SENTENZA N. 123
ANNO 1969
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA,
Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA
BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell'art. 140 del testo unico delle leggi sui servizi di
riscossione delle imposte dirette, approvato con D.P.R. 15 maggio 1963 n. 858,
promosso con ordinanza emessa il 22 dicembre 1967 dalla Corte d'appello di
Palermo nel procedimento civile vertente tra Parrino Maria, la Cassa centrale
di risparmio per le province siciliane e l'Assessorato per le finanze della
Regione siciliana, iscritta al n. 40 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 102 del 20 aprile 1968.
Visti gli atti di costituzione di
Parrino Maria e dell'Assessorato per le finanze della Regione siciliana;
udita nell'udienza pubblica del 21
maggio 1969 la relazione del Giudice Giuseppe Verzì;
udito il sostituto avvocato generale
dello Stato Francesco Agrò, per l'Assessorato regionale.
Ritenuto in fatto
Nel giudizio instaurato davanti il
tribunale di Palermo contro la Cassa di risparmio per le province siciliane,
l'attrice Parrino Maria deduceva che il suo licenziamento all'età di 55 anni
per raggiunti limiti di età, doveva essere considerato illegittimo, avendo essa
diritto a rimanere in servizio fino al raggiungimento dell'età di 65 anni, a sensi
dell'art. 2 della legge regionale 15 aprile 1953, n. 29. Chiedeva inoltre che,
qualora si dovesse ritenere applicabile la norma dell'art. 140 del testo unico
delle leggi sui servizi di riscossione delle imposte dirette, approvato con
D.P.R. 15 maggio 1963, n. 858, il quale dispone il licenziamento dei dipendenti
all'età di 55 anni se donne e di 60 anni se uomini, fosse rimessa alla Corte
costituzionale la decisione sulla legittimità di detto articolo, che fissa
limiti di tempo diversi per gli impiegati di sesso maschile e per quelli di
sesso femminile in contrasto con gli artt. 3 e 37 della Costituzione, che
stabiliscono parità di diritti fra uomo e donna in tema di rapporti di lavoro.
Il tribunale di Palermo, ritenuto
applicabile nella specie il detto art. 140, nonché manifestamente infondata la
questione di legittimità costituzionale, con sentenza del marzo 1967 rigettava
le istanza dell'attrice. Ma nel giudizio di secondo grado la Corte d'appello di
Palermo, con ordinanza del 22 dicembre 1967, ribadiva l'applicabilità dell'art.
140, e sollevava la questione di legittimità costituzionale di tale norma,
conformemente alla istanza della Parrino.
La Corte d'appello osserva che
l'art. 37 della Costituzione, secondo il quale la donna lavoratrice ha gli stessi
diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al
lavoratore, é un corollario dell'art. 3 della Costituzione, cioè una
applicazione - nel campo del rapporto di lavoro - del principio che tutti i
cittadini hanno gli stessi diritti senza distinzione di sesso. Detto art. 37
parifica la donna all'uomo in ordine ad ogni diritto derivante dal rapporto di
lavoro, compreso quello della durata di esso. Una disparità di trattamento come
quella praticata dalla norma impugnata, potrebbe consentirsi soltanto con
riferimento alle differenti facoltà attitudinarie dell'uomo e della donna,
anche in relazione all'affermato più precoce decadimento fisico di questa e,
quindi, al minore rendimento. Ma questa affermazione, scientificamente
inconsistente, non può comunque avere rilevanza in tema di lavoro poco gravoso,
come quello esplicato da un impiegato, le cui mansioni non richiedono
particolare vigoria o speciali attitudini. L'ordinanza é stata regolarmente
notificata, comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 102 del 20 aprile 1968.
Nel giudizio innanzi questa Corte si
é costituita la Parrino Maria ed é intervenuto l'Assessorato per le finanze
della Regione siciliana, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato.
L'Avvocatura dello Stato ha chiesto
che la questione sia dichiarata infondata, osservando che - secondo la
giurisprudenza di questa Corte - una volta accertata l'esistenza di un dato di
fatto o di uno stato di cose sui quali la legge fondi una disparità di
trattamento tra i cittadini, il giudizio di legittimità non investe le
conseguenze che il legislatore stesso tragga da tale dato di fatto o da tale
stato di cose. Il legislatore può legittimamente valutare, ai fini di una
discriminazione, il più o meno precoce decadimento fisico della donna rispetto
all'uomo sulla base sia del dato fisiologico della diversità di sesso, sia in
relazione al migliore funzionamento degli uffici.
L'art. 140 del testo unico del 1963
ha assorbito la norma dell'art. 21 della legge 2 aprile 1958, n. 377 (Nuova
disciplina del fondo di previdenza degli impiegati dipendenti da esattorie e
ricevitorie delle imposte dirette) che ha abbassato i limiti di età per il
godimento del diritto a pensione a 60 anni per gli uomini ed a 55 per le donne.
Questa legge ha operato in tal senso in quanto il Fondo ha assunto un carattere
integrativo, anziché sostitutivo, dell'assicurazione obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, in armonia con l'esigenza, man mano
affermatasi, di ricondurre tutti i lavoratori alla mutualità generale. Di
conseguenza, le condizioni ed i requisiti per il diritto a pensione verso il
fondo dovevano essere gli stessi di quelli richiesti per il diritto a pensione
nella cennata assicurazione, a termini dell'art. 9 del regio decreto legge 14
aprile 1939, n. 636.
Qualora si dovesse ritenere fondata
la questione proposta, dovrebbero di riflesso essere dichiarati
incostituzionali il suindicato art. 9, l'art. 21 della legge n. 377 del 1958,
nonché gli articoli di tutte le altre leggi speciali, che prevedono per
determinate categorie di lavoratori limiti differenziati di età fra uomini e
donne per la liquidazione della pensione. Ma ciò significherebbe violare lo
spirito del combinato disposto degli artt. 37 e 38 della Costituzione ed - al
limite - lo stesso art. 32, giacché almeno nella generalità dei casi, sarebbe
un vero e proprio attentato alla salute della donna lavoratrice pretendere che
essa presti (o possa prestare) un servizio, spesso gravoso e logorante, fino
all'età in cui tale servizio viene reso dall'uomo.
Considerato in diritto
1. - L'ordinanza della Corte
d'appello di Palermo solleva la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 140 del testo unico delle leggi sui servizi di riscossione delle
imposte dirette, approvato con D.P.R. 15 maggio 1963, n. 858, in quanto -
disponendo che vengano mantenuti in servizio gli impiegati delle esattorie fino
al 55 anno di età, se donne, ed al 60 anno, se uomini - violerebbe gli artt. 3
e 37 della Costituzione, i quali garantiscono alla donna lavoratrice parità di
diritti rispetto al lavoratore.
La questione non é fondata.
2. - Occorre preliminarmente porre
in rilievo che il fondo di previdenza per i dipendenti delle esattorie e
ricevitorie delle imposte dirette - riordinato con la legge 2 aprile 1958, n.
377 - ha assunto la struttura di una gestione autonoma in seno all'Istituto
nazionale della previdenza sociale, e si é uniformato ai princìpi della
assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
Pertanto, l'art. 21 della suindicata legge n. 377 del 1958 dispone - in
conformità con l'art. 9 del regio decreto legge 14 aprile 1939, n. 636, sul
riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria generale - che gli
iscritti al fondo hanno diritto alla pensione quando possano far valere almeno
15 anni di contribuzione ed abbiano compiuto l'età di 60 anni se uomini e di
55, se donne.
L'art. 140 del testo unico n. 858,
del 1963, che é stato impugnato, disciplina la posizione dei dipendenti delle
esattorie o ricevitorie, nel momento della scadenza o della cessazione del
contratto di esattoria, disponendo che il personale iscritto al fondo ha
diritto di essere mantenuto in servizio senza soluzione di continuità. Non
hanno tuttavia tale diritto quegli impiegati che abbiano raggiunto l'età di 60
anni se uomini e di 55 se donne ed abbiano maturato il diritto a pensione.
Qualora all'età sopraindicata essi non abbiano ancora maturato tale diritto
sono mantenuti in servizio fino a quando lo maturino, ma non oltre i cinque
anni. Pertanto, diritto al mantenimento in servizio e diritto alla pensione
sono intimamente legati: il primo cessa quando sorge il secondo; per l'uno e
per l'altro identica é l'età di 60 o di 55 anni.
3. - Secondo l'art. 37 della
Costituzione, la donna ha gli stessi diritti e - a parità di lavoro - le stesse
retribuzioni che spettano al lavoratore. Sostanzialmente viene applicato in
materia di lavoro il principio di eguaglianza di fronte alla legge, senza
distinzione di sesso, proclamato in via generale dall'articolo 3.
Vale pertanto anche in questa
materia quanto ha già costantemente ritenuto questa Corte, che cioè la
Costituzione non vuole un livellamento generale, né una eguaglianza
meccanicamente applicata, ma - tenendo conto delle esigenze dell'ordine
giuridico e sociale - non si può prescindere dalla ragionevole differenziazione
di rapporti e di situazioni. In riferimento ad obbiettive diversità, sarebbe
infatti contrario al principio di eguaglianza un trattamento non differenziato.
Alla stregua di tali considerazioni,
la Corte ritiene che non é né irrazionale né arbitrario il principio,
discrezionalmente fissato dal legislatore, in termini di generalità, che l'uomo
possa essere licenziato quando abbia raggiunto l'età di 60 anni e la donna
quella di 55 anni, ed abbiano maturato il diritto a pensione. Già é stato
rilevato che sussistono innegabilmente particolari attitudini, che rendono i
cittadini dell'uno o dell'altro sesso idonei a determinati uffici, e di tali attitudini
il legislatore può tenere discrezionalmente conto (sentenza n. 56 del
1958).
Anche l'ordinanza di rimessione
riconosce che un criterio obbiettivamente attitudinario può essere ammesso come
giusta causa di differenziato trattamento fra uomo e donna. Orbene, il fatto di
potere utilizzare le prestazioni della donna fino a 55 anni, piuttosto che fino
a 60, tenendo conto della costituzione, della capacità, della resistenza a
particolari lavori faticosi, del rendimento e di altri fattori, che si
compendiano nel termine attitudine, importa una valutazione tecnica,
normalmente consentita al legislatore. Necessità di adottare principi uniformi
per tutte le svariate categorie di donne lavoratrici, nel vasto campo della
assicurazione obbligatoria generale, non consente evidentemente la distinzione
fra lavoro e lavoro, oppure fra condizioni soggettive, - anche per non creare
inutili e dannose discriminazioni nello stesso ufficio o nella stessa fabbrica
- sicché il legislatore razionalmente ha ritenuto di adottare un unico criterio
generale, fissando l'età di 55 anni perché la donna acquisisca il diritto a
pensione. E, se il legislatore é partito dal presupposto che la attitudine al
lavoro, in via di massima, viene meno nella donna prima che nell'uomo, in
genere di maggiore resistenza fisica, non può dirsi che siffatta valutazione
del legislatore sia arbitraria.
4. - Per altro, la norma impugnata
non viola, sotto un diverso profilo, il principio di parità di diritti della
donna lavoratrice. Ed invero, la norma costituzionale non afferma soltanto
questa parità, ma intende altresì salvaguardare l'essenzialità della funzione
familiare della donna. Perciò, rimette al legislatore il potere di fare alla
donna un trattamento differenziato, stabilendo condizioni di lavoro che le
permettano di curare gli interessi familiari. La Corte ritiene che rientri fra
questi poteri, sia pure in modo indiretto, anche quello di limitare nel tempo
il periodo in cui la donna venga distratta dalle cure familiari e di consentire
che, giunta ad una certa età, essa torni ad accudire esclusivamente alla
famiglia, con l'apporto anche di quella pensione che le spetta. L'art. 37 fa
espressamente una riserva di legge per il limite minimo di età per il lavoro
salariato della donna; e le ragioni che suffragano tale riserva possono, quando
meno in parte, valere per la fissazione di un limite massimo di età in
connessione con l'assicurazione generale obbligatoria.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 140 del testo unico delle leggi sui
servizi di riscossione delle imposte dirette approvato con D.P.R. 15 maggio
1963, n. 858 (mantenimento in servizio del personale delle esattorie e
ricevitorie), proposta in riferimento agli artt. 3 e 37 della Costituzione, con
ordinanza della Corte di appello di Palermo del 22 dicembre 1967.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1
luglio 1969.
Giuseppe
BRANCA - Michele FRAGALI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ -
Giovanni BATTISTA BENEDETTI
- Francesco PAOLO BONIFACIO -
Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI -
Enzo CAPALOZZA - Vincenzo MICHELE TRIMARCHI -
Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE
Depositata in cancelleria l'11
luglio 1969.