Ordinanza n. 122 del 1969
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ORDINANZA N. 122

ANNO 1969

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI

Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo MICHELE TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 559, primo comma, del Codice penale, promosso con ordinanza emessa i1 6 novembre 1968 dal pretore di Venezia nel procedimento penale a carico di Abbate Rosalia e Girani Pinangelo, iscritta al n. 3 del Registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52 del 26 febbraio 1969.

Udita nella camera di consiglio del 19 giugno 1969 la relazione del Giudice Francesco Paolo Bonifacio.

Ritenuto che l'ordinanza di rimessione ha sollevato una questione di legittimità costituzionale dell'art. 559 del Codice penale, per contrasto con l'art. 29 della Costituzione, limitatamente ai casi in cui la norma impugnata rende possibile la punizione della moglie adultera legalmente separata";

che nessuna delle parti si é costituita innanzi a questa Corte;

Considerato che, come risulta dal dispositivo dell'ordinanza innanzi riportato o dal reato contestato ai coimputati nel processo a quo, la denuncia di illegittimità costituzionale investe solo il primo comma dell'art. 559 del Codice penale;

che con sentenza n. 126 del 1968 questa Corte ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale della predetta disposizione;

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 559, comma primo, del Codice penale, sollevata dal pretore di Venezia, con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento all'art. 29 della Costituzione.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1969.

Giuseppe BRANCA  -  Michele FRAGALI  -  Giuseppe CHIARELLI  -  Giuseppe VERZÌ  -  Giovanni BATTISTA BENEDETTI  -  Francesco PAOLO BONIFACIO  -  Luigi OGGIONI  -  Angelo DE MARCO  -  Ercole ROCCHETTI  -  Enzo CAPALOZZA  -  Vincenzo MICHELE TRIMARCHI  -  Vezio CRISAFULLI  -  Nicola REALE  -  Paolo ROSSI

 

Depositata in cancelleria l'8 luglio 1969.