SENTENZA N. 106
ANNO 1969
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA,
Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA
BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica 16 settembre 1951,
nn. 994 e 995, promosso con ordinanza emessa il 7 febbraio 1968 dal tribunale
di Cosenza nel procedimento civile vertente tra Mazza Gregorio e l'Opera per la
valorizzazione della Sila, iscritta al n. 41 del Registro ordinanze 1968 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 102 del 20 aprile 1968.
Visti gli atti di costituzione di
Mazza Gregorio e dell'Opera per la valorizzazione della Sila;
udita nell'udienza pubblica del 21
maggio 1969 la relazione del Giudice Luigi Oggioni;
uditi l'avv. Adriano Pallottino, per
Mazza Gregorio, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò,
per l'Opera Sila.
Ritenuto in fatto
Con citazione del 21 gennaio 1965
Mazza Gregorio conveniva avanti al tribunale di Cosenza l'Opera per la
valorizzazione della Sila, chiedendo, in linea principale, la condanna
dell'Ente alla restituzione in suo favore dei terreni espropriatigli per ha.
120,37,90 in territorio di Squillace e per ha. 580,53,74 in territorio di
Borgia, rispettivamente con i decreti del Presidente della Repubblica 16
settembre 1951, nn. 994 e 995, previa declaratoria nei modi di legge della
illegittimità costituzionale dei decreti stessi, per avere fatto riferimento,
ai fini della determinazione delle quote da espropriare, alle risultanze del
catasto in formazione, attivato nella zona soltanto il 1 agosto 1955, anziché
alle risultanze del catasto vigente al 15 novembre 1949, e ciò in violazione
dei limiti della delega di cui all'art. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230
(legge Sila).
Il tribunale, con ordinanza emessa
il 7 febbraio 1968, rilevava l'esattezza delle circostanze di fatto poste a
base dalla censura di illegittimità costituzionale, ed osservava che a norma
dell'art. 2 della citata legge n. 230 del 1950 e secondo la giurisprudenza
della Corte costituzionale, la determinazione della quota di scorporo si
sarebbe dovuta effettuare con riferimento alle risultanze catastali in atto al
15 novembre 1949, mentre l'adozione di criteri diversi e cioè il riferimento ai
dati del nuovo catasto, entrato in vigore nella zona il 1 agosto 1955,
importerebbe la violazione della delega legislativa di cui alla ripetuta legge
Sila.
Rimetteva pertanto gli atti alla
Corte costituzionale per le decisioni di competenza.
L'ordinanza, notificata il 23
febbraio 1968 e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento, é stata
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 20 aprile 1968.
Avanti alla Corte costituzionale si
é costituito il Mazza, rappresentato e difeso dall'avv. Adriano Pallottino, che
ha depositato le proprie deduzioni il 10 maggio 1968.
La difesa, richiamata la
giurisprudenza della Corte con cui sarebbe stata affermata la fondatezza della
tesi della illegittimità dei decreti di esproprio emanati in attuazione tanto
della legge Sila che della legge successiva 21 ottobre 1950, n. 841 (cosiddetta
legge stralcio) sulla base di dati diversi da quelli risultanti dal catasto in
vigore al 15 novembre 1949, fa tuttavia espressa menzione della recente sentenza n. 19 del
1968 con cui la Corte si sarebbe espressa in senso difforme, ammettendo che
per le espropriazioni disposte a mente della legge Sila sia da accertare la
consistenza effettiva dei terreni da espropriare alla data del 15 novembre
1949, indipendentemente da qualsiasi riferimento a risultanze catastali. Tale
ultimo precedente, tuttavia, non impedirebbe, secondo la difesa Mazza, di
tornare in argomento per illustrare aspetti della questione che non sarebbero
stati esaminati, e consiglierebbero una diversa conclusione.
In sostanza, la difesa osserva al
riguardo che la legge Sila porrebbe criteri differenziati, da un lato, per
quanto riguarda l'individuazione delle proprietà espropriabili, in quanto cioè
superiore alla superficie di 300 ha. e, dall'altro, per quanto concerne la
concreta formazione dei piani, la determinazione delle quote di scorporo e la
misura delle indennità di espropriazione. Mentre riguardo al primo di tali
elementi il criterio enunciato nella citata sentenza della Corte non sarebbe
discutibile, altrettanto non potrebbe dirsi invece rispetto alle ulteriori fasi
della procedura sopra indicata, in relazione alle quali il riferimento ai dati
catastali vigenti al 15 novembre 1949 assumerebbe invece un valore essenziale e
qualificante. Invero, lo stesso art. 7 della legge delega, nel fare
riferimento, ai fini della determinazione della indennità di esproprio, ai
valori stabiliti per l'applicazione dell'imposta straordinaria progressiva sul
patrimonio, di cui al testo unico 9 maggio 1950, n. 203. che pone appunto a
base dell'imposizione i dati catastali, attribuirebbe valore determinante a
queste risultanze e richiederebbe quindi che, ai fini della formazione del
piano particolareggiato di esproprio, nel quale debbono includersi elementi di
natura catastale, come la classe ed il tipo dei terreni prescelti, nonché i
valori relativi, si debba necessariamente tenere conto delle risultanze
catastali vigenti alla data del 15 novembre 1949.
L'esattezza di tale conclusione
risulterebbe anche, per via analogica, dalla disciplina dettata dalla
successiva legge di riforma 21 ottobre 1950, n. 841, che appunto per effetto
del richiamo al reddito dominicale si riferirebbe nell'art. 4 nel modo più
preciso ai dati catastali in vigore alla data del 15 novembre 1949.
Se potessero disattendersi le
riferite conclusioni, e dovesse quindi ammettersi ogni libertà del legislatore
delegato per la determinazione dei terreni da espropriare, secondo la difesa,
la illegittimità si estenderebbe comunque alla stessa legge delega, per
violazione dell'art. 76 della Costituzione.
Da quanto premesso, aggiunge infine
la difesa del Mazza, emergerebbe altresì l'interesse di questi
"presumibilmente e verosimilmente leso", per la inesatta
determinazione della quota di scorporo, ad ottenere la dichiarazione di
illegittimità dei provvedimenti impugnati.
L'Opera per la valorizzazione della
Sila, in persona del presidente pro
tempore, si é costituita in giudizio rappresentata e difesa dall'Avvocatura
generale dello Stato, che ha depositato le proprie deduzioni l'8 maggio 1968.
L'Avvocatura dello Stato osserva che
il Mazza ha omesso di chiarire se in base al vecchio catasto egli risultasse
proprietario di meno di 300 ha. di terreno e quindi esente dall'esproprio, a
norma dell'art. 2 della legge Sila. Ciò farebbe ritenere probabile che egli,
anche secondo quei dati, avrebbe potuto risultare proprietario di una
superficie maggiore del limite suddetto, nel qual caso non avrebbe avuto motivo
di dolersi del metodo adottato dall'Ente, perché la legge non comporterebbe
l'obbligo del riferimento catastale per l'accertamento del limite subbiettivo
dei 300 ha., ma dispone che questo accertamento debba farsi in riferimento
all'effettiva consistenza dei terreni posseduti al 15 novembre 1949.
L'Avvocatura conclude chiedendo
dichiararsi infondata la questione.
La difesa del Mazza ha depositato,
nei termini, una me moria illustrativa con cui ribadisce le tesi già svolte,
inoltre assumendo che nel caso in esame non é in discussione la
assoggettabilità allo scorporo dei beni espropriati, ma solo il metodo di
accertamento concreto della quota espropriabile. Insiste pertanto nelle già
rassegnate conclusioni.
Considerato in diritto
1. - La questione di legittimità
costituzionale dei suindicati decreti del Presidente della Repubblica é
sollevata dal tribunale di Cosenza, in relazione agli artt. 2-5 della legge 12
maggio 1950, n. 230 (che ha assoggettato ad esproprio terreni di proprietà
privata a scopo di colonizzazione dell'altopiano della Sila ed ha delegato al
Governo la formazione dei conseguenziali provvedimenti esecutivi) per
violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione riguardanti l'esercizio della
funzione legislativa delegata.
Secondo l'ordinanza, l'illegittimità
dei decreti é prospettata sotto il profilo che, avendo la legge delegante
prescritto, all'art. 2, come unico ed insostituibile criterio direttivo per la
determinazione delle quote di scorporo quello del puntuale riferimento alle
risultanze catastali in atto al 15 novembre 1949, il diverso criterio adottato
nei decreti delegati con riferimento a dati di formazione successiva, parrebbe
costituire violazione del precetto costituzionale che esige corrispondenza
assoluta ai principi della delega.
2. - La questione non é fondata.
L'unicità del sistema di accertamento, che costituisce premessa di base su cui
poggia la motivazione dell'ordinanza, non trova alcun riscontro nel testo della
legge n. 230 del 1950 ed é la stessa relazione ministeriale al Senato a
spiegare la esclusione dal riferimento al reddito catastale in atto al 1949
"data la vetustà del catasto stesso nel territorio considerato".
Né ha valore, di fronte a tanto
chiare indicazioni, l'argomento addotto nella "memoria" presentata
dalla difesa Mazza, in riferimento all'art. 7 della citata legge secondo cui,
per la commisurazione dell'indennità di espropriazione, valgono i criteri di
valore adottati per l'applicazione dell'imposta straordinaria sul patrimonio
(testo unico 9 maggio 1950, n. 203) calcolabili sul reddito dominicale, desunto
dai dati catastali.
La norma contenuta nell'art. 7 ha un
suo particolare significato, strettamente connesso al calcolo dell'indennità di
esproprio, calcolo che si é voluto stabilire con metodo discrezionale ed
autonomo, informato a valutazione comparativa degli interessi da tutelare, come
ha avuto occasione di precisare in proposito questa Corte con sentenza 13 maggio 1957 n. 61.
Altro motivo, dedotto per sostenere
la fondatezza della questione, attiene al confronto ed all'armonizzazione tra
il disposto già citato dell'art. 2 della legge n. 230 del 1950 sulla
colonizzazione dell'altopiano della Sila e l'art. 4 della successiva legge 21
ottobre dello stesso anno n. 841 contenente norme per l'espropriazione in
genere di terreni a favore dei contadini, che ha fatto testuale riferimento,
per la determinazione delle quote da espropriare, al reddito dominicale
desumibile dalle tavole catastali.
Il motivo così addotto non é,
tuttavia, congruo, in quanto i campi di operatività delle due leggi sono diversi
e diversi i sistemi adottati. Il sistema della "legge Sila" é
particolare a quel territorio e, per determinare la superficie dei terreni da
espropriare al di là della quota intangibile dei trecento ettari, si riferisce
alla superficie effettiva nella sua reale consistenza, senza imporre alcun
collegamento con le risultanze del reddito dominicale. Perciò, una volta
accertata la condizione essenziale del superamento del limite dei trecento
ettari, resta affidata all'apprezzamento dell'ente espropriante la scelta del
mezzo reputato più idoneo per conseguire lo scopo di determinare la quantità
espropriabile, al contrario di quanto, ad altri effetti, dispone la successiva
legge n. 841.
La giurisprudenza di questa Corte, dopo avere proceduto con sentenze recenti (n. 19 del 1968
e n. 70 del 1969) alla puntualizzazione dell'esposto
criterio direttivo, é in questo senso. In difetto di nuove e valide
argomentazioni in contrario, detta giurisprudenza va confermata per la
situazione in esame, nella quale, oltre a non essere in questione la condizione
dell'eccedenza dei limiti dei trecento ettari (ammessa implicitamente
nell'ordinanza e riconosciuta dalla parte privata) la determinazione della
quota da espropriare ben poteva essere non coattivamente riportata ai dati
catastali del 1949 ma desumibile - aliunde
- con libertà di ricerca e di apprezzamento.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica 16
settembre 1951, nn. 994 e 995, proposta dal tribunale di Cosenza, con ordinanza
7 febbraio 1968 in relazione agli artt. 2 e 5 della legge 12 maggio 1950, n.
230, avente per oggetto "Provvedimenti per la colonizzazione
dell'altopiano della Sila e dei territori jonici contermini", e in
riferimento agli articoli 76 e 77 della Costituzione.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno
1969.
Giuseppe BRANCA -
Michele FRAGALI - Giuseppe CHIARELLI -
Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA BENEDETTI -
Francesco PAOLO BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO -
Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE
Depositata in cancelleria il 26
giugno 1969.