Ordinanza n. 112 del 1969
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ORDINANZA N. 112

ANNO 1969

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI

Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo MICHELE TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 31 dicembre 1961, n. 1443, concernente la misura dei contributi dovuti per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie, promosso con ordinanza 3 dicembre 1968 del tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra la S.I.T.A. s.p.a. e l'I.N.A.M. Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, iscritta al n. 51 del Registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 78 del 26 marzo 1969.

Udita nella camera di consiglio del 19 giugno 1969 la relazione del Giudice Michele Fragali;

Ritenuto che con l'ordinanza suddetta si é proposta questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 31 dicembre 1961, n. 1443, in riferimento all'art. 76 della Costituzione;

che peraltro nei motivi dell'ordinanza si fa riferimento soltanto al quarto comma dell'articolo stesso, in quanto dispone che la misura dell'addizionale per l'assicurazione malattie ai pensionati é determinata in relazione al fabbisogno di ciascun gestore, in modo che non sarebbe indicato alcun principio o criterio direttivo idoneo a circoscrivere e vincolare l'attività di Governo;

che perciò la questione deve ritenersi precisata con il riferimento al comma suddetto; che nessuna delle parti si é costituita in giudizio;

Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 21 del 13 febbraio 1969, ha già dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, terzo e quarto comma, della legge 31 dicembre 1961, n. 1443, in riferimento al citato art. 76 della Costituzione;

che non si propongono né sussistono nuovi motivi che inducano a modificare la predetta decisione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte;

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, quarto comma, della legge 31 dicembre 1961, n. 1443, concernente la misura dei contributi dovuti per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie, proposta dal tribunale di Genova con ordinanza 3 dicembre 1968 in riferimento all'art. 76 della Costituzione.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1969.

Giuseppe BRANCA  -  Michele FRAGALI  -   Giuseppe CHIARELLI  -  Giuseppe VERZÌ  -  Giovanni BATTISTA BENEDETTI  -  Francesco PAOLO BONIFACIO  -  Luigi OGGIONI  -  Angelo DE MARCO  -  Ercole ROCCHETTI  -  Enzo CAPALOZZA  -  Vincenzo MICHELE TRIMARCHI  -  Vezio CRISAFULLI  -  Nicola REALE  -  Paolo ROSSI

 

Depositata in cancelleria il 26 giugno 1969.