decorrenza posteriore al 30 aprile 1968 a carico
dell'assicurazione generale dei lavoratori dipendenti é rapportato alla
retribuzione contributiva media annua pensionabile desumibile dalle ultime 156
settimane di contribuzione effettiva in costanza di lavoro o figurativa (art.
6, lett. b, legge n. 238 del 1968);
b) le pensioni di anzianità,
vecchiaia ed invalidità da liquidare alle donne lavoratrici assicurate in base
alle disposizioni vigenti anteriormente al 1 maggio 1968 sono determinate con
gli stessi criteri di calcolo stabiliti per i lavoratori, con effetto dalla
data di entrata in vigore della legge. Quelle già liquidate sono riliquidate con
effetto dal 1 gennaio 1969 (art. 10 della legge n. 153 del 1969).
Non essendo più applicabili le
aliquote stabilite dall'art. 12 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, modificato
dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, é stata eliminata, per le pensioni
della donna lavoratrice, la disparità di trattamento denunziata dalla ordinanza
di rimessione.
Tuttavia, la questione di
legittimità costituzionale, nei termini in cui é stata prospettata, é tuttora
rilevante per le pensioni liquidate in base alle disposizioni vigenti
anteriormente al 1 maggio 1968, dal momento che il nuovo sistema di calcolo per
la riliquidazione delle pensioni spettanti alle donne lavoratrici, si applica
con effetto dal 1 gennaio 1969.
2. - La questione non é fondata.
Secondo la norma impugnata, tanto
per le donne quanto per gli uomini, l'ammontare della pensione annua é
determinato ugualmente nella misura del venti per cento dello importo quasi
totale dei contributi versati: una differenza si verifica soltanto sulle prime
3.000 lire di contribuzione (45 per cento per gli assicurati e 33 per cento per
le assicurate sulle prime 1.500 lire; 33 per cento e 26 per cento sulle altre
1.500 lire).
Questa normativa, sorta
originariamente per la pensione di vecchiaia e di invalidità, si é estesa a
quella di anzianità. Per effetto del criterio di determinazione fissato dalla
suindicata norma, allorquando, all'età di 55 anni la donna lavoratrice acquista
il diritto alla pensione di vecchiaia, percepisce una somma annua inferiore a
quella spettante all'uomo che abbia raggiunto l'età del pensionamento di 60
anni. Tuttavia occorre tener conto della importanza che, nella liquidazione
della pensione, assume il maggiore periodo di tempo di prestazione d'opera, in
quanto per la donna si tratta di pensione percepita a 55 anni e per l'uomo di
pensione percepita a 60 anni, cioè dopo altri 5 anni di lavoro. Pur conseguendo
anticipatamente il diritto a pensione, la donna può continuare a lavorare
differendo la liquidazione ed usufruendo di una maggiorazione, che, dal 55 al
60 anno, é calcolata in ragione di percentuale progressiva, dal 3 al 22 per
cento. Per effetto di tale maggiorazione, al 60 anno di età ogni disparità
scompare; e successivamente, dal 60 al 65 anno le due pensioni aumentano in
condizioni di parità, sulla base di eguali percentuali. Quindi, il meccanismo
di siffatto calcolo, elimina la iniziale disparità, dovuta soltanto al fatto
che la donna anticipa al pensionamento ed il lavoratore si inserisce nella
scala degli importi di pensione a 60 anni. Ma l'ordinanza di rimessione non
muove lagnanza alcuna rispetto all'anticipato pensionamento della donna, mentre
la Corte ne ha già esaminata, sia pure indirettamente, la legittimità con la sentenza n. 123 del 1969.
Comunque, non avendo l'uomo alcun
diritto alla pensione di vecchiaia dal 55 al 60 anno di età, il legislatore era
libero di fissare per la donna l'importo che riteneva più razionale, senza
alcun riferimento ad un analogo diritto non ancora sorto per l'uomo. E, per di
più, al diritto della donna ad un pensionamento anticipato di cinque anni,
corrisponde una obbiettiva diversa situazione, che rende pienamente legittimo
al minore importo della pensione.
3. - Valutati in tal modo i rapporti
fra i diritti della donna lavoratrice e quelli del lavoratore, rispetto alla
pensione di vecchiaia, che é l'evento di maggiore rilievo nella assicurazione
generale obbligatoria, siccome quello che normalmente si verifica più spesso e
maggiormente incide nell'equilibrio fra disponibilità di mezzi economici e
bisogni da soddisfare, la Corte ritiene di pervenire alle medesime conclusioni
anche per quanto riguarda le pensioni di anzianità e di invalidità.
Ed invero, la posizione dell'uomo e
della donna nella assicurazione obbligatoria generale non va valutata in
funzione di ogni singola prestazione, ma va considerata globalmente per tutti
gli eventi protetti: come esattamente osserva l'I.N.P.S., il rapporto
assicurativo della previdenza sociale ha la caratteristica fondamentale della
unitarietà, in quanto la tutela si realizza attraverso una unica assicurazione
obbligatoria generale ed una uniforme disciplina rispetto alle obbligazioni
contributive.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 12 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636,
convertito in legge 6 luglio 1939, n. 1272, così come modificato dall'art. 2
della legge 4 aprile 1952, n. 218 (determinazione dell'ammontare della pensione
annua nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e vecchiaia) proposta in
riferimento agli artt. 3 e 37, primo comma, della Costituzione, con ordinanza
del tribunale di Arezzo del 21 marzo 1968.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1
luglio 1969.
Giuseppe
BRANCA - Michele FRAGALI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ -
Giovanni BATTISTA BENEDETTI
- Francesco PAOLO BONIFACIO -
Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI -
Enzo CAPALOZZA - Vincenzo MICHELE TRIMARCHI - Vezio
CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 15
luglio 1969.