SENTENZA N. 82
ANNO 1969
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori
Giudici:
Prof. Aldo SANDULLI,
Presidente
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA
BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell'art. 4, lett. b, del decreto del Presidente della
Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 (testo unico delle norme sulla circolazione
stradale), promosso con ordinanza emessa il 26 ottobre 1967 dal pretore di
Genova nel procedimento penale a carico di Chiacchiarini Remo, iscritta al n.
264 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 24 del 27 gennaio 1968.
Visto l'atto d'intervento del
Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 20
marzo 1969 la relazione del Giudice Giuseppe Verzì;
udito il sostituto avvocato generale
dello Stato Umberto Coronas, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza del 26 ottobre 1967
emessa nel procedimento penale contro Chiacchierini Remo, il pretore di Genova
- accogliendo la istanza della difesa dell'imputato - ha sollevato la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 4, lett. b, del Presidente della
Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, il quale attribuendo all'autorità comunale
il potere di "riservare appositi spazi alla sosta di determinati veicoli
quando ciò sia necessario per motivi di pubblico interesse" potrebbe
considerarsi eccedente dai limiti fissati dalla legge di delega 4 febbraio
1958, n. 572, che autorizza il Governo ad emanare un nuovo testo delle norme
concernenti la disciplina della circolazione. La norma impugnata avrebbe
disciplinato una materia non direttamente rivolta a soddisfare esigenze di
funzionalità e sicurezza del traffico, ma piuttosto esigenze di un generico
pubblico interesse, dal che deriverebbe la violazione degli artt. 76 e 77 della
Costituzione.
L'ordinanza é stata regolarmente
notificata, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24 del 27
gennaio 1968. Nel giudizio innanzi questa Corte non vi é stata costituzione di
parti, ma é intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.
Secondo l'Avvocatura dello Stato, la
regolamentazione della sosta dei veicoli rientra pienamente nel concetto
logico, tecnico e giuridico di "disciplina organica della circolazione
stradale" (di cui al n. 1 dell'articolo unico della legge delegante). Ed
il richiamo a motivi di pubblico interesse vuol significare soltanto che, pur
rimanendo nell'ambito della circolazione, la sosta può essere autorizzata non per
favorire determinate categorie, ma soltanto per soddisfare un interesse della
collettività. Del resto, la regolamentazione della sosta dei veicoli partecipa
altresì all'altro criterio direttivo enunciato dalla legge delegante (al n. 2
dell'articolo unico) quello cioè dell'adozione di tutte le norme idonee ad
assicurare una disciplina della circolazione, adeguata alle moderne esigenze
del traffico ed alla prevenzione degli incidenti. Ed infine, in attuazione del
principio del decentramento nelle materie che riguardano soltanto situazioni o
interessi locali (enunciato al n. 5 dell'articolo unico sopraindicato) é stata
posta la norma delegata ritenuta viziata di illegittimità dal pretore di
Genova.
La detta Avvocatura chiede pertanto
che si dichiari non fondata la proposta questione.
Considerato in diritto
L'esercizio della delega, concessa
al Governo dalla legge 4 febbraio 1958, n. 572, per la emanazione di nuove
norme in materia di circolazione stradale, risulta legittimo ed ispirato ai
principi fissati dalla legge stessa, per quanto riguarda la norma dell'art. 4,
lett. b, del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393,
che attribuisce ai Comuni il potere di "riservare appositi spazi alla
sosta di determinati veicoli quando ciò sia necessario per motivi di pubblico
interesse".
L'ordinanza ritiene che contenendo
la legge la delega ad emanare norme direttamente rivolto ad assicurare la
disciplina della circolazione, adeguate alte esigenze del traffico ed alla
prevenzione di incidenti, al Governo sarebbe precluso il potere di emanare
disposizioni "non direttamente intese a soddisfare esigenze di
funzionalità e sicurezza del traffico", quali sarebbero quelle relative
alla sosta dei veicoli.
Va osservato in proposito che la
disciplina della circolazione deve riguardare per sua natura non soltanto il
movimento dei veicoli, ma anche la fermata e la sosta di essi, in quanto i
veicoli in sosta, ingombrando necessariamente la sede stradale, ostacolano o
alterano il movimento degli altri.
Per altro i criteri informativi
della delega non riguardano soltanto l'attuazione di "una disciplina della
circolazione organica ed unitaria" (n. 1 del capoverso dell'articolo unico
della legge delegante) ma sono altresì dettati: 1) per la adozione di tutte le
norme idonee ad assicurare una disciplina della circolazione che sia adeguata
alle esigenze del traffico ed alla prevenzione degli incidenti stradali 2) per
la attuazione del principio del decentramento nelle materie che riguardano
soltanto situazioni ed interessi locali.
Orbene le esigenze del traffico
richiedono la destinazione di spazi riservati alla sosta di determinati
veicoli, come ad esempio quelli adibiti a pubblici trasporti, per i quali -
specie nelle grandi città - ciò é indispensabile per l'esercizio del servizio
pubblico. La riserva di spazi particolari per la sosta dei veicoli privati
concorre ad assicurare ordine e fluidità alla circolazione, e, nel tempo
stesso, a dare sicurezza al traffico.
La norma impugnata, poi, riguardando
soltanto la circolazione dei veicoli nell'ambito di ciascun Comune, disciplina
interessi locali, per i quali la legge delega intende attuare il principio del
decentramento.
Il provvedimento del Comune può
essere adottato quando sia necessario per motivi di pubblico interesse.
Contrariamente a quanto afferma l'ordinanza del pretore, il concetto di
pubblico interesse di cui si avvale la norma in esame non é affatto generico,
riguardando invece ogni interesse che, senza urtare con quello primario
relativo alla circolazione, sia destinato a soddisfare esigenze rilevanti della
collettività.
Pertanto, neppure sotto questo
profilo possono ritenersi superati i limiti della delega.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 4, lett. b, del decreto del Presidente
della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 (testo unico delle norme sulla
circolazione stradale) in relazione all'articolo unico della legge 4 febbraio
1958, n. 572 (delega al Governo ad emanare nuove norme in materia di
circolazione stradale) proposta, in riferimento agli artt. 76 e 77 della
Costituzione, con ordinanza del pretore di Genova del 26 ottobre 1967.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2
aprile 1969.
Aldo
SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI -
Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA
BENEDETTI - Francesco PAOLO BONIFACIO
- Luigi OGGIONI -
Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA -
Vincenzo MICHELE TRIMARCHI
- Vezio CRISAFULLI -
Nicola REALE
Depositata in cancelleria il 14
aprile 1969.