Ordinanza n. 110 del 1969

 CONSULTA ONLINE 

 

ORDINANZA N. 110

ANNO 1969

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI

Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo MICHELE TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 317, secondo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, contenente il "testo delle leggi sui lavori pubblici", promosso con ordinanza emessa il 24 ottobre 1968 dal pretore di Barletta nel procedimento penale a carico di X.Y., iscritta al n. 21 del Registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 66 del 12 marzo 1969.

Udita nella camera di consiglio del 19 giugno 1969 la relazione del Giudice Francesco Paolo Bonifacio;

Ritenuto che l'ordinanza di rimessione propone una questione di legittimità costituzionale dell'art. 317, secondo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per violazione del principio di riserva di legge in materia penale;

che la parte privata non si é costituita innanzi a questa Corte né é intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri;

che il giudizio a quo ha ad oggetto contravvenzioni previste dal regolamento di polizia ferroviaria emanato con regio decreto 31 ottobre 1873, n. 1687;

che la rilevanza della proposta questione di legittimità costituzionale poggia sul presupposto che l'eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione legislativa impugnata comporterebbe la illegittimità e, quindi, la disapplicazione delle disposizioni del regolamento innanzi citato, in forza delle quali vennero elevate le imputazioni;

Considerato che con sentenza n. 73 del 1968 questa Corte, decidendo un'analoga questione di legittimità costituzionale concernente il citato art. 317 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F e sollevata nel corso di giudizi penali nei quali si doveva fare applicazione di disposizioni contenute nel predetto regolamento, ne ritenne la inammissibilità per difetto assoluto di rilevanza; che identica questione, sollevata da altri giudici, venne successivamente dichiarata manifestamente inammissibile;

che nel caso in esame valgono le stesse ragioni enunciate nella predetta sentenza e non sussistono né risultano proposti motivi che possano indurre ad una diversa decisione;

Visti l'art. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e l'art. 9, Comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 317, secondo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E, contenente il "testo delle leggi sui lavori pubblici", sollevata dall'ordinanza del pretore di Barletta in riferimento all'art. 25 della Costituzione.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1969.

Giuseppe BRANCA  -  Michele FRAGALI  -   Giuseppe CHIARELLI  -  Giuseppe VERZÌ  -  Giovanni BATTISTA BENEDETTI  -  Francesco PAOLO BONIFACIO  -  Luigi OGGIONI  -  Angelo DE MARCO  -  Ercole ROCCHETTI  -  Enzo CAPALOZZA  -  Vincenzo MICHELE TRIMARCHI  -  Vezio CRISAFULLI  -  Nicola REALE  -  Paolo ROSSI

 

Depositata in cancelleria il 26 giugno 1969.