SENTENZA N. 98
ANNO 1969
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA,
Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA
BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale dell'art. 38, primo comma, seconda parte, del contratto
collettivo nazionale 3 gennaio 1939, tuttora in vigore ex art. 43 del decreto
legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, e dell'art. 36 del regio
decreto 20 dicembre 1932, n. 1705 (disciplina del trattamento di malattia degli
operai dell'industria e degli addetti al commercio), promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 17 gennaio
1968 dal Tribunale di Vercelli nel procedimento civile vertente tra l'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro le malattie e il fallimento della ditta
Ferriere di Crescentino, iscritta al n. 32 del Registro ordinanze 1968 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 84 del 30 marzo 1968;
2) ordinanza emessa il 26 novembre
1968 dalla Corte d'appello di Catanzaro nel procedimento civile vertente tra la
ditta Giuseppe Gatto e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le
malattie, iscritta al n. 12 del Registro ordinanze 1969 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52 del 26 febbraio 1969.
Visti gli atti di costituzione
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e d'intervento
del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 7
maggio 1969 la relazione del Giudice Enzo Capalozza;
uditi l'avv. Arturo Carlo Jemolo,
per l'I.N.A.M., ed il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,
per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di una procedura
fallimentare nei confronti della ditta Ferriere di Crescentino, pendente
dinanzi al Tribunale di Vercelli, quella sede provinciale dell'Istituto
nazionale assicurazioni contro le malattie - I.N.A.M. - chiedeva al giudice
delegato l'ammissione tardiva, in via privilegiata, di un credito ammontante a
lire 119.777, per diritti di rivalsa, risultanti da estratti conti del 3
dicembre 1964 e del 21 marzo 1966.
Con ordinanza del 17 gennaio 1968,
il Tribunale ha sollevato, d'ufficio, in riferimento all'art. 3, primo comma,
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, primo
comma, seconda parte, del contratto collettivo nazionale 3 gennaio 1939 sulla
disciplina del trattamento di malattia degli operai dell'industria - tuttora
vigente per l'art. 43 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944,
n. 369 - nel presupposto che la denunziata disposizione, in forza di tale
decreto luogotenenziale, abbia acquistato valore di legge formale.
Osserva al riguardo il Tribunale
ridetto che, alla stregua di quanto risulterebbe implicitamente dal pacifico
orientamento della dottrina e della giurisprudenza, nonché, incidentalmente, da
alcune sentenze di questa Corte, oltre che dalla stessa dizione adottata nel
citato decreto luogotenenziale, le norme da questo mantenute in vigore, al pari
delle altre norme corporative nel cessato ordinamento, pur essendo di diritto
oggettivo valide erga omnes, non
avrebbero valore di legge formale, bensì sarebbero subordinate alle norme di
legge ed a quelle regolamentari.
Il giudice ordinario, di
conseguenza, dovrebbe accertare egli stesso la sussistenza della dedotta
incostituzionalità, in riferimento agli artt. 3 e 23 della Costituzione, in
quanto la disposizione denunziata prevede il diritto dell'Istituto di
rivalersi, sul datore di lavoro inadempiente o moroso nel pagamento dei
contributi, del costo delle prestazioni corrisposte, congiuntamente al pagamento
dei contributi arretrati, gravati dagli interessi di mora.
Deduce, per altro, il tribunale che
la Cassazione, con sentenza 10 agosto 1966, n. 2186, nel respingere l'eccezione
di incostituzionalità della norma, si sarebbe espressa nel senso che l'art. 43
del citato decreto legge luogotenenziale avrebbe conferito "vigore di
legge ai contratti collettivi vigenti prima dello scioglimento dell'ordinamento
sindacale corporativo", con la conseguente sopravvenuta efficacia di legge
del contratto de quo.
In accoglimento di questa tesi, il
Tribunale ravvisa la non manifesta infondatezza della questione sollevata in
riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, per palese
irragionevolezza del trattamento differenziato tra datori di lavoro che versino
tempestivamente i contributi e datori di lavoro morosi, tenuti a corrispondere
all'Istituto, oltre ai contributi gravati degli interessi di mora, anche il
costo delle prestazioni assicurative.
L'ordinanza, ritualmente notificata
e comunicata, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 30 marzo
1968. Nel giudizio innanzi a questa Corte si é costituito l'I.N.A.M. con
deduzioni depositate il 17 aprile 1968.
Il Presidente del Consiglio,
rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, é intervenuto con
atto depositato l'11 aprile 1968.
Entrambe le parti chiedono che la
questione sia dichiarata non fondata.
La difesa dell'I.N.A.M. premette che
la materia della inadempienza e della mora dei datori di lavoro é ora regolata
dall'art. 3 della legge 24 ottobre 1966, n. 934, e che la questione che forma
oggetto dell'ordinanza ha rilievo solo per il periodo anteriore all'entrata in
vigore di tale legge. Osserva, poi, che la denunziata disposizione sul
trattamento degli inadempimenti fu accettata dai datori di lavoro con
l'approvazione del contratto collettivo: la tesi che questo contratto, con il
suo mantenimento in vigore, sia stato elevato a legge formale dal decreto legge
luogotenenziale n. 369 del 1944, non troverebbe suffragio nella richiamata sentenza
della Cassazione.
Sulla dedotta violazione, precisa
che essa riguarderebbe unicamente la pretesa irragionevolezza del diverso
trattamento tra la categoria dei datori di lavoro che versano tempestivamente i
contributi e quella dei datori di lavoro morosi; ogni altra considerazione
dell'ordinanza di rimessione sarebbe diretta a dimostrare la particolare
severità del trattamento fatto a questa seconda categoria e, risolvendosi in
una critica alla legge, esulerebbe dall'ambito di un sindacato di costituzionalità.
A sostegno delle sue conclusioni, la
difesa dell'Istituto deduce la obiettiva diversità di situazioni fra le due
categorie; richiama la giurisprudenza di questa Corte sul principio di
eguaglianza e sulla necessità del puntuale versamento dei contributi; ed
accenna, infine, agli argomenti posti a sostegno della sentenza della
Cassazione disattesa dal tribunale.
L'Avvocatura generale dello Stato,
nel chiedere che la questione sia dichiarata non fondata, assume la natura
mista - sanzionatoria e risarcitoria - del diritto di rivalsa, il quale, alla
stregua del sistema adottato, non sarebbe sfornito di una sua precisa e
concreta giustificazione. Infatti, le omissioni e i ritardi nel versamento dei
contributi sono colpiti da una lieve sanzione penale e da una sanzione civile,
in misura assai modesta, consistente nell'addebito dei soli interessi.
L'Avvocatura generale ricorda, da
ultimo, la procedura che consente la composizione amministrativa, per
sottolineare il carattere sanzionatorio del diritto di rivalsa, di cui
sostiene, altresì, la natura risarcitoria, al pari del duplice carattere -
sanzionatorio e risarcitorio - riconosciuto, con la sentenza di questa Corte n. 76 del 1966,
alla "somma aggiunta" dovuta all'I.N.P.S., unitamente agli interessi
di mora e ai contributi omessi.
La difesa dell'I.N.A.M., in una
breve memoria depositata il 21 aprile 1969, deduce l'inammissibilità della
questione, richiamando le sentenze n. 1 del
1963 e n. 76
del 1969 della Corte costituzionale.
2. - Un'analoga questione di
legittimità costituzionale circa la stessa disposizione del suindicato
contratto collettivo, nonché dell'art. 36 del regio decreto 20 dicembre 1932,
n. 1705, contenente una norma sostanzialmente identica, é stata sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Corte d'appello di
Catanzaro, con ordinanza del 26 novembre 1968, nel corso di un giudizio di
opposizione a decreto ingiuntivo emesso per diritti di rivalsa a favore della
sede provinciale di Cosenza dell'I.N.A.M. contro la ditta Gatto Giuseppe.
La non manifesta infondatezza della
questione viene, in sostanza, motivata come nella precedente ordinanza di
rimessione del tribunale di Vercelli.
L'ordinanza, ritualmente notificata
e comunicata, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 26 febbraio
1969.
Nel giudizio dinanzi a questa Corte
si é costituito soltanto l'I.N.A.M. con deduzioni depositate il 6 febbraio
1969; nelle quali si sviluppano, fra l'altro, le argomentazioni svolte nel
giudizio promosso con l'ordinanza 17 gennaio 1968 del tribunale di Vercelli e
si chiede che la questione sia dichiarata infondata.
Da parte della difesa dell'Istituto,
si sostiene, in particolare, che l'entità delle evasioni contributive sarebbe
maggiore di quella attuale, se sanzioni di una certa gravità non scoraggiassero
l'imprenditore dall'omettere o ritardare il versamento dei contributi.
Sulla predetta disparità, che sembra
essere adombrata nell'ordinanza, tra datori di lavori inadempienti, i cui
dipendenti non si ammalino, e quelli, invece, i cui dipendenti contraggano una
malattia dalla quale consegua il diritto di rivalsa dell'I.N.A.M., si deduce
essere ovvio che il rimborso vada commisurato alle spese sopportate. Si nega
pure che l'Istituto, quando abbia ricevuto i contributi arretrati e gli
interessi di mora, venga a trovarsi in una situazione identica a quella
conseguente al tempestivo versamento dei contributi. Al riguardo, si osserva
che non può ravvisarsi eguaglianza di posizione tra chi rispetta la legge e chi
vi disobbedisce; si fa richiamo agli argomenti della sentenza n. 76 del
1966 di questa Corte sulla "somma aggiunta" dovuta all'I.N.P.S.;
si esclude la pretesa violazione dell'art. 53 della Costituzione, che non
sarebbe invocabile nel caso del diritto di rivalsa, stante la sua natura
sanzionatoria e risarcitoria.
Considerato in diritto
1. - Le due cause, unitamente
trattate, hanno per oggetto un'analoga questione di legittimità costituzionale
e vanno perciò decise con unica sentenza.
2. - Un'analoga questione di
legittimità costituzionale circa la stessa disposizione del suindicato
contratto collettivo, nonché dell'art.36 del regio decreto 20 dicembre 1932,
n.1705, contenente una norma sostanzialmente identica, é stata sollevata, in riferimento
agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Catanzaro, con
ordinanza del 26 novembre 1968, nel corso di un giudizio di opposizione a
decreto ingiuntivo emesso per diritti di rivalsa a favore della sede
provinciale di Cosenza dell'I.N.A.M. contro la ditta Gatto Giuseppe.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili le questioni
di legittimità costituzionale sollevate con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio
1969.
Giuseppe BRANCA - Michele
FRAGALI - Giuseppe CHIARELLI
- Giuseppe VERZÌ -
Giovanni BATTISTA BENEDETTI
- Francesco PAOLO BONIFACIO -
Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI -
Enzo CAPALOZZA - Vincenzo MICHELE TRIMARCHI - Vezio
CRISAFULLI - Nicola REALE
Depositata in cancelleria il 10
giugno 1969.