SENTENZA N. 85
ANNO 1969
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori
Giudici:
Prof. Aldo SANDULLI,
Presidente
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA
BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale degli artt. 19 e 22 della legge 8 gennaio 1952, n. 6; 5 e 6
della legge 31 luglio 1956, n. 991; 3 e 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 289;
e 3 e 4 della legge 5 luglio 1965, n. 798, riguardanti la previdenza e
l'assistenza forense, promossi con due ordinanze emesse, rispettivamente, il 26
ottobre 1967 dal pretore di Padova nel procedimento penale a carico di De Pieri
Francesco ed il 25 ottobre 1967 dal pretore di Asti nel procedimento penale a
carico di Durante Lorenzo, iscritte ai nn. 272 e 275 del Registro ordinanze
1967 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24 del 27 gennaio
1968.
Visto l'atto d'intervento del
Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 20
marzo 1969 la relazione del Giudice Giovanni Battista Benedetti;
udito il vice avvocato generale
dello Stato Dario Foligno, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto in fatto
Con due ordinanze rispettivamente
emesse in data 25 e 26 ottobre 1967 nel corso di due procedimenti penali, il
primo a carico di Durante Lorenzo per violazione delle disposizioni di cui
all'art. 106 del Codice della Strada e il secondo a carico di De Pieri
Francesco per emissione di assegno a vuoto, i pretori di Asti e di Padova hanno
sollevato d'ufficio - con motivazione pressoché identica - la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 19 e 22 della legge 8 gennaio 1952, n.
6; 5 e 6 della legge 31 luglio 1956, n. 991; 3 e 4 della legge 25 febbraio
1963, n. 289; e 3 e 4 della legge 5 luglio 1965, n. 798, riguardanti
l'assistenza e la previdenza forense, in riferimento agli artt. 53 e 98, comma
primo, della Costituzione.
Rilevano in punto di fatto i giudici
a quo che i procedimenti penali dinanzi ad essi pendenti possono essere
definiti mediante emanazione di un decreto penale di condanna ai sensi
dell'art. 506 del Codice di procedura penale e che la cancelleria, per il
disposto dell'art. 586 dello stesso codice, dovrà provvedere alla notifica del
decreto, unitamente all'atto di precetto con il quale verrà fatta ingiunzione
di pagare non soltanto la pena irrogata e le spese processuali, ma anche il
contributo di lire
L'imposizione di detto contributo su
decreti penali di condanna non opposti sarebbe in contrasto con l'art. 53 della
Costituzione il quale, prevedendo l'obbligo per tutti di concorrere nelle spese
pubbliche in ragione della capacità contributiva, viene implicitamente ad
escludere che lo Stato possa imporre un determinato tributo da destinarsi non
all'erario, ma ad una Cassa ad esso estranea, che ha finalità proprie ed
amministrazione autonoma, come altre del genere costituite da persone esercenti
una libera professione. Aggiungasi che nella maggior parte dei casi il decreto
penale viene emesso senza alcun atto istruttorio e che l'imputato addirittura
ignora l'esistenza del procedimento cosicché non si avvale dell'opera di un
difensore. L'imposizione non avrebbe quindi alcuna valida giustificazione
nemmeno volendola ritenere una tassa anziché una imposta.
Le norme impugnate sarebbero inoltre
in contrasto con l'art. 98, primo comma, della Costituzione perché, facendo
obbligo a pubblici impiegati (uffici del registro e cancellerie giudiziarie) di
prestare la loro opera per la riscossione del contributo in oggetto, violano il
precetto costituzionale secondo il quale "i pubblici impiegati sono al
servizio esclusivo della Nazione".
Dopo aver posto in rilievo la
pregiudizialità delle dedotte eccezioni di incostituzionalità sulla decisione
dei processi pendenti, i pretori di Asti e di Padova hanno rimesso gli atti a
questa Corte previa la notificazione e comunicazione di rito delle rispettive
ordinanze.
Nel presente giudizio nessuna delle
parti private si é costituita, mentre ha spiegato intervento il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, limitatamente al giudizio promosso con ordinanza 25 ottobre 1967 dal
pretore di Asti.
Nell'atto di intervento e deduzioni,
depositato in cancelleria il 16 febbraio
Fonda la prima eccezione sulla
considerazione che dall'ordinanza non risulterebbe in quale veste il pretore
abbia pronunciato nel procedimento di specie: se cioè abbia esercitato i poteri
del pubblico ministero in fase istruttoria o quelli del giudice di cognizione
nell'emissione del provvedimento. Parrebbe che l'ordinanza sia stata emessa in
sede istruttoria, non avendo il giudice a quo deliberato se procedere o meno
per "decreto penale di condanna", ma essendosi limitato a rilevare
che il procedimento potrà essere definito con "decreto" ai sensi
dell'art. 506 del Codice di procedura penale.
In ordine alla seconda eccezione
rileva che nell'ordinanza v'é la contaminazione tra il concetto di rilevanza
della questione - senza la cui risoluzione non può essere definito il giudizio
principale - e la pretesa di sindacare, aprioristicamente, gli effetti di altra
norma la cui applicazione, non richiesta ai fini della risoluzione del giudizio
in corso, avrà luogo soltanto dopo la definizione di detto giudizio, ossia dopo
l'emissione del decreto di condanna.
Nel merito l'Avvocatura sostiene che
la questione proposta é infondata.
Dopo aver rilevato che i contributi
previsti dalle norme impugnate hanno carattere di imposta lato sensu giudiziaria e che
Del pari insussistente sarebbe
l'assunta violazione dell'articolo 98, comma primo, della Costituzione. A
prescindere da ogni considerazione sulla portata di questa norma costituzionale
con la quale si é inteso implicitamente affermare che i pubblici impiegati
debbono essere indipendenti da influenze politiche, l'Avvocatura osserva che,
dovendosi i contributi in esame configurare lato
sensu come tributi giudiziari, la riscossione di essi non può non rientrare
nei compiti istituzionali dei pubblici impiegati degli uffici del registro e
delle cancellerie giudiziarie.
L'Avvocatura conclude in via
principale perché la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata
inammissibile ed in via subordinata perché sia dichiarata infondata.
Considerato in diritto
1. - I giudizi promossi con le due
ordinanze indicate in epigrafe vanno riuniti e decisi con unica sentenza poiché
identica é la questione di legittimità costituzionale in essi proposta.
2. - In via preliminare devono però
essere esaminate le eccezioni di inammissibilità e di irrilevanza svolte
dall'Avvocatura relativamente alla questione sollevata dal pretore di Asti con
ordinanza 27 ottobre 1967 emessa nel corso del procedimento penale a carico di
Durante Lorenzo, imputato della contravvenzione prevista dall'art. 106 del
Codice della strada.
In ordine alla prima eccezione, dopo
aver richiamato le sentenze di questa Corte con le quali é stato negato che il
pubblico ministero possa sollevare una questione di legittimità costituzionale,
e ricordato che nel procedimento "per decreto" il pretore esercita i
poteri del pubblico ministero in fase istruttoria e quelli del giudice di
cognizione nella emissione del provvedimento, l'Avvocatura osserva che
l'ordinanza sembra essere emessa in fase istruttoria, non avendo il giudicante
deliberato se procedere o non con decreto; da ciò l'inammissibilità della proposta
questione per difetto di legittimazione a promuoverla.
L'eccezione va respinta perché
basata su erroneo presupposto. Ed invero, nella specie, é fuor di dubbio che il
pretore abbia deliberato sulla questione di costituzionalità in veste di
giudice che ha poteri decisori per la definizione di un processo di sua
competenza. Nella motivazione dell'ordinanza é contenuta l'affermazione che
"il procedimento potrà essere definito - ai sensi dell'art. 506 del Codice
di procedura penale - mediante emissione di decreto penale di condanna" e
si ravvisa "la necessità di sollevare d'ufficio l'eccezione" di
incostituzionalità delle norme che impongono l'obbligo a pubblici impiegati di
riscuotere il contributo gravante sui decreti penali di condanna non opposti,
in considerazione del fatto che "la cancelleria dovrà poi provvedere, ai
sensi dell'art. 586 dello stesso Codice; alla notifica del precetto con il
quale al condannato verrà fatta ingiunzione di pagare, non soltanto la pena
pecuniaria che sarà stabilita e le spese del procedimento, ma anche il
contributo a favore della cassa di previdenza avvocati e procuratori".
Contrariamente quindi a quanto
ritenuto, il pretore ha pronunciato l'ordinanza di rinvio dopo essere pervenuto
alla determinazione di definire il giudizio di sua cognizione, giusta i poteri
decisori riconosciutigli dall'ordinamento, con un decreto penale di condanna,
provvedimento che ha poi ravvisato di non poter emettere per la pregiudizialità
o rilevanza della sollevata questione di legittimità costituzionale.
3. - Del pari non fondata é
l'eccezione di irrilevanza sollevata dall'Avvocatura in base alla
considerazione che le norme impugnate non necessitano ai fini della decisione
del giudizio principale, ma troveranno applicazione solo dopo la definizione
dello stesso.
É stato più volte affermato che la
valutazione della rilevanza di una questione di legittimità costituzionale,
proposta in via incidentale, rispetto al tema del giudizio principale, rientra
nella competenza esclusiva del giudice a quo, e che, quando risulti dal testo
dell'ordinanza di rimessione che tale valutazione é stata compiuta ed é
sufficientemente motivata, non compete alla Corte accertare se la soluzione
della questione sottoposta al suo esame sia o meno necessaria ai fini della
decisione della controversia.
Ora, poiché il pretore di Asti ha
formulato e motivato il suo giudizio in punto di rilevanza della proposta
questione, anche l'eccezione di inammissibilità sollevata sotto questo profilo
deve essere respinta.
4. - Venendo al merito della
questione di costituzionalità é anzitutto da rilevare che essa può considerarsi
propriamente proposta nei confronti degli artt. 3 e 4 della legge 5 luglio
1965, n. 798, che é l'ultima legge, in ordine di tempo, riguardante la
previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori legali. Nelle
censure di incostituzionalità, per contrasto con gli artt. 53 e 98, comma
primo, della Costituzione, mosse contro le norme indicate restano infatti
assorbite le identiche censure avanzate anche nei confronti delle
corrispondenti disposizioni contenute in precedenti testi normativi
disciplinanti la stessa materia (artt. 19 e 22 legge 8 gennaio 1952, n. 6; 5 e
6 legge 31 luglio 1956, n. 991; e 3 e 4 legge 25 febbraio 1963, n. 289).
Per quanto attiene alla lamentata,
violazione dell'art. 53 della Costituzione la questione ha già formato oggetto
di puntuale decisione da parte di questa Corte la quale, con sentenza n. 23 del
1968 pubblicata nelle more del presente giudizio, ha statuito che le
prestazioni patrimoniali imposte dagli articoli 3 e 4 della legge n. 798 del
1965 sono da considerare tributi lato
sensu giudiziari e, in quanto tali, estranei all'ambito di applicazione del
citato precetto costituzionale, il quale ha riguardo soltanto a prestazioni di
servizi il cui costo non si può determinare divisibilmente.
É stato altresì affermato nella
citata decisione che l'imposizione dei contributi in oggetto si fonda sulla
necessità discrezionalmente ma ragionevolmente avvertita dal legislatore di far
gravare oneri patrimoniali sopra soggetti che godono divisibilmente del
servizio giudiziario, e che i contributi in parola, sebbene affluiscano alla cassa
di previdenza ed assistenza in favore degli avvocati e procuratori legali, sono
rivolti al perseguimento di finalità di carattere pubblico poiché é compito
dello Stato assicurare la tutela previdenziale di una categoria di lavoratori o
mediante erogazioni poste direttamente a suo carico o con l'imposizione di
prestazioni patrimoniali nella forma di contributi. Nel caso in esame
l'intervento dello Stato si é appunto realizzato oltre che per via diretta
mediante versamenti alla cassa di alcuni proventi stabiliti per legge, anche
indirettamente ponendo alcuni contributi a carico di quei soggetti che, con o
senza l'ausilio di un professionista legale, si giovano del servizio
giudiziario del quale gli esercenti la professione forense sono indispensabili
collaboratori.
5. - Dalla motivazione della
richiamata sentenza é dato trarre chiari e idonei argomenti per dichiarare
l'infondatezza anche della censura di incostituzionalità con la quale si deduce
la violazione dell'art. 98, comma primo, della Costituzione.
Il carattere pubblico dell'ente cui
i contributi in questione vengono devoluti, le pubbliche finalità previdenziali
che ne hanno determinato la imposizione e la loro connessione con la
prestazione del servizio giudiziario, consentono infatti di ritenere che il
particolare sistema di riscossione e versamento posto dalla legge impugnata a
carico dei cancellieri e degli uffici del registro non contrasti con l'invocato
precetto costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 3 e 4 della legge 5 luglio 1965, n. 798,
contenente modifiche alle leggi 8 gennaio 1952, n. 6, e 25 febbraio 1963, n.
289, riguardanti la previdenza ed assistenza forense, sollevata con le
ordinanze indicate in epigrafe, in riferimento agli artt. 53 e 98, comma primo,
della Costituzione.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2
aprile 1969.
Aldo
SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI -
Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA
BENEDETTI - Francesco PAOLO BONIFACIO
- Luigi OGGIONI -
Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA -
Vincenzo MICHELE TRIMARCHI
- Vezio CRISAFULLI -
Nicola REALE
Depositata in cancelleria il 17
aprile 1969.