Ordinanza n. 111 del 1969
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ORDINANZA N. 111

ANNO 1969

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici: 

Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI

Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo MICHELE TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 156, primo comma, del Codice civile, promosso con ordinanza emessa il 13 novembre 1968 dal tribunale di La Spezia nel procedimento civile vertente tra Lucca Carla e Bevilacqua Dario, iscritta al n. 27 del Registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 66 del 12 marzo 1969.

Udita nella camera di consiglio del 19 giugno 1969 la relazione del Giudice Francesco Paolo Bonifacio;

Ritenuto che l'ordinanza di rimessione propone una questione di legittimità costituzionale dell'art. 156, primo comma, del Codice civile nella parte in cui esso disciplina l'ipotesi di separazione personale per colpa di uno dei coniugi;

che l'ordinanza denuncia la predetta disposizione in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione a causa della disparità di trattamento determinata dal fatto che il marito separato dalla moglie per colpa di questa ha diritto al mantenimento solo nel caso di suo bisogno, mentre la moglie separata dal marito per colpa di quest'ultimo ha diritto al mantenimento anche quando disponga di propri mezzi economici;

che nessuna parte si é costituita innanzi a questa Corte;

Considerato che con sentenza n. 45 del 1969 questa Corte ritenne non fondata un'identica questione di legittimità costituzionale;

che nel caso ora in esame non sussistono né risultano proposti motivi che possano indurre ad una diversa decisione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma secondo, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 156, primo comma, del Codice civile, nella parte relativa all'ipotesi di separazione personale per colpa di uno solo dei coniugi, sollevata dall'ordinanza del tribunale di La Spezia in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1969.

Giuseppe BRANCA  -  Michele FRAGALI  -   Giuseppe CHIARELLI  -  Giuseppe VERZÌ  -  Giovanni BATTISTA BENEDETTI  -  Francesco PAOLO BONIFACIO  -  Luigi OGGIONI  -  Angelo DE MARCO  -  Ercole ROCCHETTI  -  Enzo CAPALOZZA  -  Vincenzo MICHELE TRIMARCHI  -  Vezio CRISAFULLI  -  Nicola REALE  -  Paolo ROSSI

 

Depositata in cancelleria il 26 giugno 1969.