SENTENZA N. 80
ANNO 1969
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori
Giudici:
Prof. Aldo SANDULLI,
Presidente
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CRIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA
BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
AVV. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI
Dott. Nicola REALE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale della legge regionale siciliana 28 aprile 1951, n. 41,
riguardante la proroga del contratto di esercizio della miniera Cozzo Disi,
promosso con ordinanza emessa il 30 giugno 1967 dal tribunale di Palermo nel
procedimento civile vertente tra Castelli Caterina ed altri e la società
"Condomini Cozzo Disi", iscritta al n. 209 del Registro ordinanze
1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 271 del 28
ottobre 1967 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 43 del 30
settembre 1967.
Visti gli atti di costituzione di
Castelli Caterina ed altri e della società "Condomini Cozzo Disi";
udita nell'udienza pubblica del 26
febbraio 1969 la relazione del Giudice Giuseppe Chiarelli;
uditi gli avvocati Luigi Maniscalco
Basile, per la società "Condomini Cozzo Disi", e Damiano Alaimo, per
Castelli ed altri.
Ritenuto in fatto
1. - I signori Caterina Castelli ed
altri, con atto 12 aprile 1966, citarono davanti al tribunale di Palermo la
società in nome collettivo "Condomini Cozzo Disi", e, premesso di
avere dato in gabella, con atto pubblico 26 luglio 1918, le loro quote
condominiali della concessione mineraria Cozzo Disi alla società convenuta,
costituita da tutti gli altri condomini che vi avevano conferito in uso le
rispettive quote, ne chiesero la condanna al pagamento degli estagli relativi
agli anni 1964 e 1965.
Si costituì in giudizio, quale
procuratrice speciale della convenuta, la società per azioni SO.CHI.MI.SI., e
chiese il rigetto della domanda, deducendo che, con atto 27 ottobre 1957, era
stata costituita fra tutti i condomini, compresi quelli rimasti estranei alla
società in nome collettivo, la società per azioni Concessione miniera Cozzo
Disi. Nell'art. 5 dell'atto costitutivo si era pattuito che questa fino al 31
dicembre 1972 non avrebbe avuto il godimento della concessione, perché il
contratto di esercizio fra i concessionari e la società Condomini Cozzo Disi
era stato prorogato a tale data dalla legge regionale 28 aprile 1951, n. 41; ma
di tale patto la società convenuta deduceva la nullità, perché in contrasto con
la legislazione mineraria nazionale e regionale, che vieta il contratto di
esercizio minerario. Nella comparsa conclusionale la difesa della società
denunciava l'illegittimità costituzionale della citata legge regionale, in
riferimento all'articolo 3 della Costituzione, e il tribunale, facendo propria
la questione di costituzionalità, la rimetteva a questa Corte, con ordinanza 30
giugno 1967, regolarmente notificata, comunicata e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 271 del 28 ottobre 1967.
Nell'ordinanza si osserva che la
questione é rilevante ai fini della decisione, perché la decisione di
illegittimità costituzionale della legge impugnata travolgerebbe il decreto
dell'Assessore regionale per l'industria e il commercio 8 novembre 1951, che,
in base a tale legge, aveva prorogato il contratto di esercizio minerario, e
perché dalla pronuncia di incostituzionalità deriverebbe la nullità
dell'accordo intervenuto tra le parti, nel proporre all'Assessore l'istanza per
ottenere la proroga, e dell'art. 5 dell'atto costitutivo della società per
azioni.
Il tribunale ritiene inoltre la
questione non manifestamente infondata. Premesso che essa é prospettata sotto
un profilo diverso da quello con cui fu proposta nel giudizio deciso con la
sentenza 24 aprile 1951-1 ottobre 1952 dell'Alta Corte di giustizia per
Si é costituita nel presente
giudizio la società in nome collettivo Condomini Cozzo Disi, rappresentata e
difesa dagli avvocati Luigi Maniscalco Basile e Carlo Fornario, con deduzioni
depositate il 6 settembre
Si sono anche costituiti i signori
Caterina Castelli ed altri, rappresentati e difesi dall'avv. Carmelo Rizzo, con
deduzioni depositate il 24 ottobre
Ne é prova il fatto che nessuna
delle altre aziende minerarie si é lagnata di essere stata esclusa dalla
facoltà di proroga.
In memoria 13 febbraio 1969 la
difesa della società Condomini Cozzo Disi ha resistito all'eccezione di
inammissibilità, richiamandosi all'ordinanza, e osservando che nel giudizio
davanti all'Alta Corte non fu rilevata la sperequazione posta in essere tra il
trattamento riservato ai concessionari della Cozzo Disi e quello previsto per
gli altri titolari di concessione mineraria.
Agli argomenti esposti nelle
deduzioni si aggiunge che per la legittimità costituzionale della norma
differenziata occorre la inesistenza, nella norma generale, di istituti che
consentano di fronteggiare la particolarità della situazione. Nella specie
sarebbe stato sufficiente dichiarare decaduti i concessionari, che non
disponevano della capacità tecnica ed economica necessari alla coltivazione, e
concedere la miniera alla società Condomini Cozzo Disi, che avrebbe potuto
proseguire i nuovi impianti. Ma la legge impugnata ha voluto evitare che, con
una proroga indifferenziata, fossero prorogati altri contratti di esercizio
minerario, e ha attribuito una posizione di privilegio non alla società,
costretta a sobbarcarsi al pagamento del canone, ma a quei soggetti che, pur
godendo di un bene pubblico, avevano rifiutato di gestirlo.
Anche la difesa dei signori Castelli
ed altri ha presentato memoria, in data 12 febbraio
Nella discussione orale i difensori
delle parti hanno ribadito i rispettivi argomenti.
Considerato in diritto
1. - L'eccezione con la quale si
assume che la questione sarebbe stata già decisa con la sentenza dell'Alta
Corte per
Non deriva, pertanto, dalla
precedente sentenza alcuna preclusione alla proponibilità della presente
questione.
Egualmente infondata é l'eccezione
di inammissibilità sotto il riflesso che la legge impugnata avrebbe esaurito i
suoi effetti.
Poiché tale legge prevede la proroga
di un contratto fino al 31 dicembre 1972, gli effetti di essa non si sono
consumati con l'emanazione del decreto dell'Assessore regionale, che ha
autorizzata la proroga, ma durano finché il contratto, prorogato in base ad
essa, spiega la sua efficacia.
2. - Nell'esame del merito della
questione va premesso che, per la legislazione sulle miniere, é vietato il
contratto con cui il concessionario cede ad altri la gestione della miniera
(c.d. contratto di esercizio minerario). Tuttavia con successive leggi, e da
ultimo col decreto legislativo 2 marzo 1947, n. 216, fu concessa una proroga
dei contratti in vigore, fino al 31 dicembre 1956.
La legge regionale impugnata
autorizza l'Assessore per l'industria e il commercio "a prorogare fino al
31 dicembre 1972 il contratto di esercizio fra i concessionari della miniera di
zolfo Cozzo Disi Madonna e la società Condomini Cozzo Disi", già prorogato
ai sensi del predetto decreto legislativo. Con tale legge, quindi, la
eccezionale e temporanea deroga alla norma generale del divieto del contratto
di esercizio viene ulteriormente protratta nei riguardi di un singolo contratto
e delle parti di esso.
La legge si presenta pertanto come
"legge del caso singolo", in quanto ha per oggetto la proroga di un
rapporto giuridico in atto.
Di fronte alla
"singolarità" di essa si pone la questione della sua legittimità
costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Come questa Corte ha già ritenuto,
il principio di eguaglianza, affermato come fondamentale in tale articolo,
richiede che la legge singolare corrisponda a una obiettiva diversità della
situazione considerata, rispetto a situazioni omogenee, la quale giustifichi
razionalmente la disciplina differenziata per questa adottata. Occorre perciò
che la ratio della legge si esaurisca nella fattispecie da essa disciplinata, e
non si estenda a situazioni, concrete o ipotizzabili, le quali, pur presentando
elementi comuni con essa, se ne diversifichino in modo da non rendere
giustificabile l'applicazione ad esse della normativa disposta per il caso
singolo. Ove queste condizioni non esistano, vale a dire ove la ratio della
legge sia tale da coprire situazioni omogenee rispetto a quella singolarmente
considerata, si avrà violazione del principio di eguaglianza, perché si
determineranno ingiustificate condizioni di vantaggio o di svantaggio per i
soggetti della situazione e del rapporto regolato dalla legge, in relazione ai
soggetti della serie delle situazioni o dei rapporti che ne sono stati esclusi.
In questi limiti, é nella discrezionalità
del legislatore ordinario stabilire l'ambito della disciplina normativa da
adottare, ma rientra nel giudizio di costituzionalità accertare che i detti
limiti siano stati rispettati; e precisamente, accertare se non vi é contrasto
tra la ratio della legge e la sua limitazione a un caso concreto, non
giustificata da una obiettiva diversità di esso rispetto ad altri casi a cui
quella disciplina legislativa potrebbe estendersi.
3. - Nella specie, gli elementi per
individuare la ragione che aveva indotto il legislatore regionale a prevedere
la proroga dei contratti di esercizio minerario (proroga che, con la legge
impugnata, fu limitata al contratto riguardante la miniera Cozzo Dosi) vengono
offerti dall'esame dell'iter formativo della legge stessa. Assumono rilevanza
in proposito i lavori preparatori, a cui si richiamano le difese delle parti.
Da essi risulta che il Governo
regionale aveva presentato all'Assemblea (Atti dell'Assemblea 1950, Documenti,
n. 507) un disegno di legge col quale si stabiliva (art. 1) che potevano essere
ulteriormente prorogati, su istanza degli interessati, i contratti di esercizio
delle miniere di zolfo della Sicilia, nel caso in cui gli esercenti, fruendo di
finanziamenti E.R.P., si impegnassero ad eseguire, entro due anni dall'entrata
in vigore della legge, nuovi impianti meccanici, diretti ad accrescere
notevolmente la resa del minerale o ad ottenere comunque una radicale
trasformazione dell'industria mineraria, e sempreché non fosse possibile
conseguire l'ammortamento della spesa occorrente per tali impianti entro il 31
dicembre 1956 (data di scadenza della precedente proroga). La proroga era
prevista per il periodo di tempo necessario per conseguire l'ammortamento della
spesa e comunque per non oltre 15 anni dalla data degli impianti. Per ottenere
la proroga si richiedeva la istanza degli interessati, corredata dei progetti,
dei preventivi di spesa e del piano di ammortamento, da presentarsi
all'Assessore per l'industria e il commercio, il quale poteva autorizzarla,
previo parere motivato dell'ingegnere capo del distretto di Caltanissetta e
sentito il Consiglio regionale delle miniere (art. 2).
Si afferma nella relazione, che
accompagnava il disegno di legge, che questo era stato preceduto "da uno
studio della situazione" dal quale era risultato che la realizzazione dei
moderni sistemi richiedeva l'impiego di notevoli capitali, per il cui
ammortamento occorreva un adeguato periodo di tempo, e che lo scadere dei
contratti di esercizio al 31 dicembre 1956 poteva costituire un ostacolo alla
realizzazione, "da parte di esercenti", di iniziative dirette ad
attuare i programmi di trasformazione dell'industria zolfifera. Si rileva anche
dalla relazione che il Consiglio regionale delle miniere, nel dare parere
favorevole al provvedimento di proroga, aveva prospettato che, in ogni caso, si
sarebbero dovute dettare "severe garanzie". Si segnalava infine
l'urgenza del provvedimento, per non pregiudicare l'acquisto, attraverso il
piano E.R.P., di moderne attrezzature.
Da tutto ciò emerge che il
provvedimento legislativo si giustificava con le "nuove esigenze dello
sviluppo dell'industria zolfifera (Rel. cit.); che era stato compiuto uno
studio della situazione in cui venivano a trovarsi "gli esercenti"
delle miniere per la prossima scadenza dei contratti; e che la proroga era
prevista per tutti gli esercenti che l'avessero chiesta, dimostrando di essere
nelle condizioni di poterne usufruire e di concorrere, anche con l'aiuto del
piano E.R.P., allo sviluppo dell'industria zolfifera.
Se non che il disegno di legge
governativo fu sostituito, dalla Commissione legislativa industria e commercio,
con altro disegno di legge, divenuto poi la legge 28 aprile 1951, n. 41, con
cui si limitava la possibilità della proroga esclusivamente al contratto relativo
alla miniera Cozzo Disi. E mentre nel disegno di legge governativo era previsto
che la durata della proroga sarebbe stata stabilita col decreto dell'Assessore,
in relazione a ciascuna impresa e in considerazione del tempo necessario pér
l'ammortamento della spesa dei nuovi impianti, nel nuovo disegno di legge si
poneva come termine della proroga il 31 dicembre 1972, vale a dire la data che
le parti avevano convenuto come termine per il godimento della concessione
attribuito alla società in nome collettivo. Si sopprimeva, inoltre, il parere
del Consiglio regionale delle miniere.
Nella relazione della Commissione si
legge che questa, "avendo approfondito l'esame della situazione durante
più riunioni e dopo esplicite dichiarazioni dell'Assessore", si era resa
conto che la disposizione riguardante la proroga si sarebbe potuta applicare
soltanto alla Cozzo Disi; ma si soggiunge che
Ritiene
Che esistesse una pluralità di
esercenti si rileva dalla dichiarata intenzione della Commissione di non
lasciare una "maglia aperta a tutti gli esercenti". É chiaro quindi
che l'approfondimento della situazione, che
É vero che, a questo proposito, si
faceva riferimento a un progetto in corso, di modifica della legge del 1927, ma
si affermava che l'approvazione, emanazione e applicazione di esso avrebbero
potuto "incontrare ancora difficoltà" e comunque sarebbe passato
"ancora un certo tempo". Il che dimostra che, se ragioni di urgenza
esistevano per gli esercenti della Cozzo Disi, esse esistevano egualmente per
altri esercenti.
Escludendo questi ultimi dalla
possibilità di usufruire del beneficio della proroga, la legge ha dato luogo a
un trattamento differenziato di una singola situazione, rispetto ad altre per
le quali era egualmente valida la ragione che giustificava la previsione della
proroga. Conseguentemente si ponevano i titolari di questa situazione in una
posizione di svantaggio, anche per quanto riguardava la possibilità di ottenere
aiuti finanziari, lesiva del principio di eguaglianza.
Non é da escludere che, una volta
emanata una legge non singolare, si sarebbe potuto accertare in fatto che solo
Né la discriminazione fatta dalla
legge trovava giustificazione nell'interesse generale, giacché le esigenze
dello sviluppo dell'industria zolfifera avrebbero richiesto che tutti gli
esercenti, titolari di contratti scaduti nel 1956 fossero posti in condizione
di poter chiedere la proroga, e di poter fruire di finanziamenti per nuovi
impianti. Non risulta che quelle esigenze si esaurissero con l'impianto di
flottazione deciso dalla Cozzo Disi, anche se non può dubitarsi dell'importanza
di tale impianto per l'economia regionale, mentre su di esse potevano incidere
le riconosciute difficoltà in cui si sarebbero trovati altri esercenti, con lo
scadere dei contratti.
L'affermazione che la legge non
diede luogo a rimostranze non vale a negare che, una volta riconosciuta
l'opportunità di derogare temporaneamente alla regola che vieta il contratto di
esercizio minerario, la deroga andava disposta per tutti coloro che avessero
dimostrato di poterne usufruire e di aver bisogno della proroga, per poter
concorrere alla trasformazione dell'industria zolfifera della Regione.
Si deve pertanto riconoscere che,
col provvedere, nella legge impugnata, a una situazione singola, che risulta
non obiettivamente diversa da altre situazioni per cui varrebbe la medesima
ratio ispiratrice della legge stessa, si é fatto un uso illegittimo dello
strumento legislativo, con violazione dell'art. 3 della Costituzione.
Va pertanto dichiarata la
illegittimità costituzionale di essa. Spetta al giudice ordinario pronunciare
sulla validità, ai sensi della vigente legislazione, del patto, contenuto
nell'atto costitutivo della soc. per az. Concessione Miniera Cozzo Disi, con
cui si prevedeva il godimento della concessione fino al 1972, da parte della
società in nome collettivo Condomini Cozzo Disi.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara la illegittimità
costituzionale della legge della Regione siciliana 28 aprile 1951, n. 41,
contenente "Proroga del contratto di esercizio della miniera Cozzo
Disi".
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2
aprile 1969.
Aldo
SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI -
Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA
BENEDETTI - Francesco PAOLO BONIFACIO
- Luigi OGGIONI -
Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA -
Vincenzo MICHELE TRIMARCHI - Nicola REALE
Depositata in cancelleria il 14
aprile 1969.