ORDINANZA N. 92
ANNO 1969
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA,
Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA
BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 14 aprile 1956, n. 307,
e dell'art. 5, terzo comma, della legge 31 dicembre 1961, n. 1443, promossi come
appresso:
1) ordinanza 2 maggio 1968
(pervenuta il 21 dicembre 1968) del tribunale di Pescara nel procedimento
civile vertente tra la C.I.E. Compagnia impianti elettrici s.p.a. e l'I.N.A.M.
- Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie - iscritta al n.
273 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 38 del 12 febbraio 1969;
2) ordinanza 16 ottobre 1968 del
tribunale di Brescia nel procedimento civile vertente tra Fasolini Benito e l'I.N.A.M.
iscritta al n. 18 del Registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n.52 del 26 febbraio 1969.
Udita nella camera di consiglio
dell'8 maggio 1969 la relazione del Giudice Michele Fragali.
Ritenuto che in ambedue le ordinanze
suddette si é proposta, in modo identico, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 14 aprile 1956, n. 307,
e dell'art. 5, terzo comma, della legge 31 dicembre 1961, n. 1443, perché, in
violazione degli artt. 23 e 76 della Costituzione, non determinano il criterio
cui deve attenersi il potere esecutivo nel fissare la misura dei contributi e
delle addizionali dovuti per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie;
che pertanto i giudizi possono
essere riuniti e decisi con unico provvedimento;
che nessuna delle patti si é
costituita in giudizio.
Considerato che questa Corte, con la
sentenza n. 21 del 13 febbraio 1969, ha già dichiarato non fondata la
stessa questione di legittimità costituzionale;
che non si adducono né sussistono
nuovi motivi perché si sia indotti a modificare la predetta decisione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, e
29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme
integrative per i giudizi davanti a questa Corte;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza
della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della
legge 14 aprile 1956, n. 307, e dell'art. 5, terzo comma, della legge 31
dicembre 1961, n. 1443, proposta, in riferimento agli articoli 23 e 76 della
Costituzione, dal tribunale di Pescara con ordinanza 2 maggio 1968 e dal
tribunale di Brescia con ordinanza 16 ottobre 1968.
Così deciso in Roma, in
camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, l'8 maggio 1969.
Giuseppe BRANCA -
Michele FRAGALI - Giuseppe CHIARELLI -
Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA BENEDETTI -
Francesco PAOLO BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO -
Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI
Depositata in cancelleria il 14
maggio 1969.