Ordinanza n. 121 del 1969
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ORDINANZA N. 121

ANNO 1969

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI

Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo MICHELE TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 22 marzo 1908, n. 105, sull'abolizione del lavoro notturno dei fornai, promosso con ordinanza emessa il 2 marzo 1968 dal pretore di Barcellona Pozzo di Gotto nel procedimento penale a carico di Cucinotta Nunzio, iscritta al n. 137 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 222 del 31 agosto 1968.

Udita nella camera di consiglio del 19 giugno 1969 la relazione del Giudice Enzo Capalozza.

Ritenuto che il pretore di Barcellona Pozzo di Gotto ha proposto, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale della legge 22 marzo 1908, n. 105, in quanto opererebbe un'ingiustificata discriminazione vietando il lavoro notturno solo ai fornai, e, tra costoro, esclusivamente a quelli che svolgono "attività lavorativa per pane e pasticcerie";

che non c'é stata costituzione di parti;

Considerato che questa Corte, con sentenza 26 febbraio 1964, n. 21, ha dichiarato l'infondatezza della questione sussistendo motivi igienico-sanitari che giustificano la normativa, sia in riferimento all'art. 41 della Costituzione (limiti alla libertà di iniziativa economica privata), sia in riferimento all'art. 3 della Costituzione (diversità di disciplina per situazioni diverse);

che non sono stati addotti profili da riconsiderare né vi sono ragioni che inducano la Corte a mutare indirizzo;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della legge 22 marzo 1908, n. 105, proposta con l'ordinanza indicata in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1969.

Giuseppe BRANCA  -  Michele FRAGALI  -  Giuseppe CHIARELLI  -  Giuseppe VERZÌ  -  Giovanni BATTISTA BENEDETTI  -  Francesco PAOLO BONIFACIO  -  Luigi OGGIONI  -  Angelo DE MARCO  -  Ercole ROCCHETTI  -  Enzo CAPALOZZA  -  Vincenzo MICHELE TRIMARCHI  -  Vezio CRISAFULLI  -  Nicola REALE  -  Paolo ROSSI

 

Depositata in cancelleria l'8 luglio 1969.