SENTENZA N. 81
ANNO 1969
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori
Giudici:
Prof. Aldo SANDULLI,
Presidente
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA
BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale dell'art. 11, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604,
contenente norme sui licenziamenti individuali, promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 31 maggio
1967 dal pretore di Vicenza nel procedimento civile vertente tra Castellani
Livio e la società "Fornaci di Villaverla", iscritta al n. 199 del
Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 258 del 14 ottobre 1967;
2) ordinanza emessa il 3 giugno 1967
dal pretore di Napoli nel procedimento civile vertente tra Carretta Carmine e
la ditta Marino Alfonso, iscritta al n. 212 del Registro ordinanze 1967 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 282 dell'11 novembre
1967;
3) ordinanza emessa il 20 luglio
1967 dal pretore di Pistoia nel procedimento civile vertente tra Danesi Ugo e
Piona Giulietto, iscritta al n. 222 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 282 dell'11 novembre 1967;
4) ordinanza emessa il 29 aprile
1968 dal pretore di Cuneo nel procedimento civile vertente tra Brondolo Luigi e
l'impresa servizi pubblici appaltati Murasso, iscritta al n. 126 del Registro
ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 222
del 31 agosto 1968;
5) ordinanza emessa il 3 maggio 1968
dal pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Proietti Bruno e
Tenaglia Giovanni, iscritta al n. 130 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 222 del 31 agosto 1968;
6) ordinanza emessa il 5 giugno 1968
dal pretore di Trieste nel procedimento civile vertente tra Bacer Nevio e
Sfacich Natale, iscritta al n. 153 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 235 del 14 settembre 1968;
7) ordinanza emessa il 30 giugno
1968 dal pretore di Giulianova nel procedimento civile vertente tra Bonomo
E1pidio e la ditta Zenobi Pasquale, iscritta al n. 195 del Registro ordinanze
1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 261 del 12
ottobre 1968.
Visti gli atti di costituzione di
Castellani Livio e della società "Fornaci di Villaverla", e di intervento
del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 12
marzo 1969 la relazione del Giudice Luigi Oggioni;
uditi l'avv. Benedetto Bussi, per
Castellani, gli avvocati Arturo Carlo Jemolo e Giuseppe Stratta, per la società
"Fornaci di Villaverla", ed il sostituto avvocato generale dello
Stato Franco Casamassima, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto in fatto
Con un gruppo di sette ordinanze,
emesse nel corso di procedimenti civili, é stata sottoposta alla Corte la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, primo comma, della legge
15 luglio 1966, n. 604, contenente norme sui licenziamenti individuali, che
esclude l'applicabilità a favore dei lavoratori impiegati presso le imprese con
meno di 35 dipendenti, della garanzia della stabilità del posto; garanzia che
sussiste per le imprese con più di 35 dipendenti, dato che il licenziamento,
sancito dalla legge stessa, non può avvenire se non per giusta causa
dimostrabile.
Le seguenti ordinanze, elencate secondo
l'ordine di iscrizione nello speciale registro della cancelleria, e riferentisi
alle cause per ognuna di esse indicate, hanno sollevato la questione in
relazione all'art. 3 della Costituzione:
ordinanza del pretore di Vicenza,
del 31 maggio 1967: Castellani Livio contro la società "Fornaci di
Villaverla";
ordinanza del pretore di Cuneo del
29 aprile 1968: Luigi Brondolo contro l'Impresa servizi pubblici appaltati
Murasso;
ordinanza del pretore di Pistoia del
20 luglio 1967: Danesi Ugo contro Piona Giulietto;
ordinanza del pretore di Roma del 3
maggio 1968: Proietti Bruno contro Tenaglia Giovanni;
ordinanza del pretore di Trieste del
5 giugno 1968: Bacer Nevio contro Sfarcich Natale;
ordinanza del pretore di Giulianova
del 30 giugno 1968: Bonomo Elpidio contro la ditta Zenobi Pasquale.
Ha poi sollevato questione di
legittimità costituzionale della detta norma, oltre che per violazione del
principio di eguaglianza, anche in relazione agli artt. 4 e 35 della
Costituzione, il pretore di Napoli, con ordinanza del 3 giugno 1967 emessa nel
procedimento civile vertente fra Carretta Carmine e
Quanto al primo profilo di
illegittimità il pretore di Vicenza osserva che la norma impugnata
provocherebbe una ingiustificata disparità di trattamento fra i lavoratori
delle imprese con meno di 35 dipendenti e gli altri perché il riferimento al
mero dato numerico, trascurando le effettive dimensioni dell'impresa, che
potrebbero essere anche assai vaste pur abbisognando di un ristretto numero di
dipendenti grazie alle moderne tecniche organizzative e di produzione,
escluderebbe che la diversa disciplina stabilita dalla legge corrisponda ad una
intrinseca diversità di situazioni, riflettendo piuttosto le condizioni
personali e sociali dei lavoratori discriminati. Comunque, prosegue l'ordinanza
del pretore di Vicenza, i rapporti di lavoro dei dipendenti delle imprese al di
sotto o al di sopra del limite sarebbero sostanzialmente eguali, e
postulerebbero pertanto una identica garanzia, né tale identità potrebbe
negarsi per la maggiore accentuazione del carattere fiduciario del rapporto
istituito con le imprese della prima categoria, potendosi prevedere, almeno nel
caso di una differenza di pochi dipendenti, che il datore di lavoro ne riduca
il numero, allo scopo di conservare la facoltà di licenziamento ad nutum, prevista dall'art. 2118 del
Codice civile.
D'altronde, proprio il carattere
collaborativo del rapporto dovrebbe, se mai, imporre al datore di lavoro di non
procedere a licenziamenti se non per colpa del dipendente o per obiettive
ragioni di azienda, cioè dovrebbe maggiormente esigere l'osservanza di quelle
stesse garanzie apprestate dalla legge de qua a favore dei lavoratori presso le
imprese al di sopra del limite di 35 dipendenti. E ciò senza dire, soggiunge
l'ordinanza, che l'intuitus personae,
nell'attuale preminenza del capitale nel ciclo produttivo, si paleserebbe come
un elemento quasi del tutto estraneo al rapporto di lavoro onde, anche sotto
questo aspetto, la diversità di trattamento sancita dalla impugnata
disposizione sarebbe ingiustificata e condurrebbe, fra l'altro, ad una
disparità di dignità sociale fra soggetti fruenti di una diversa sicurezza del
posto di lavoro.
Mentre concetti in tutto analoghi
sono espressi nell'ordinanza del pretore di Cuneo, secondo il pretore di
Pistoia la identità delle situazioni trattate dalla legge in esame sarebbe di
tutta evidenza anche in considerazione del ruolo determinante che assumerebbe,
nella vita dell'uomo, la sicurezza del posto di lavoro, per cui le relative
garanzie costituirebbero diritto e patrimonio comune di tutti i lavoratori,
senza differenze, neppure in vista della fiduciarietà del rapporto, la cui
assunzione a criterio discriminante, oltre tutto, introdurrebbe nel sistema un principio
paternalistico laddove la essenzialità degli interessi in gioco postulerebbe
invece assoluta rigidità di tutela.
Tutto ciò, d'altra parte, secondo il
pretore di Roma, si verificherebbe per un numero troppo vasto di lavoratori,
data la diffusione delle piccole imprese, tanto da raggiungere secondo
statistiche la metà del totale nazionale.
Per il pretore di Trieste, poi, il
collegamento della differenza di trattamento al numero dei lavoratori subordinerebbe,
in sostanza, l'intensità della garanzia del lavoro alle fluttuazioni del numero
dei dipendenti dall'impresa, condizionando l'attuazione del principio di
eguaglianza alle oscillazioni di tale elemento accidentale.
Nell'ordinanza del pretore di
Giulianova si pone particolarmente in luce la finalità della legge in parola,
identificata da quel giudice nella tutela dei lavoratori, quali contraenti più
deboli, il che postulerebbe l'estensione della relativa disciplina a tutti
costoro, apparendo illogica ed ingiustificata ogni diversa statuizione.
Né l'essere stata la discriminazione
in discorso tenuta presente nel lontano accordo interconfederale del 18 ottobre
1950 varrebbe ad escludere la fondatezza delle critiche, trattandosi di dare
oggi solide ed innovatrici garanzie ai lavoratori, tanto più che, come afferma
il pretore di Napoli, il contenuto di accordi sindacali non dovrebbe
necessariamente assumersi quale criterio informatore della legislazione in
materia, specie in considerazione del fatto che gli accordi stessi sarebbero
frutto di reciproche concessioni, senza che il punto di equilibrio così
raggiunto fra le opposte posizioni possa considerarsi, perciò solo, conforme
alla Costituzione. Ed a riprova di ciò lo stesso pretore di Napoli osserva che,
diversamente, diverrebbe superfluo il pur riconosciuto potere normativo dello
Stato in materia di lavoro.
Concludendo, lo stesso magistrato
afferma poi che le relazioni personali più immediate, non giustificherebbero la
discriminazione lamentata giacché sarebbero, se mai, facile motivo per
l'insorgere di questioni estranee al rapporto di lavoro e per conseguenti
pretestuosi licenziamenti.
Quanto al secondo profilo di
illegittimità, il pretore di Napoli afferma che, pur dovendosi considerare
programmatiche le norme sancite negli artt. 4 e 35 della Costituzione, il
legislatore non potrebbe tuttavia legittimamente contravvenire ai principi ivi
accolti. Principi che, nella specie, in conformità della giurisprudenza della
Corte costituzionale (sent. n. 45 del 1965) si risolverebbero nell'obbligo del
legislatore di adeguare la disciplina dei rapporti di lavoro a tempo
indeterminato al fine ultimo di assicurare a tutti la continuità del lavoro,
circondando di doverose garanzie e di opportuni temperamenti i casi in cui si
rende necessario far luogo ai licenziamenti.
Contrasterebbe quindi coi citati
articoli della Costituzione la norma impugnata che, attraverso la
discriminazione sancita, attuerebbe solo in parte le direttive costituzionali.
Le suddette ordinanze, notificate e
comunicate a norma di legge, sono state pubblicate sulle Gazzette Ufficiali
della Repubblica rispettivamente indicate in epigrafe.
Nel giudizio promosso con l'ordinanza
del pretore di Vicenza si é costituito il Castellani Livio, rappresentato e
difeso dall'avvocato Benedetto Bussi, che ha depositato le proprie deduzioni
difensive in cancelleria il 3 novembre 1967.
La difesa, in sostanza, osserva che
già durante l'iter parlamentare della legge, sarebbero emerse notevoli
perplessità sulla legittimità delle norme in esame in relazione all'art. 3
della Costituzione, e ribadisce, le argomentazioni contenute nell'ordinanza di
rinvio, insistendo sulla pretesa identità della situazione dei lavoratori
indipendentemente dal limite previsto dalla legge, soprattutto in relazione
alla asserita comune necessità della garanzia del posto.
Conclude pertanto chiedendo
dichiararsi la illegittimità costituzionale della norma impugnata nei sensi
suddetti.
Nello stesso giudizio si é anche
costituita la società "Fornaci di Villaverla" rappresentata e difesa
dall'avvocato Giuseppe Stratta, che ha depositato le deduzioni il 28 settembre
1967.
Anche la difesa della società
richiama le perplessità di ordine costituzionale affiorate durante i lavori
preparatori della legge de qua, ma pone in rilievo che essendo state tali
perplessità superate dal legislatore, dopo approfondito esame, dovrebbe
inferirsene l'infondatezza delle odierne censure.
Osserva poi, richiamandosi alla
giurisprudenza della Corte in materia, che il principio di eguaglianza di cui
all'art. 3 della Costituzione non escluderebbe che il legislatore possa
regolare diversamente situazioni ragionevolmente ritenute diverse, ed afferma
che nella specie, non soltanto ragionevole, ma giusta e opportuna sarebbe la
regolamentazione differenziata adottata dalla legge, così come si evincerebbe
appunto dalle dichiarazioni rese dal Ministro per il lavoro in Parlamento.
In particolare, poi, dovrebbe
escludersi la pretesa identità delle situazioni dei lavoratori, giacché la
diversità delle imprese si rifletterebbe anche sulla situazioni dei rispettivi
dipendenti, sia in relazione all'elemento fiduciario ed alla minore fungibilità
della prestazione lavorativa che esisterebbero presso le imprese di modeste
proporzioni, sia in relazione alle diversità organizzative, tecnologiche ed
economiche concesse alla diversa importanza delle imprese.
D'altra parte, prosegue la difesa,
la scelta del limite di 35 dipendenti sarebbe frutto di una valutazione
politica insindacabile in sede di giudizio di legittimità costituzionale.
Dovrebbe comunque, di fatto, escludersi l'esistenza di imprese a forte
produzione nazionale con meno di 35 dipendenti, né l'eventualità di una
preordinata riduzione del numero stesso onde ricondurlo al di sotto del limite
potrebbe concretare in sé un vizio di legittimità costituzionale della norma
impugnata.
Altro argomento a favore della
propria tesi la difesa poi adduce ricordando che la lamentata discriminazione
sarebbe già sanzionata sia nell'accordo interconfederale 18 ottobre 1950 che,
con l'art. 8, escludeva appunto dalla speciale procedura sui licenziamenti
individuali ivi prevista le imprese che occupassero non più di 35 lavoratori,
sia nel successivo accordo interconfederale 29 aprile 1965, che all'art. 13
prevedeva analoga esclusione, il che comproverebbe la ragionevolezza della
scelta, rispondente a quel sottofondo sociale ed economico al quale l'imperium del legislatore dovrebbe sempre
cercare di adeguarsi.
Conclude pertanto chiedendo
dichiararsi infondata la questione sollevata nell'ordinanza del pretore di
Vicenza.
Nello stesso giudizio si é anche
costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso come
per legge dall'Avvocatura generale dello Stato che ha depositato le proprie
deduzioni il 30 ottobre 1967.
Anche l'Avvocatura, per parte sua,
svolge argomentazioni tendenti ad escludere la asserita identità di situazioni
fra i lavoratori, e pone particolarmente in evidenza che la normativa in esame
concernerebbe due distinti soggetti, cioè lavoratori ed imprese, e che le
censure mosse alla legge non terrebbero conto di tale circostanza, dimenticando
che il principio di eguaglianza in materia di lavoro non potrebbe essere
considerato solo in funzione della posizione di taluni prestatori d'opera
rispetto agli altri, ma andrebbe anche visto in relazione alla situazione degli
imprenditori. Tale avviso sarebbe anche legislativamente riconosciuto da quelle
disposizioni che dettano differenti discipline per le grandi e le piccole
imprese confermando che le relative esigenze funzionali non possono non reagire
anche sul rapporto di lavoro, e imprimere a questo caratteri differenziati.
La norma impugnata, prosegue
l'Avvocatura, terrebbe appunto conto delle diversità inerenti alle dimensioni
delle aziende e della correlativa diversa natura dei rapporti di lavoro e la
scelta, fondata su criteri obbiettivi, apparirebbe tutt'altro che arbitraria,
anche perché coincidente con le analoghe, e già citate, scelte sindacali.
L'Avvocatura, infine, insiste
particolarmente sull'importanza dell'elemento fiduciario nel rapporto di lavoro
con le piccole imprese, elemento la cui conservazione sarebbe visibilmente
legata all'esistenza dell'intuitus
personae, e che potrebbe venir meno, quindi, anche per ragioni non
obbiettive.
Conclude pertanto chiedendo
dichiararsi infondata la questione.
Anche nel giudizio promosso con
l'ordinanza del pretore di Napoli si é costituito il Presidente del Consiglio
dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che
ha depositato le proprie deduzioni il 30 novembre 1967.
L'Avvocatura, riprendendo le
argomentazioni già svolte per contestare la fondatezza della questione sollevata
in relazione all'art. 3 della Costituzione osserva, altresì, che il criterio
quantitativo adottato dal legislatore nello stabilire in un certo numero di
dipendenti il limite di applicabilità del beneficio si risolverebbe in un
criterio qualitativo perché il numero stesso "non é solo un discreto, ma
anche un continuo" e rappresenta, come tale, un dato intermedio,
indicativo della gradualità della differenziazione dei caratteri intrinseci
delle imprese.
Quanto alla dedotta violazione
dell'art. 4 della Costituzione l'Avvocatura osserva che la norma impugnata fa
salve le disposizioni che sanciscono la nullità dei licenziamenti per motivi
politici, religiosi e sindacali. Pertanto, anche per i dipendenti in questione,
il licenziamento sarebbe efficace solo se motivato da ragioni obbiettive, il
che escluderebbe il lamentato contrasto con l'art. 4 della Costituzione,
interpretato nel senso precisato con la citata sentenza n. 45 del 1965 della Corte.
Infine anche la censura concernente
la violazione dell'art. 35 della Costituzione, sarebbe infondata, giacché la
tutela del lavoro dovrebbe intendersi proclamata nei confronti non soltanto dei
lavoratori, ma altresì dei datori di lavoro, in modo che, sul piano della norma
ordinaria, si contemperino le diverse esigenze obiettive che la materia
presenta.
E ciò appunto avrebbe fatto la norma
impugnata diretta verso le aziende, oltre che verso i lavoratori.
Conclude pertanto l'Avvocatura
chiedendo anche in questa sede dichiararsi infondate le sollevate questioni.
La difesa del Castellani ha
depositato tempestivamente una memoria illustrativa con cui ribadisce le
considerazioni già svolte a sostegno della propria tesi, aggiungendo anche
altre argomentazioni, in parte coincidenti con quelle svolte nelle ordinanze di
rinvio. In particolare insiste sulla pretesa arbitrarietà della scelta
dell'elemento numerico discriminante, che lascerebbe senza tutela proprio quei
lavoratori i quali, appartenendo a piccole imprese, sarebbe perciò stesso più
esposti al licenziamento. Ribadisce altresì la irrilevanza del fatto che la
discriminazione in esame sia stata in precedenza accolta in sede sindacale,
formulando al riguardo osservazioni analoghe a quelle svolte in proposito
nell'ordinanza del pretore di Napoli.
Anche la difesa della società
Fornaci di Villaverla, affidata con successivo mandato speciale anche
all'avvocato prof. Arturo Carlo Jemolo, ha depositato una memoria illustrativa
con cui riprende e sviluppa le argomentazioni già svolte. Riafferma in
particolare, anzitutto, la validità del dato numerico dei dipendenti
dell'impresa quale elemento qualificante del carattere fiduciario del relativo
rapporto di lavoro, ed illustra gli aspetti di tale carattere ponendone in
rilievo l'importanza decisiva ai fini della gestione delle piccole imprese, e
sempre meno incisiva invece man mano che aumentano le proporzioni dell'impresa.
Ed in proposito espone anche una analitica esemplificazione dei vari tipi di
piccole imprese in relazione alle quali l'elemento fiduciario assumerebbe
carattere essenziale. Osserva, inoltre, che scarsamente attendibile sarebbe
l'obbiezione secondo cui proprio in relazione alle piccole imprese potrebbero
maggiormente verificarsi licenziamenti per rancori personali, essendo in
pratica tale fenomeno del tutto improbabile, se non accompagnato anche da altre
ed obbiettive ragioni di licenziamento.
Né sembrerebbe più probabile la
temuta artificiosa riduzione del numero dei dipendenti, cui l'imprenditore
certamente non ricorrerebbe nei casi in cui la ritenesse in contrasto con lo
sviluppo ed il reale interesse dell'azienda, mentre, d'altra parte, la tendenza
economica attuale sarebbe verso imprese sempre più grandi e meno verso la
diffusione delle piccole.
Passa poi a svolgere argomenti a
dimostrazione della razionalità della norma impugnata, che esattamente
considererebbe la situazione non solo di uno dei termini del rapporto di
lavoro, cioé dei lavoratori, ma anche dell'altro termine, cioè delle imprese,
valutando, nell'ambito della discrezionalità riconosciuta in questo campo al
legislatore dalla giurisprudenza della Corte, la diversità della disciplina da
imporre, in relazione alle diverse caratteristiche delle imprese medesime. Ed
in proposito riprende e sviluppa fra l'altro l'argomento costituito dai
precedenti sindacali sopra menzionati.
Osserva, infine, che la norma
impugnata non sarebbe un elemento accessorio della legge, che possa venir meno,
restando questa intatta nella sua essenza. Invero la razionalità della legge
stessa avrebbe un elemento inscindibile proprio nelle norme impugnate, per
essere le altre ivi contenute logicamente valide solo per le imprese che
abbiano una dimensione "non minima".
Insiste pertanto nelle già
rassegnate conclusioni.
Considerato in diritto
1. - Le sette ordinanze, elencate in
epigrafe, hanno lo stesso oggetto e riguardano la stessa questione: si ravvisa
pertanto opportuno la loro riunione, onde dar luogo a decisione con unica
sentenza.
2. - Tutte le ordinanze propongono
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, primo comma, della
legge 15 luglio 1966, n. 604, prospettando, come motivo comune, l'eventuale
contrasto con il principio dell'eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla
legge, statuito dall'art. 3 della Carta costituzionale.
A questo motivo comune, l'ordinanza
del pretore di Napoli aggiunge altri due motivi particolari, con riferimento e
all'art. 4 della Costituzione (effettività del diritto al lavoro ed alla
conservazione del posto di lavoro a favore di tutti i cittadini) e all'art. 35
(tutela generale del lavoro).
3. -
Invero, col permettere che per
tutti, indistintamente, i lavoratori dipendenti, sussista il diritto soggettivo
alla conservazione del posto di lavoro, salvo l'applicabilità in via di
eccezione di identico sistema di licenziamento, si viene a porre la questione,
sotto un motivo di base, di portata generale ed immanente.
La questione, considerata sotto
questo profilo, non é fondata.
La portata della garanzia del
diritto al lavoro é stata delineata, sotto vari aspetti ed in diversi
occasioni, dalla giurisprudenza di questa Corte a partire dalla sentenza n. 3 del
1957 sino alle affermazioni contenute nella sentenza n. 45 del
1965, che rappresentano uno sviluppo dei già acquisiti principi, per quanto
riguarda la qualificazione del diritto al lavoro in relazione alla portata che
esso assume ed alla funzione che svolge direttamente nei rapporti fra
l'individuo e lo Stato.
Infatti, riaffermati nella sostanza
gli aspetti già delineati del diritto in esame,
Ora é chiaro che, pur se la stessa
sentenza prosegue affermando l'esigenza che il legislatore "adegui la
disciplina del rapporto di lavoro a tempo indeterminato al fine ultimo di
assicurare a tutti la continuità del lavoro e circondi di doverose garanzie e
di opportuni temperamenti i casi in cui si renda necessario far luogo a
licenziamenti", resta tuttavia escluso che possa parlarsi in relazione
all'art. 4 della Costituzione di un vero e proprio diritto soggettivo alla conservazione
del posto da parte del lavoratore.
4. - Ciò premesso, l'esame della
questione di legittimità costituzionale va ricondotto in relazione al solo
profilo comune a tutte le ordinanze, di cui all'art. 3 della Costituzione. Il
principio di parità, derivante da questo articolo, sarebbe violato per il fatto
che il diritto di recesso dal rapporto di lavoro é regolato in modo diverso, in
base al non razionale criterio quantitativo e distintivo che siano fino a 35 o
più di 35 i dipendenti assunti dal datore di lavoro.
La questione non é fondata.
Come la giurisprudenza di questa
Corte ha costantemente ritenuto, l'art. 3 non corrisponde ad un criterio di
mera uguaglianza formale e formalistica e perciò non esclude che il legislatore
possa adottare norme diverse per regolare situazioni che esso ritenga diverse,
adeguando così la disciplina giuridica agli svariati aspetti della vita
sociale, entro un margine di discrezionalità che giustifichi sostanzialmente il
criterio di differenziazione adottato. Tutto ciò con conseguenti riflessi sui
limiti del controllo di costituzionalità consentito a questa Corte.
L'esame dell'art. 11 della legge sui
licenziamenti individuali, compiuto seguendo gli ora cennati criteri direttivi,
elimina il prospettato dubbio di legittimità costituzionale.
Va, anzitutto, tenuto presente che
il dato su cui la norma é basata, consistente nella diversificazione, per
determinati effetti, a seconda delle dimensioni, maggiori o minori, che il
datore di lavoro imprime alla organizzazione della sua attività, é un dato
aderente alla realtà economica, di comune esperienza.
Che si tratti di distinzioni,
penetrate in vario modo e misura, per la loro forza realistica, nel sistema
legislativo, é largamente dimostrabile.
Basti richiamare, per tutte la norma
dell'art. 2083 del Codice civile e, correlativamente, quella dell'art. 2202,
che, riguardando a sé stante la categoria dei piccoli imprenditori, dimostrano,
per implicito, che vi sono elementi che li distinguono da quelli delle altre
categorie dei medi e dei grandi imprenditori. Lo stesso dicasi per quanto
riguarda l'esclusione dei piccoli imprenditori dalle procedure concorsuali
(art. 1 regio decreto 16 marzo 1942, n. 267). Anche in leggi speciali sul
lavoro subordinato, il legislatore ha fatto ricorso a classificazioni
distintive, basate su dati quantitativi circa il numero dei dipendenti: così
nella legge 25 luglio 1956, n. 860, sulla disciplina giuridica delle imprese
artigiane (considerate tali, a seconda del numero dei dipendenti, addetti o
meno a lavorare in serie): e così nella legge 22 settembre 1960, n. 1054, sul
personale egli autoservizi urbani e extra urbani, la cui applicazione é
subordinata al numero superiore a 25 dipendenti occorrenti per le normali
esigenze di servizio.
Aggiungasi che la norma, di cui ora
si pone in dubbio la legittimità costituzionale, per avere escluso
l'applicabilità della condizione della giusta causa per i licenziamenti
individuali, nella ipotesi che i datori di lavoro occupino fino a 35 dipendenti,
ha un suo precedente, per quanto attiene alla considerazione di una certa
razionale distinzione segnata da questo stesso numero di dipendenti,
nell'accordo interconfederale 18 ottobre 1950 relativo ai licenziamenti dei
lavoratori dipendenti da imprese industriali e stipulato tra
Tale accordo, recepito dal decreto
del Presidente della Repubblica 14 luglio 1960, n. 1011, che questa Corte
ritenne non contrastante con
Questi precedenti non sono certo
risolutivi per la questione di costituzionalità, ma conferiscono positiva
dimostrazione che la componente numerica dei lavoratori ha riflessi sul modo di
essere e di operare del rapporto di lavoro organizzato. Non é solo e non tanto
il criterio della diretta fiducia che vale a qualificare il rapporto
nell'ipotesi di un numero inferiore di dipendenti, quanto il criterio economico
suggerito per regolare gli interessi delle aziende aventi un minor numero di
dipendenti, pur senza trascurare gli interessi dei lavoratori, tanto che (artt.
4 e 9 della legge in relazione all'art. 11) é sempre salva la nullità del loro
licenziamento, se effettuato per ragioni politiche, religiose o di appartenenza
a sindacati e relative attività ed é sempre salva la indennità di anzianità.
5. - Riconosciuta, pertanto, la
razionalità di una delimitazione in genere di categorie di datori di lavoro, a
seconda delle forze di lavoro impiegate, la questione di costituzionalità si riduce
al punto specifico se l'art. 11 della legge sui licenziamenti abbia, nel
segnare il limite dei 35 dipendenti, operato insindacabilmente mantenendosi nei
limiti di equiparazione delineati dall'art. 3 della Costituzione, ovvero questi
limiti abbia superato, dando luogo ad una inammissibile disparità di
trattamento.
Ma, per quanto già si é esposto per
segnare l'ambito di interpretazione e di applicazione dell'art. 3, la questione
non é fondata.
Può anche prescindersi (per quanto
la coincidenza é di sintomatico rilievo) dal tener conto, come argomento
decisivo e vincolante, che lo stesso limite numero di 35 dipendenti é stato
adottato in sede sindacale per quanto riguarda la materia dei licenziamenti.
Ma ciò che soprattutto induce ad
escludere l'incostituzionalità della norma e, nel contempo, a mantenere
l'esercizio del controllo da parte di questa Corte entro quei confini al di là
dei quali si darebbe luogo ad usurpazione delle valutazioni discrezionali e di
politica legislativa spettanti al Parlamento, é che la distinzione stabilita
non contiene, in se stessa, vizi di razionalità, per le ragioni di massima
suesposte; e, per quanto concerne la misura numerica, la valutazione del
Parlamento risulta essersi svolta secondo autonome e motivate scelte tenendo
conto dei fattori di equilibrio economico-sociale che ne consigliavano, nel
determinato momento, l'adozione, nell'interesse generale.
Si tratta, del resto, di criteri che
il Parlamento può sempre rivedere, anche in considerazione dell'evolvere delle
esigenze organizzative, collegate, tra l'altro, al progresso tecnologico.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara non fondata in riferimento
agli artt. 3, 4, 35 della Costituzione, la questione di legittimità
costituzionale dell'articolo 11, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n.
604, contenente norme sui licenziamenti individuali, proposta con le ordinanze
di cui in epigrafe.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2
aprile 1969.
Aldo
SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI -
Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA
BENEDETTI - Francesco PAOLO BONIFACIO
- Luigi OGGIONI -
Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA -
Vincenzo MICHELE TRIMARCHI
- Vezio CRISAFULLI -
Nicola REALE
Depositata in cancelleria il 14
aprile 1969.