ORDINANZA N. 90
ANNO 1969
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA,
Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA
BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vezio CRISAFULLI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell'art. 98 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269 (legge
sull'imposta di registro), promosso con ordinanza emessa il 25 gennaio 1968 dal
pretore di Bergamo nel procedimento civile vertente tra Luchsinger Giusto,
Foresti Arturo e Sergio e la Società Termotecnica Orobica, iscritta al n. 29
del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 102 del 20 aprile 1968.
Visto l'atto di intervento del
Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 23
aprile 1969 la relazione del Giudice Michele Fragali;
udito il sostituto avvocato generale
dello Stato Luciano Tracanna, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto che nel corso del giudizio
di opposizione avverso un ordine di pagamento ottenuto dalla Termotecnica
Orobica ai sensi dell'art.98 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, nei
confronti del Luchsinger e dei Foresti per conseguire il rimborso di imposta di
registro corrisposta su fatture relative a rapporti intercorsi fra le parti, il
pretore propose questione di legittimità costituzionale del predetto art. 98 in
riferimento all'art. 24 della Costituzione;
che l'ordinanza é stata notificata e
comunicata come per
legge;
che nel giudizio davanti a questa
Corte si é costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale ha
chiesto dichiararsi la non fondatezza della questione proposta, ma
preliminarmente rinviarsi gli atti al giudice a quo per il riesame del
requisito della rilevanza della questione stessa; e, nella memoria
successivamente; presentata, ha insistito in tali conclusioni.
Considerato che l'ordinanza del
pretore di Bergamo non ha espresso alcun giudizio sulla rilevanza nella causa
della questione di legittimità in essa prospettata;
che a tal uopo era necessario
accertare l'applicabilità alla fattispecie del procedimento previsto dall'art.
98 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, versandosi in una controversia
riguardante non un responsabile d'imposta, ma un coobbligato.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al
pretore di Bergamo.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1969.
Giuseppe BRANCA -
Michele FRAGALI - Costantino MORTATI -
Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA BENEDETTI -
Francesco PAOLO BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO -
Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vezio CRISAFULLI
Depositata in cancelleria il 14 maggio
1969.