SENTENZA N. 128
ANNO 1969
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA,
Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA
BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio promosso con ricorso
del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 5 giugno 1968,
depositato in cancelleria il 17 successivo ed iscritto al n. 11 del Registro
ricorsi 1968, per conflitto di attribuzione tra lo Stato e la Regione
siciliana, sorto a seguito delle deliberazioni dell'Ente per lo sviluppo
agricolo della Sicilia (E.S.A.) 9 agosto 1967, n. 9t9, 10 agosto 1967, n. 920,
e 3 aprile 1968, n. 141, relative ai regolamenti per il personale impiegatizio
e per il personale operaio.
Visto l'atto di costituzione del
Presidente della Regione siciliana;
udita nell'udienza pubblica del 18
giugno 1969 la relazione del Giudice Angelo De Marco;
uditi il sostituto avvocato generale
dello Stato Luciano Tracanna, per il Presidente del Consiglio dei Ministri, e
l'avvocato Giuseppe Guarino, per la Regione siciliana.
Ritenuto in fatto
1. - In seguito a segnalazione del
Consigliere della Corte dei conti delegato con funzioni di controllo presso
l'E.S.A. (Ente di sviluppo agricolo per la Sicilia) contenuta nella lettera 2
maggio 1968, n. 479, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con ricorso
notificato il 5 giugno 1968 e depositato il 17 successivo, sollevava conflitto
di attribuzione nei confronti della Regione siciliana, in relazione alle
deliberazioni, del Consiglio di amministrazione dell'E.S.A., 9 agosto 1967, n.
919 10 agosto 1967, n. 920 (di approvazione, rispettivamente, del regolamento
per il personale impiegatizio e del regolamento per il personale operaio) e 3
aprile 1968, n. 141 (con la quale lo stesso Consiglio di amministrazione ha
ritenuto di dover prendere atto dell'esecutività di detti regolamenti, anche in
mancanza dell'approvazione da parte dell'Assessorato per la agricoltura),
nonché in relazione agli atti successivi ed, in particolare, al comportamento
di detto Assessorato, in ordine all'approvazione delle deliberazioni stesse.
A sostegno del gravame si deduceva,
sostanzialmente, che, essendo l'E.S.A. un Ente al cui mantenimento lo Stato
concorre con contributi a carattere continuativo, i regolamenti organici,
concernenti la disciplina giuridica ed economica del personale, ai sensi degli
artt.10 e l l del D.L.C.P.S. 5 agosto 1947, n. 778, debbono essere approvati di
concerto con il Ministro per il tesoro.
Poiché tale concerto non vi é stato
e, d'altra parte, la Regione ha bensì competenza legislativa esclusiva in
materia di agricoltura e foreste, ma non anche in materia di tesoro, nella
quale non ha neppure competenza concorrente, con i provvedimenti sopra indicati
si sarebbe verificata una invasione della sfera di competenza dello Stato, con
violazione degli artt. 14 e 20 dello Statuto speciale della Regione siciliana e
delle relative norme di attuazione di cui al D.P.R. 7 maggio 1948, n. 789, in
relazione agli artt. 10 e 11 del citato decreto legislativo n. 778 del 1947.
In considerazione, poi, delle gravi
conseguenze giuridiche ed economiche ai danni della Regione e dello Stato, che
sarebbero potute derivare dall'applicazione, già in corso, delle deliberazioni
denunziate, se ne chiedeva la sospensione dell'esecuzione, ai sensi dell'art.
40 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
Si costituiva come parte resistente
la Regione siciliana, il cui patrocinio, con memoria depositata il 25 giugno
1968, deduceva:
1 ) l'inammissibilità del ricorso in
quanto avente per oggetto deliberazioni di un Ente diverso dalla Regione;
2 ) l'intempestività del ricorso
stesso, in quanto la conoscenza delle deliberazioni, in ordine alle quali é
stato sollevato il conflitto da parte della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, si deve ritenere avvenuta, fin da quando le deliberazioni stesse
vennero adottate, attraverso il magistrato della Corte dei conti, che assiste
alle sedute del Consiglio di amministrazione dell'Ente, il quale é tenuto a
riferire ogni accertata irregolarità nella gestione del medesimo al Ministro
competente ed é inquadrato organicamente nell'ambito della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
3 ) l'infondatezza nel merito, in
quanto la materia dei controlli sulle deliberazioni del Consiglio di
amministrazione dell'Ente é ormai disciplinata dall'art. 22 della legge
regionale 10 agosto 1965, n. 21, che ha abrogato ogni norma anteriore in contrasto
e, in particolare, l'art. 10 del decreto legislativo n. 778 del 1947.
Né potrebbe sollevarsi questione di
incostituzionalità di tale norma, in quanto la Regione ha competenza esclusiva
in materia di enti regionali e può, quindi, disciplinarne il funzionamento nel
modo ritenuto più opportuno, senza essere vincolata alle precedenti
determinazioni della legislazione ordinaria dello Stato.
Comunque, non ricorrerebbero le
condizioni per l'applicazione, nei confronti dell'E.S.A., dell'art. 10 del
decreto legislativo n. 778 del 1947;
4 ) l'inaccoglibilità della domanda
di sospensione, perché i prospettati effetti dannosi deriverebbero tutti ed
esclusivamente dalle deliberazioni dell'E.S.A., ente pubblico distinto dalla
Regione, i cui atti non possono formare oggetto di conflitto costituzionale di
attribuzione.
2. - Questa Corte, con ordinanza 2 luglio
1968, n. 82, accoglieva la domanda di sospensione. Dopo di che la questione
tornava alla cognizione della Corte.
In questa nuova fase del giudizio,
tanto l'Avvocatura generale dello Stato, nell'interesse della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, quanto il patrocinio della Regione siciliana,
nell'interesse della medesima, in data 10 ottobre 1968 depositavano memorie a
sostegno delle rispettive tesi.
Nella memoria dell'Avvocatura dello
Stato, con richiami alla sentenza di questa Corte n. 105 del
16 luglio 1968,
pronunziata su analogo, ma non identico conflitto di attribuzione, sollevato in
relazione alla deliberazione 6 luglio 1962, n. 1054, dell'E.R.A.S. (emanata
cioè prima che tale Ente venisse trasformato in E.S.A.) si deduceva, in
sostanza, quanto segue:
1 ) Si confutava la eccezione di
inammissibilità del ricorso, in quanto proposto avverso un atto di Ente diverso
dalla Regione, opponendo che la invasione della sfera di competenza dello
Stato, attraverso l'omissione del controllo del Ministero del tesoro, é
imputabile alla Regione e non alla E.S.A.
2 ) Si confutava l'eccezione di
tardività del ricorso, opponendo, in conformità con la richiamata sentenza di questa
Corte n. 105 del 1968, che la conoscenza delle deliberazioni, che hanno
fatto sorgere il conflitto, da parte del magistrato della Corte dei conti
delegato al controllo presso l'E.S.A., non implica conoscenza dei provvedimenti
stessi da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3 ) Nel merito, sempre con richiamo
alla detta sentenza di questa Corte, si sosteneva la invasione della sfera di
competenza dello Stato, sotto il profilo della violazione degli artt. 10 e 11
del D.L.C.P.S. 5 agosto 1947, n. 778, da parte della Regione per l'omesso
concerto con il Ministero del tesoro.
4 ) In via subordinata, per
l'ipotesi che si accogliesse la tesi della Regione, secondo la quale, la
materia dei controlli sulle deliberazioni dell'E.S.A. sarebbe ormai
disciplinata esclusivamente dall'art. 22 della legge regionale 10 agosto 1965,
n. 21, che avrebbe abrogato ogni norma anteriore in contrasto e, in
particolare, l'art. 10 del decreto legislativo n. 778 del 1947, si sollevava
l'eccezione di illegittimità costituzionale di detto art. 22 per violazione dei
limiti della potestà legislativa regionale, risultanti dagli artt. 14 e 20
dello Statuto speciale della Regione siciliana.
3. - Con la memoria del patrocinio
della Regione siciliana, poi, si eccepiva, in sostanza, quanto segue:
1 ) In via pregiudiziale: si
insisteva, dettagliatamente illustrandole, sulle due eccezioni di
inammissibilità e di tardività del ricorso sopra riportate.
2 ) Nel merito: a) in relazione alla
impostazione del ricorso, fatta dall'Avvocatura dello Stato, si insisteva nel
sostenere che gli artt. 10 e 11 del decreto legislativo n. 778 del 1947 sono
stati legittimamente abrogati per effetto dell'art.22 della legge regionale 10
agosto 1965, n. 21, e che, comunque, le norme contenute in tali articoli non
sono applicabili nei confronti dell'E.S.A. sia per il suo carattere di ente
pararegionale, nei confronti del quale la Regione ha competenza legislativa
esclusiva, per quanto attiene alla organizzazione ed al funzionamento, sia perché
mancherebbe l'elemento della concorrenza al mantenimento dell'Ente da parte
dello Stato con contributi a carattere continuativo, presupposto essenziale per
l'applicabilità di quelle norme;
b) in relazione alla eccezione di
illegittimità costituzionale del ripetuto art. 22 della legge regionale 10
agosto 1965, n. 21, si insisteva nel sostenere la infondatezza, sempre in
relazione alla asserita competenza legislativa esclusiva della Regione, in
materia di ordinamento e funzionamento degli enti da essa dipendenti.
4. - Questa Corte, con ordinanza n. 130 del 16 dicembre
1968, in
accoglimento della eccezione dell'Avvocatura generale dello Stato, previo esame
della rilevanza della questione ai fini della decisione nel giudizio di merito
e ritenuta la non manifesta infondatezza della stessa, disponeva la trattazione
davanti ad essa della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22
della legge regione siciliana 10 agosto 1965, n. 21, per esorbitanza dai poteri
conferiti alla Regione dagli artt. 14 e 20 dello Statuto speciale, in
riferimento agli artt. 10 e 11 del D.L.C.P.S. 5 agosto 1947, n. 778 e,
contemporaneamente, ordinava il rinvio del giudizio sul conflitto di
attribuzione perché potesse essere trattato congiuntamente alla questione di
legittimità costituzionale, ferma restando l'ordinanza di
sospensione del 2 luglio 1968, n. 82.
5. - Nell'udienza del 18 giugno 1969
la causa relativa al conflitto d'attribuzione e quella relativa alla questione
di legittimità costituzionale, sollevata con la predetta ordinanza n. 130 del 1968, sono state discusse congiuntamente.
Considerato in diritto
1. - I1 ricorso per conflitto
d'attribuzione, depositato il 17 giugno 1968, con cui il Presidente del
Consiglio dei Ministri ha impugnato le deliberazioni E.S.A. 9 agosto 1967, n.
919, 10 agosto 1967, n. 920, e 3 aprile 1968, n. 141, é stato discusso
congiuntamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della
legge regionale 10 agosto 1965, n. 21, sollevata in corso di causa; ma, data la
differenza dell'oggetto, i due giudizi vanno decisi con sentenze separate: la
presente sentenza riguarda il conflitto d'attribuzione, mentre con altra
pronuncia di pari data s'é decisa la questione di legittimità costituzionale.
2. - In via preliminare occorre
stabilire se siano fondate le due eccezioni di tardività e di improponibilità,
sollevate dal patrocinio della Regione.
Sulla eccezione di tardività non può
che richiamarsi quanto già é stato osservato, per respingere l'analoga
eccezione, proposta in quella sede, con la sentenza di questa Corte 16 luglio 1968, n.
105, e cioè che soltanto con la comunicazione agli uffici propri della
Presidenza del Consiglio dei Ministri comincia a decorrere il termine per la
impugnativa. Poiché in questa sede nulla é stato dedotto che possa indurre ad
una diversa soluzione, l'eccezione regionale non può non respingersi.
Altrettanto é a dirsi per quanto
attiene alla dedotta inammissibilità proposta - si assume - contro
deliberazioni che appaiono emanate, non da organi regionali, ma da un ente
pararegionale, i cui atti dunque non potrebbero far sorgere il conflitto. In
realtà tali atti sono stati sottoposti a impugnazione perché al relativo
sistema di controllo ha partecipato soltanto la Regione, di guisa che, sotto
questo aspetto, sono imputabili ad essa. Perciò il ricorso é ammissibile.
3. - Nel merito, poi, per le stesse
considerazioni in base alle quali si é pervenuti a riconoscere con la predetta
sentenza di pari data l'illegittimità costituzionale dell'art. 22 della legge
regionale siciliana n. 21 del 1965 e per il venir meno di tale norma, deve
essere accolto il ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri: infatti
con le deliberazioni impugnate, rese esecutive senza l'intervento del Ministro
per il tesoro, si é invasa la competenza statale ed esse perciò sono
illegittime.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
accoglie il ricorso del Presidente
del Consiglio dei Ministri, di cui in epigrafe;
dichiara che spetta allo Stato
(Ministro per il tesoro) partecipare, "di concerto", agli atti di
controllo delle deliberazioni riguardanti l'approvazione dei regolamenti
organici del personale dipendente dall'E.S.A. ed in conseguenza annulla le
deliberazioni 9 agosto 1967, n. 919, 10 agosto 1967, n. 920, e 3 aprile 1968,
n. 141, emanate dal Consiglio d'amministrazione dell'E.S.A.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10
luglio 1969.
Giuseppe
BRANCA - Michele FRAGALI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ -
Giovanni BATTISTA BENEDETTI
- Francesco PAOLO BONIFACIO -
Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI -
Enzo CAPALOZZA - Vincenzo MICHELE TRIMARCHI -
Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria l'11
luglio 1969.