ORDINANZA N. 95
ANNO 1969
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA,
Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA
BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. ENZO CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, n.
868, nella parte in cui rende obbligatorio erga
omnes l'art. 12 del contratto collettivo di lavoro 1 ottobre 1959 per gli
operai dipendenti dalle imprese delle industrie edilizia e affini della
provincia di Macerata, promosso con ordinanza emessa il 9 ottobre 1968 dal
pretore di Recanati nel procedimento penale a carico di Caminonni Giuseppe, iscritta
al n. 264 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 25 del 29 gennaio 1969.
Udita nella camera di consiglio
dell'8 maggio 1969 la relazione del Presidente;
Ritenuto che con ordinanza 9 ottobre
1968, pronunciata nel corso del procedimento penale contro Caminonni Giuseppe,
il pretore di Recanati ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961,
n. 868, per la parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 12 del contratto collettivo 1 ottobre 1959,
integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, da
valere per gli operai dipendenti dalle imprese delle industrie edilizia e
affini della provincia di Macerata, in riferimento agli artt. 76 e 77, primo
comma, della Costituzione;
che nel giudizio avanti la Corte
costituzionale nessuno si é costituito;
Considerato che dopo la pronuncia
dell'ordinanza di rimessione, con sentenza n. 33 del 27 febbraio 1969, questa Corte ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale della norma suddetta, che era stata impugnata
anche da altro giudice;
che, per effetto di tale sentenza,
l'indicata norma ha cessato di avere efficacia (art. 136, Cost.);
Visti gli artt. 26, comma secondo, e
29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle norme
integrative per i giudizi davanti a questa Corte;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza
della questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, n. 868, per la parte in cui
rende obbligatorio erga omnes l'art.
12 del contratto collettivo 10 ottobre 1959 (integrativo del contratto
collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, da valere per gli operai
dipendenti dalle imprese delle industrie edilizia e affini della provincia di
Macerata) promossa, con ordinanza 9 ottobre 1968 del pretore di Recanati, in
riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, in
camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, l'8 maggio 1969.
Giuseppe BRANCA -
Michele FRAGALI - Giuseppe CHIARELLI -
Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA BENEDETTI -
Francesco PAOLO BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO -
Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE
Depositata in cancelleria il 14
maggio 1969.