SENTENZA N. 78
ANNO 1969
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori
Giudici:
Prof. Aldo SANDULLI,
Presidente
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA
BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
AVV. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell'art. 140 del Codice penale e degli artt. 301 e 587 del
Codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 22 febbraio 1968
dal giudice istruttore del tribunale di Roma nel procedimento penale a carico
di Lambrilli Alvido ed altri, iscritta al n. 36 del Registro ordinanze 1968 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 102 del 20 aprile 1968.
Visti gli atti di costituzione di
Lambrilli Alvido e d'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 20
marzo 1969 la relazione del Giudice Vezio Crisafulli;
uditi l'avv. Domenico Marafioti, per
Lambrilli, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per
il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza emessa in data 22
febbraio 1968, il giudice istruttore presso il Tribunale di Roma nel corso di
un procedimento penale a carico di Lambrilli Alvido ed altri, imputati di vari
reati, tra i quali quello di corruzione e di interesse privato in atti di
ufficio, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 140
del Codice penale, 301 e 587 del Codice di procedura penale, limitatamente alla
disposizione sulla provvisoria sospensione dall'esercizio dei pubblici uffici,
per contrasto con la norma di cui all'art. 27, capoverso, della Costituzione,
secondo cui l'imputato non é considerato colpevole sino alla condanna
definitiva.
Ritenuta la rilevanza della
questione ai fini del decidere, posto che il pubblico ministero aveva richiesto
nei confronti del Lambrilli che fosse ordinata la sospensione provvisoria
dall'esercizio dei pubblici uffici, il giudice a quo, pur avendo presente che
la norma di cui all'art. 140 del codice penale potrebbe interpretarsi, secondo
l'orientamento prevalente in dottrina, come una misura cautelare a carattere
processuale pienamente compatibile con
L'ordinanza é stata ritualmente
comunicata e notificata, nonché pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 102 del 20 aprile 1968.
2. - Si é costituita in giudizio la
difesa del Lambrilli con deduzioni depositate il 4 aprile 1968, seguite da
memoria depositata il 27 febbraio 1969, ampliando gli argomenti, già dedotti
nell'ordinanza di rinvio, a sostegno della illegittimità costituzionale della
normativa denunciata; rilevando, inoltre, che la sospensione provvisoria
dall'esercizio dei pubblici uffici, applicata in pendenza di giudizio, non
risponderebbe ad alcun fine cautelare neppure in riferimento alle esigenze
processuali della acquisizione della prova e dell'accertamento della verità e
contrasterebbe anche con i principi costituzionali del diritto di difesa in
giudizio e con quello della precostituzione del giudice (rispettivamente, artt.
24 e 25 della Costituzione), per quanto non compresi nei termini della
questione così come prospettati dal giudice a quo. La parte privata conclude
chiedendo sia travolta nella declaratoria di incostituzionalità anche la
disposizione di cui all'art. 485 del Codice di procedura penale, che consente
l'applicazione della sospensione anzidetta anche con la sentenza di condanna
non ancora definitiva.
3. - É intervenuto in giudizio, con
atto depositato il 9 aprile 1968, il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, deducendo che i
provvedimenti interdittivi di cui all'art. 140 del Codice penale non avrebbero
il contenuto ed il carattere proprio della pena, ma di una misura cautelativa,
come la carcerazione preventiva, che si limiterebbe a sospendere
provvisoriamente l'esercizio di certi diritti, che non potrebbero essere tolti
o diminuiti giuridicamente se non con la inflizione della vera e propria pena
interdittiva.
La equivalenza rispetto alla
carcerazione preventiva sarebbe, del resto, confermata dalla norma che,
analogamente a quanto stabilito per quella misura, dispone il computo del tempo
della sospensione provvisoria nella durata della pena accessoria. Ed ulteriore
argomento a favore di questa tesi si trarrebbe, dal punto di vista processuale,
dalla forma con la quale il provvedimento in questione é adottato: la forma,
cioè del decreto motivato, la cui immediata esecutività deriverebbe appunto
dalla sua natura provvisoria e cautelare, mentre la sua annotazione nel
casellario sarebbe da ricostruire come una anomalia nel sistema, la cui ratio
non sembra facilmente spiegabile, insufficiente comunque da sola ad infirmare
la validità dell'assunto innanzi accennato. Per conseguenza, le conclusioni
dell'Avvocatura dello Stato si sostanziano in una richiesta di infondatezza
della questione in oggetto.
4. - Nella pubblica udienza la
difesa del Lambrilli e l'Avvocatura dello Stato hanno insistito nelle
conclusioni già formulate.
Considerato in diritto
L'ordinanza propone il dubbio sulla
legittimità costituzionale degli artt. 140 del Codice penale e 301 e 587 del
Codice di procedura penale, "limitatamente alla sospensione provvisoria
dai pubblici uffici", che era la misura applicabile nella specie,
basandosi essenzialmente sulla locuzione usata dal legislatore, che, così nella
rubrica delle disposizioni denunciate, come anche, a volte, nel testo di talune
disposizioni, quali lo stesso art. 301 e l'art. 485 del Codice di procedura
penale, si riferisce ad una applicazione provvisoria di "pene
accessorie". Di qui il possibile contrasto con l'art. 27, secondo comma,
della Costituzione, secondo cui l'imputato non é considerato colpevole fino
alla condanna definitiva.
Ma la questione non é fondata. La
semplice circostanza che, per brevità e comodità di espressione, i Codici
designino riassuntivamente i provvedimenti di cui all'art. 140 del Codice
penale come applicazione provvisoria di pene accessorie, avendo riguardo alle
analogie strutturali di quei provvedimenti con alcune tra le pene accessorie
elencate nell'art. 19 del Codice penale, non é da sola sufficiente a far
concludere per la natura giuridica di vere e proprie pene delle misure così
adottate.
Quali che siano le denominazioni
giuridiche adoperate nei testi legislativi, la determinazione della natura di
un istituto é compito spettante all'interprete, la nomenclatura legislativa
potendo valere semmai come uno tra i vari elementi suscettibili di concorrere
alla precisa individuazione del significato oggettivamente risultante dai testi
medesimi.
Ora, se ben si guarda alle finalità cui
é preordinata la disposizione dell'art. 140 del Codice penale ed ai caratteri
che contrassegnano le misure in esso previste, deve concludersi che si tratta
di misure cautelari, e non di sanzioni penali irrogate prima del giudizio e
quasi anticipandone i risultati. Le misure applicabili dal giudice istruttore
sono piuttosto assimilabili, da questo punto di vista, alle misure di
prevenzione, e questa Corte ha già avuto occasione di affermare che
l'applicazione di misure di prevenzione, anche se restrittive della libertà
personale, non contrasta con l'art. 27, secondo comma, della Costituzione (sent. 4 marzo 1964, n. 23; sentenza 8 febbraio 1962, n. 6).
Ovviamente, prima di procedere
all'applicazione di una delle misure di cui all'art. 140, il giudice deve
sommariamente valutare, tra l'altro, il fumus
boni juris dell'accusa, com'é appunto prescritto dallo stesso art. 140 e
com'é regola generale nel nostro ordinamento processuale per qualsiasi specie
di provvedimenti cautelari. Ma una tale valutazione, che rappresenta comunque
una garanzia per l'imputato e non differisce qualitativamente da quelle
previste negli artt. 252 e 374 del Codice di procedura penale ai fini della
emissione di ordini o mandati, nonché rispettivamente, del rinvio a giudizio,
non viola la presunzione di non colpevolezza enunciata nel secondo comma
dell'art. 27 della Costituzione, per il suo carattere meramente delibativo in
ordine alla adozione o meno del provvedimento sospensivo e perché destinata
comunque ad esaurirsi in quel momento.
Carattere e finalità cautelari
presenta altresì la iscrizione nel casellario giudiziale della misura
applicata, così com'é disposto dall'art. 587, ultimo comma, del Codice di
procedura penale, poiché detta iscrizione realizza una forma di pubblicità
necessaria per una più efficace tutela degli interessi che lo stesso art. 140
tende a proteggere. Certo, se, per assurda ipotesi, delle misure
provvisoriamente adottate dovesse restare traccia nel casellario anche dopo che
sia intervenuta una sentenza di proscioglimento, la norma dell'ultimo comma
dell'art. 587 non sarebbe compatibile con il principio dell'art. 27 della Costituzione.
Ma così non é, dal momento che gli articoli 381, comma secondo, e 479, comma
quinto, del Codice di procedura penale, stabiliscono che le sentenze di
proscioglimento emesse in sede istruttoria e a seguito di dibattimento debbano
ordinare la cancellazione delle pene accessorie provvisoriamente applicate,
mentre poi il combinato disposto degli artt. 4 e 14, lett. f, del regio decreto
18 giugno 1931, n. 771, contenente norme regolamentari per il servizio del
casellario giudiziale, provvede alle modalità per la eliminazione dalla scheda
dell'imputato della menzione del provvedimento che era stato adottato nei suoi
confronti.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 140 del Codice penale, 301 e 587 del
Codice di procedura penale, sollevata con l'ordinanza del giudice istruttore
del tribunale di Roma del 22 febbraio
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27
marzo 1969.
Aldo
SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI -
Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA
BENEDETTI - Francesco PAOLO BONIFACIO
- Luigi OGGIONI -
Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA -
Vincenzo MICHELE TRIMARCHI
- Vezio CRISAFULLI -
Nicola REALE
Depositata in cancelleria l'11
aprile 1969.