Ordinanza n. 93 del 1969
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ORDINANZA N. 93

ANNO 1969

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI

Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo MICHELE TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, sulle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità, promosso con ordinanza emessa il 5 novembre 1968 dal pretore di Firenze nel procedimento penale a carico di Cecconi Romano, iscritta al n. 7 del Registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52 del 26 febbraio 1969.

Udita nella camera di consiglio dell'8 maggio 1969 la relazione del Giudice Angelo De Marco.

Ritenuto che con l'ordinanza 5 novembre 1968 il pretore di Firenze ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nella parte in cui dispone "possono essere diffidati dal Questore" e di ogni altra conseguenziale questione sulla stessa legge (in particolare l'art. 9) in relazione agli artt. 3, primo comma, e 13, secondo comma, della Costituzione;

che non vi é stata costituzione di parti;

Considerato che la stessa questione di legittimità costituzionale, sollevata dallo stesso pretore di Firenze con ordinanza 20 luglio 1967, nel procedimento penale a carico del medesimo imputato Romano Cecconi, é stata dichiarata non fondata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 32 del 27 febbraio 1969;

che non sono stati addotti né sussistono nuovi motivi che possano indurre a discostarsi dalla predetta decisione;

Visti l'art. 26, secondo comma, della legge n. 87 del 1953 e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, sulle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 13, secondo comma, della Costituzione, sollevata dal pretore di Firenze con l'ordinanza 5 novembre 1968.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1969.

Giuseppe BRANCA  -  Michele FRAGALI  -   Giuseppe CHIARELLI  -  Giuseppe VERZÌ  -  Giovanni BATTISTA BENEDETTI  -  Francesco PAOLO BONIFACIO  -  Luigi OGGIONI  -  Angelo DE MARCO  -  Ercole ROCCHETTI  -  Enzo CAPALOZZA  -  Vincenzo MICHELE TRIMARCHI  -  Vezio CRISAFULLI  -  Nicola REALE

 

Depositata in cancelleria il 14 maggio 1969.