ORDINANZA N. 91
ANNO 1969
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA,
Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA
BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vezio CRISAFULLI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n.
1798 (norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori panettieri
dipendenti dalle imprese di panificazione), promosso con ordinanza emessa il 9
marzo 1967 dalla Corte di appello di Torino nel procedimento civile vertente
tra Benso Margherita e Del Tito Alfredo, iscritta al n. 225 del Registro
ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 295
del 25 novembre 1967.
Visti gli atti d'intervento del
Presidente del Consiglio dei Ministri e di costituzione di Del Tito Alfredo;
udita nell'udienza pubblica del 23
aprile 1969 la relazione del Giudice Giuseppe Chiarelli;
uditi l'avvocato Luciano Ventura,
per Del Tito, e il sostituto avvocato generale dello Stato Giovanni Albisinni,
per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuta l'opportunità, ai fini
della decisione del giudizio, di prendere visione dei seguenti documenti:
elenco e copia dei contratti collettivi provinciali integrativi del
"Contratto collettivo nazionale di lavoro 26 luglio 1956 per gli operai
dipendenti dalle aziende di panificazione".
Ritenuta altresì l'opportunità di
acquisire i seguenti dati: se risulta al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale e ai suoi uffici periferici che le norme di cui al precitato
"Contratto collettivo nazionale di lavoro" hanno trovato applicazione
nei contratti individuali di lavoro, prima dell'entrata in vigore del decreto
del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n. 1798.
Visti gli artt. 13 della legge 11
marzo 1953, n. 87, e 12 delle Norme integrative 16 marzo 1956 per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
sospende di decidere sulla questione
di legittimità costituzionale, che resta salva e impregiudicata;
ordina che i documenti e i dati;
sopra indicati siano trasmessi a questa Corte, a cura del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale, entro novanta giorni dalla comunicazione della
presente ordinanza.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1969.
Giuseppe BRANCA -
Michele FRAGALI - Giuseppe CHIARELLI -
Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA BENEDETTI -
Francesco PAOLO BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO -
Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI
Depositata in cancelleria il 14
maggio 1969.