SENTENZA N. 88
ANNO 1969
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori
Giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA,
Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA
BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vezio CRISAFULLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale degli artt. 188, 189 e 19l del regio decreto 24 febbraio 1938,
n. 329 (testo unico delle disposizioni sul reclutamento dell'esercito),
promosso con ordinanza emessa l'11 novembre 1967 dal pretore di Sassari nel
procedimento penale a carico di Calzaghe Salvatore, iscritta al n. 278 del
Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 24 del 27 gennaio 1968.
Visto l'atto d'intervento del
Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 23
aprile 1969 la relazione del Giudice Vezio Crisafulli;
udito il sostituto avvocato generale
dello Stato Francesco Agrò, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un procedimento
penale a carico di Calzaghe Salvatore, il pretore di Sassari con ordinanza
emessa l'11 novembre
Nell'ordinanza non é cenno della
rilevanza della questione proposta, né risultano chiariti gli aspetti di non
manifesta infondatezza di essa.
Dal fascicolo di causa si evince,
peraltro, che il Calzaghe era stato rinviato a giudizio, su rapporto del
presidente del Consiglio di leva di Cagliari, per rispondere del reato previsto
dall'art. 189 del R.D. n. 329 del 1938, citato, "per non essersi
presentato nel giorno fissato per l'esame personale ed essere, quindi, rimasto
renitente alla leva". La difesa dell'imputato con un intervento nel corso
del pubblico dibattimento e con una breve memoria scritta aveva eccepito che le
norme oggetto della questione di legittimità costituzionale consentono al Consiglio
di leva di annullare la dichiarazione di renitenza valutando anche gli aspetti
di "buona fede" del renitente, con una discrezionalità che,
estendendosi anche all'eventuale ignoranza della legge penale, non sarebbe
soggetta ai limiti che incontra il giudice ordinario ed in ogni caso rimarrebbe
sottratta ad ogni garanzia circa la loro osservanza. Di qui la prospettata
questione di legittimità costituzionale per contrasto sia rispetto al principio
di eguaglianza nei confronti degli altri renitenti denunziati all'autorità
giudiziaria, sia rispetto al principio della obbligatorietà del promuovimento
dell'azione penale da parte del pubblico ministero, che verrebbe in alcuni casi
ad essere definitivamente preclusa dalla decisione amministrativa del Consiglio
di leva.
L'ordinanza, ritualmente comunicata
e notificata, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 27 gennaio
1968.
2. - É intervenuto in giudizio il
Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
dello Stato, con atto depositato il 13 febbraio 1968, chiedendo che la
questione così proposta sia dichiarata inammissibile, o comunque infondata.
Premesso che il testo unico del 1938
é stato abrogato e che le disposizioni oggetto di impugnazione risultano oggi
sostituite da quelle di cui agli artt. 137 e seguenti del D.P.R. 14 febbraio
1964, n.
Nel merito, l'Avvocatura sostiene
che la revoca della dichiarazione di renitenza, operata dal Consiglio e dalla
Commissione mobile di leva non contrasterebbe con il principio di eguaglianza,
in quanto essa va effettuata nel pieno rispetto della legge e delle norme
regolamentari e quindi nei casi obiettivamente previsti e regolati
dall'ordinamento, non già in base a criteri arbitrari e tali da consentire
discriminazioni di natura soggettiva. Detta revoca, disposta sulla base di
precise norme giuridiche da parte dell'organo competente in sede
amministrativa, non contrasterebbe neppure con il principio della
obbligatorietà dell'azione penale, in quanto farebbe venir meno il presupposto
del reato.
3. - Alla pubblica udienza la difesa
dello Stato ha insistito nelle conclusioni come sopra formulate.
Considerato in diritto
L'ordinanza del pretore di Sassari
denuncia genericamente, senza alcuna motivazione, né quanto alla non manifesta
infondatezza né quanto alla rilevanza della questione, gli artt. 188, 189 e 191
del regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, testo unico sul reclutamento: poi
sostituito peraltro, come osservato esattamente dall'Avvocatura dello Stato,
dal nuovo testo unico delegato (D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237), con effetto a
decorrere dalla chiamata alla leva della classe successiva a quella
presentatasi nell'anno di entrata in vigore del decreto stesso (1964).
L'ordinanza risulta adottata dal
pretore in accoglimento di eccezione sollevata dalla difesa dell'imputato e,
nell'assenza di motivazione, deve ritenersi abbia fatta propria tale eccezione,
la quale; come si evince dagli atti di causa, aveva riferimento alla facoltà,
riconosciuta al Consiglio di leva dal secondo comma dell'art. 188 del T.U. del
1938 (ora terzo comma del corrispondente art. 137 del T.U. del 1964), di
"annullare" la dichiarazione di renitenza "nei casi e nei limiti
previsti dal regolamento".
Più particolarmente, la questione
sollevata ha specifico riguardo alla ipotesi di cui alla lettera c dell'art.
1074 di detto regolamento approvato con R.D. 3 aprile 1942, n. 1133, tuttora
applicabile a norma dell'art. 158 del già menzionato decreto del Presidente
della Repubblica del 1964.
Una siffatta facoltà del Consiglio
di leva, dal cui esercizio dipenderebbe il promuovimento dell'azione penale,
contrasterebbe, secondo l'assunto, con il principio di eguaglianza di tutti i
cittadini dinanzi alla legge e con il principio dell'obbligatorietà dell'azione
penale (artt. 3 e 112 della Costituzione).
Ma é palese la irrilevanza della
questione, poiché, comunque la si dovesse decidere, nessuna conseguenza ne
deriverebbe sul procedimento penale in corso nei confronti di chi sia imputato
di renitenza alla leva per essere stato già denunciato come tale all'autorità
giudiziaria. Ché anzi, perfino ove l'intera disciplina dei poteri dei Consigli
di leva in ordine alla denuncia dei renitenti fosse, in ipotesi, dichiarata
incostituzionale, non soltanto permarrebbe il reato, ma ne risulterebbe confermato
e ne sarebbe reso ancor più rigoroso il dovere di rapporto, gravante sui
Consigli di leva, come su ogni altro pubblico ufficiale, a norma dell'art. 2,
secondo comma, del Codice di procedura penale.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara inammissibile la questione
di legittimità costituzionale degli artt. 188, 189 e 191 del regio decreto 24
febbraio 1938, n. 329, testo unico sul reclutamento dell'esercito, sollevata
dal pretore di Sassari con l'ordinanza di cui in epigrafe in riferimento agli
artt. 3 e 112 della Costituzione.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8
maggio 1969.
Aldo
SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI -
Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA
BENEDETTI - Francesco PAOLO BONIFACIO
- Luigi OGGIONI -
Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA -
Vincenzo MICHELE TRIMARCHI
- Vezio CRISAFULLI
Depositata in cancelleria il 14
maggio 1969.