SENTENZA N. 86
ANNO 1969
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori
Giudici:
Prof. Aldo SANDULLI,
Presidente
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA
BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI
Prof. VEZIO CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell'art. 1, capoverso della legge 6 ottobre 1962, n. 1493
(modifiche e interpretazioni di norme legislative in materia di agevolazioni
tributarie nel settore dell'edilizia), promosso con ordinanza emessa il 24
novembre 1967 dal tribunale di Terni nel procedimento civile vertente tra
Pierini Giulio ed altri ed il Comune di Terni, iscritta al n. 276 del Registro
ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24 del
27 gennaio 1968.
Visto l'atto d'intervento del
Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 20
marzo 1969 la relazione del Giudice Ercole Rocchetti;
udito il vice avvocato generale
dello Stato Dario Foligno, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto in fatto
Nel corso del procedimento civile
promosso da Pierini Giulio ed altri nei confronti del Comune di Terni, per
ottenere la restituzione delle somme da essi pagate a titolo di imposta sui
materiali da costruzione relativi alla parte di un edificio non destinata ad
abitazione, la difesa del Comune eccepiva la irripetibilità dell'imposta pagata
dagli attori, invocando il disposto dell'art. 1, capoverso, della legge 6
ottobre 1962, n. 1493, ai sensi del quale "restano salvi gli accertamenti
già effettuati e divenuti comunque definitivi, né si fa luogo alla restituzione
delle imposte già pagate".
Il tribunale di Terni con ordinanza
24 novembre
Sotto il profilo della rilevanza, il
tribunale osserva che la legge n. 1493 del 1962, sebbene abbia carattere
innovativo, trova applicazione nella fattispecie sottoposta al suo esame che
riguarda un rapporto in contestazione e perciò non ancora definito.
Alla stregua delle norme contenute
in quella legge, risulta, secondo il tribunale, che l'imposta percetta dal
Comune dovrebbe ritenersi non dovuta, ma che all'accoglimento della domanda di
ripetizione proposta dagli attori si oppone il disposto del citato art. 1,
capoverso, nella parte in cui stabilisce che non si fa luogo "alla
restituzione delle imposte già pagate".
Per quanto attiene alla non
manifesta infondatezza, il giudice a quo osserva che la norma denunciata
comporta una ingiustificata disparità di trattamento tra i contribuenti che
abbiano già pagato l'imposta e coloro che ancora non l'abbiano fatto; in quanto
la differenza tra le due situazioni viene fatta dipendere da una circostanza
priva di rilievo giuridico, quale il minore o maggiore intervallo di tempo
intercorso tra il provvedimento di imposizione tributaria e la emanazione della
legge di esecuzione. Di qui la violazione del principio di eguaglianza, sancito
dall'art. 3 della Costituzione. Inoltre, secondo il tribunale di Terni, la
norma impugnata si pone in contrasto anche con l'art. 113 della Costituzione,
in quanto la sanzione della irripetibilità é tale da svuotare di ogni contenuto
la tutela che
L'ordinanza, regolarmente notificata
e comunicata, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 27 gennaio
1968.
Si é costituito in giudizio il
Presidente del Consiglio dei Ministri a mezzo della Avvocatura generale dello
Stato, con atto dell'intervento e deduzioni depositato il 16 febbraio 1968.
L'Avvocatura dello Stato osserva che
la questione di legittimità costituzionale proposta dal tribunale di Terni va
diversamente impostata a seconda che la norma impugnata venga considerata
interpretativa o innovatrice.
Nel primo caso nessuna questione di
costituzionalità può sorgere, in quanto la norma si limita a ribadire, in
conformità di un principio generale del nostro ordinamento, la intangibilità di
rapporti divenuti comunque definitivi ed é a ritenersi che in tal caso non
escluda il rimborso dei pagamenti già effettuati per rapporti che non siano
ancora divenuti tali.
Invece, nel caso in cui si ritenga
che la norma denunciata abbia carattere innovativo, l'Avvocatura ammette che il
rimborso non sia ammissibile in ogni caso, e che si profila perciò una
disparità tra il contribuente che, in base ad accertamento non definitivo,
abbia pagato prima dell'entrata in vigore della legge impugnata e il
contribuente che, non avendo ancora pagato il tributo, venga a godere delle
agevolazioni previste dalla legge. Tuttavia, l'Avvocatura afferma che ciò non
dà luogo ad una lesione del principio di eguaglianza, perché, di fronte a una
immutazione della normativa anteriore, il diverso trattamento si risolverebbe
in una mera ed inevitabile disparità di fatto.
L'Avvocatura infine esclude che la
norma denunciata violi l'art. 113 della Costituzione, perché essa non limita o
impedisce il diritto di difesa del contribuente contro gli atti della pubblica
amministrazione, dal momento che non incide in alcun modo sui rimedi
predisposti per la impugnabilità degli atti suddetti.
Pertanto l'Avvocatura conclude
chiedendo che
Considerato in diritto
Allo scopo di promuovere
l'incremento edilizio, e riparare così alla carenza di alloggi, particolarmente
grave dopo le distruzioni della guerra, la legge 2 luglio 1949, n. 408,
concedeva l'esenzione da varie imposte per le costruzioni di nuove "case
di abitazione, anche se comprendenti uffici e negozi" (art. 13). Dalla
terminologia usata, alquanto vaga ed imprecisa, nessun altro elemento emergeva
circa la proporzione da tenersi, ai fini dell'esenzione, tra i due tipi di
utilizzazione consentiti, oltre quello della prevalenza da assegnarsi alle
abitazioni, dovendo gli edifici costruendi avere, nel loro complesso, la natura
e la destinazione qualificante di a case" secondo la espressione usata nel
testo del citato art. 13.
In mancanza di più precise indicazioni
circa i criteri cui riferirsi per determinare tale prevalenza due
interpretazioni emersero, quella dell'amministrazione finanziaria che,
ispirandosi al disposto dell'anteriore norma dell'art. 7 della legge 11 luglio
1942, n. 843, riteneva doversi tale prevalenza desumere dal reddito dei locali
da accertarsi in sede fiscale, e quella della magistratura ordinaria, che si
riferiva al più concreto e certo elemento quantitativo tratto dai volumi delle
costruzioni.
Tale contrasto interpretativo accompagnò
in modo insanabile tutta l'applicazione della legge n. 408, seguitando a
permanere anche quando, scaduta col 31 dicembre
Quanto alla n. 408, il legislatore,
nell'intento evidente di dirimere quel contrasto interpretativo, emanò,
inserendola nella legge 6 ottobre 1962, n. 1493, che, per vari argomenti, si riferisce
al settore dell'edilizia, la disposizione contenuta nell'art. 1 con la quale si
precisava che "le agevolazioni fiscali previste per le case di abitazione
non di lusso dalle leggi 2 luglio 1949, n. 408" (e dalle altre successive
di proroga) "sono applicabili anche ai locali destinati ad uffici o negozi
quando, a questi ultimi, sia destinata una superficie non eccedente il quarto
di quella totale dei piani sopra terra".
La nuova norma, che era
accompagnata, nel capoverso dello stesso articolo, dalla disposizione con la
quale si stabiliva che restavano salvi gli accertamenti già effettuati e
divenuti comunque definitivi, né si faceva luogo alla restituzione delle
imposte già pagate, venne interpretata, sia in sede amministrativa che
giurisprudenziale, nel senso che la parte da assegnarsi agli uffici e negozi,
insieme considerati, e da valutarsi in base alla superficie, non dovesse
eccedere il quarto, perché la locuzione "questi ultimi" che,
grammaticalmente invero sembrava dover riguardare i soli negozi, venne invece
riferita ai negozi e agli uffici insieme.
Così considerata, la norma del 1962,
avente efficacia retroattiva perché volta a disciplinare fattispecie già
perfette al 31 dicembre 1959, sembrò una norma innovativa, come riducente,
dalla metà meno uno a un quarto, l'estensione degli anzidetti locali di uso
diverso dall'abitazione e come tale é stata ritenuta anche nell'ordinanza del
giudice a quo.
Il contenuto delle norme venne però
ulteriormente precisato attraverso la legge 2 dicembre 1967, n. 1212, il cui
unico articolo stabilisce che: "l'art. 1 della n. 1493 del 1962 deve
intendersi nel senso che le agevolazioni fiscali menzionate nell'articolo
stesso sono applicabili anche ai locali destinati ad uffici o negozi, quando ai
negozi sia destinata una superficie non eccedente il quarto di quella totale
dei piani sopra terra". Ed aggiunge ancora lo stesso articolo unico
anzidetto che, per le concessioni delle suddette agevolazioni, é pertanto
necessario e sufficiente che ricorrano, congiuntamente, le seguenti condizioni:
a) che almeno il 50 per cento più
uno della superficie totale dei piani sopra terra sia destinata ad abitazioni;
b) che non più del 25 per cento
della superficie totale dei piani sopra terra sia destinato a negozi.
Cosicché la legge n. 1493 del 1962,
letta per così dire nel nuovo testo della n. 1212 del 1967, non può apparire
che quale essa intendeva essere, e cioè una legge interpretativa della n. 408,
con sola precisazione e non immutazione dei criteri in base ai quali doveva
determinarsi la prevalenza degli alloggi sugli altri locali, restando fisso per
quelli il limite originario del 50 per cento più uno.
Essendo inserita in un testo cui il
legislatore ha voluto attribuire carattere "interpretativo", la
disposizione contenuta nel capoverso dell'art. 1 della legge del 1962, che fa
salvi gli accertamenti già effettuati e divenuti comunque definitivi e
prescrive che non si fa luogo alla restituzione delle imposte già pagate, deve
intendersi nel solo modo conseguente all'intento interpretativo della norma
che, quanto ai pagamenti, sono irripetibili quelli relativi ad accertamenti
definitivi, mentre sono invece ripetibili quegli altri che sono stati
effettuati in forza di accertamenti non ancora definitivi alla data della legge
interpretativa del 1962 e in rapporto ai quali questa esplica tutta la sua
efficacia.
Ne consegue che la questione di
legittimità costituzionale proposta con l'ordinanza 24 novembre 1967 dal
tribunale di Terni deve essere dichiarata non fondata perché la disposizione
dell'art. 1, capoverso, della legge n. 1493 del 1962, nella parte in cui
stabilisce che "né si fa luogo alla restituzione delle imposte già
pagate" diversamente da quanto ritiene il giudice a quo (la cui ordinanza
é stata emessa prima della pubblicazione della nuova legge di interpretazione
autentica n. 1212 del 1967) non esclude il rimborso delle imposte pagate in
base ad accertamenti non ancora definitivi all'epoca della sua entrata in
vigore.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara non fondata, con
riferimento agli artt. 3 e 113 della Costituzione e nei sensi di cui in
motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, capoverso,
della legge 6 ottobre 1962, n. 1493, avente per oggetto modifiche ed
interpretazioni di norme legislative in materia di agevolazioni tributarie nel
settore dell'edilizia.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale. Palazzo della Consulta, il 2
aprile 1969.
Aldo
SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI -
Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA
BENEDETTI - Francesco PAOLO BONIFACIO
- Luigi OGGIONI -
Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA -
Vincenzo MICHELE TRIMARCHI
- Vezio CRISAFULLI -
Nicola REALE
Depositata in cancelleria il 17
aprile 1969.