SENTENZA N. 77
ANNO 1969
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori
Giudici:
Prof. Aldo SANDULLI,
Presidente
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA
BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell'art. 8 del regio decreto legge 29 luglio 1927, n. 1509
(provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario), convertito in legge 5
luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, e degli artt. 15, primo e
secondo comma, e 16, secondo, terzo e quarto comma, della legge 21 luglio 1960,
n. 739 (provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali e
provvidenze per le imprese industriali), promosse con ordinanza emessa il 27
giugno 1967 dal tribunale di Matera nel procedimento civile vertente tra Torre
Angela e altri ed il Banco di Napoli e altri, iscritta al n. 193 del Registro
ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 258
del 14 ottobre 1967.
Visti gli atti di costituzione di
Torre Angela ed altri e del Banco di Napoli, e d'intervento del Presidente del
Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 12
marzo 1969 la relazione del Giudice Giuseppe Chiarelli;
uditi l'avv. Giuseppe Tosatti, per
Torre ed altri, l'avv. Leopoldo Piccardi, per il Banco di Napoli, ed il
sostituto avvocato generale dello Stato Giovanni Albissini, per il Presidente
del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto in fatto
Angela Torre e altri avevano
concesso in locazione, nel
Con citazione notificata il 12-14
giugno 1965 i predetti proprietari Torre ed i locatari Leone e Ludovico,
premesso di essere venuti a conoscenza che i Dilengite avevano ottenuto da vari
istituti esercenti il credito agrario, in relazione al fondo Matina Soprana,
prestiti di conduzione per ingenti importi ed anche con scadenza successiva
alla durata del rapporto locativo di cui erano titolari, rilasciando cambiali
agrarie rimaste in gran parte insoddisfatte, convenivano in giudizio i detti
istituti di credito, per sentir dichiarare la inesistenza di qualsivoglia
privilegio sui frutti del fondo, ad essi opponibile ai sensi dell'art. 8 del
decreto legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito in legge 5 luglio 1928, n.
1760, modificato col decreto legge 29 luglio 1928, n. 2085, e disposizioni
connesse. In linea subordinata si eccepiva l'illegittimità costituzionale delle
dette disposizioni legislative, in riferimento agli artt. 3, 23 e 42 della
Costituzione.
Il tribunale di Matera, con
ordinanza 27 giugno 1967, riteneva non manifestamente infondata la questione
solo rispetto all'art. 42 della Costituzione. Si osserva nell'ordinanza che,
per effetto delle impugnate disposizioni, il proprietario, per il comportamento
di un altro soggetto e senza il concorso della propria volontà, vede
assoggettati i propri beni a un vincolo reale, e ristretta la sua facoltà di
godimento, che, per l'art. 42 della Costituzione, può essere soppressa quando
ricorrano "motivi di interesse generale", ma non può essere compressa
o annullata per effetto del comportamento di un soggetto diverso dal
proprietario. Se si ammette, anche alla stregua degli artt. 15 e 16 della legge
21 luglio 1960, n. 739, che ha consentito la rateizzazione dei prestiti, che il
privilegio possa gravare sui frutti che, per l'avvenuta cessazione del rapporto
locativo, non appartengono più al conduttore, non sembra infondata la tesi
della violazione dell'art. 42 della Costituzione. L'ordinanza rimetteva
pertanto a questa Corte la questione di legittimità costituzionale del citato
art. 8 del regio decreto legge 29 luglio 1927, n. 1509, e degli artt. 15, primo
e secondo comma, e 16, secondo, terzo e quarto comma, della legge 21 luglio
1960, n.
L'ordinanza é stata regolarmente
notificata, comunicata e pubblicata.
Si sono costituiti nel presente
giudizio i signori Torre, Leone e Ludovico, rappresentati e difesi dall'avv.
Giuseppe Tosatti, con deduzioni depositate il 28 agosto
Si é anche costituito il Banco di
Napoli, rappresentato e difeso dall'avv. Leopoldo Piccardi, con deduzioni
depositate il 28 agosto 1967, nelle quali si rileva preliminarmente che gli
artt. 15 e 16 della legge 739 del 1960 non possono formare oggetto di sindacato
sotto il profilo precisato dall'ordinanza, perché il loro contenuto é estraneo
alla censura da questa presa in considerazione. Quanto all'art. 8 del regio
decreto legge n. 1509 del 1927 si osserva che esso non viola l'art. 42 della
Costituzione, il quale prevede limiti alla proprietà, allo scopo di assicurarne
la funzione sociale, e va inteso in correlazione con le altre norme della
Costituzione relative ai rapporti economici, nel cui quadro rientra la
legislazione sul credito agrario.
Tali argomenti sono stati svolti in
successiva memoria, nella quale si osserva che il proprietario si arricchirebbe
ingiustamente se potesse far propri i frutti ottenuti con l'impiego di capitali
anticipati da altri, senza sopportare alcun onere per il rimborso di essi. A
sostegno della tesi della legittimità delle norme impugnate, in quanto incidono
su un rapporto contrattuale, si ricorda la giurisprudenza della Corte relativa
all'avviamento commerciale, alla proroga dei contratti di locazione, alla
risoluzione di canoni e via dicendo. Per quanto riguarda la legge n. 739 del
1960 si insiste nel rilevare che non ha formato oggetto di autonoma impugnativa,
e comunque, l'eccezione di illegittimità costituzionale sarebbe infondata,
perché la ragione della legge, emanata per far fronte alle conseguenze di
calamità naturali, giustifica i maggiori oneri che i proprietari sono chiamati
a sostenere. É intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'avvocato generale dello Stato, con atto
depositato il 3 novembre
Nella discussione orale i difensori
delle parti hanno sviluppato i rispettivi argomenti.
Considerato in diritto
1. - Per precisare i termini del
giudizio, va osservato che l'ordinanza del tribunale di Matera ha rimesso a
questa Corte la questione di legittimità costituzionale delle norme impugnate
con riferimento all'art. 42 della Costituzione, ritenendola invece
manifestamente infondata in riferimento agli artt. 3 e 23 della Costituzione.
Vanno perciò disattese le considerazioni svolte dalla difesa Torre, nell'atto
di costituzione, a proposito di questi ultimi articoli.
Così determinato il thema decidendum, é da premettere che la
legge 5 luglio 1928, n. 1760 (di conversione del D.L. 29 luglio 1927, n. 1509),
regola le operazioni di credito agrario di esercizio, riguardanti: "1) i
prestiti per la conduzione delle aziende agrarie e per la utilizzazione,
manipolazione e trasformazione dei prodotti" (art. 2; le altre operazioni
ivi considerate non concernono il presente giudizio). Per tali prestiti é
stabilito che "avranno scadenza rispettivamente alla epoca del raccolto o
della completa utilizzazione o trasformazione del prodotto" (art. 5). A
garanzia dei detti prestiti, l'art. 8 dispone che essi "sono privilegiati sopra
i frutti pendenti e quelli raccolti nell'anno della scadenza del prestito e
sopra le derrate che si trovano nelle abitazioni e fabbriche annesse ai fondi
rustici e provenienti dai medesimi". Tale privilegio compete all'Istituto
mutuante "in confronto di chiunque possegga, coltivi e conduca il fondo
entro l'anno in cui scade il prestito o la singola rata di esso. In caso di
mancato o insufficiente raccolto il privilegio si trasferisce sui frutti
dell'annata successiva; purché il debitore continui nella conduzione del fondo"
(secondo comma dell'articolo, modificato dal decreto legge 29 luglio 1928, n.
2085).
Dalle riportate norme si evince che
beneficiario del prestito é il conduttore dell'azienda, sia o non proprietario
del fondo, e che formano oggetto del privilegio i frutti dell'anno di scadenza
del prestito: scadenza che, per l'art. 5 innanzi riportato, si ha
"all'epoca del raccolto o della compiuta utilizzazione del prestito".
La garanzia del prestito é pertanto costituita, come esattamente si afferma nelle
deduzioni del Banco di Napoli, da beni che sono stati prodotti con l'attività
del debitore e con l'utilizzazione del prestito. La norma impugnata trova
rispondenza nella norma generale dell'art. 2757 del Codice civile, per la quale
i crediti per le somministrazioni e per i lavori di coltivazione e di raccolta
dell'annata agricola hanno privilegio sui frutti, alla cui produzione abbiano
concorso.
Trattasi di un privilegio di
carattere reale, costituito per legge, rispetto al quale, per questa sua
natura, non può invocarsi il principio della irrilevanza della res inter alios acta, e che può essere
esercitato contro chiunque, per il diritto di seguito, proprio dei privilegi
reali.
Non sussiste pertanto l'asserita
violazione dell'art. 42 della Costituzione.
Né, a giudizio della Corte, può
ravvisarsi violazione di tale articolo ove si ritenga, con la prevalente
giurisprudenza, che la durata del privilegio corrisponda all'anno di calendario
successivo alla scadenza del prestito, e che quindi possa essere esercitato sul
raccolto di tale anno, anche nel caso che il debitore abbia precedentemente
cessato la conduzione del fondo.
Va in proposito osservato che la
disciplina del credito agrario é intesa al conseguimento dei fini di utilità
sociale della produzione agricola e del suo incremento, rispetto ai quali si
legittimano i limiti ed i vincoli della proprietà privata, inerenti alla
"funzione sociale" di essa, e preordinati, per quanto riguarda la
proprietà terriera, al fine di "conseguire il razionale sfruttamento del
suolo e di stabilire equi rapporti sociali" (art. 44 della Costituzione).
La possibilità di far valere il
privilegio nei confronti del terzo (proprietario o nuovo conduttore del fondo)
corrisponde agli indicati scopi di interesse generale, di favorire il credito
agrario, giacché, se la si escludesse, la garanzia del prestito potrebbe essere
inoperante, e d'altronde l'utilità del suo impiego non si esaurisce con la
produzione dei frutti dell'annata, potendo derivare da esso un vantaggio per la
valorizzazione del fondo e la realizzazione dei frutti successivi.
É anche da tener presente che la
legge contiene norme dirette ad assicurare che il prestito sia utilizzato per
gli scopi per cui é concesso (artt. 7 e 10), e il regolamento di esecuzione
stabilisce i mezzi idonei perché l'istituto di credito, nel concedere il
prestito, accerti il titolo al quale il richiedente coltiva il fondo, con
riferimento ai contratti che lo comprovino (d.m. 23 gennaio 1928, art. 1, lett.
b).
2. - Gli artt. 15 e 16 della legge
n. 739 del 1960 sono impugnati, sia nell'ordinanza che nell'atto di
costituzione dei signori Torre, in quanto fanno riferimento all'art. 8 del
decreto legge n. 1509 del 1927, e pertanto valgono per essi le ragioni innanzi
esposte.
Va comunque considerato che la legge
del 1960, riguardante determinate zone agricole, fu emanata per far fronte alle
conseguenze di calamità naturali verificatesi in quell'anno, e ciò legittima,
come questa Corte ha ritenuto in casi analoghi (sentenze n. 7 del 1956 e n. 8 del 1962), l'eventuale limitazione che da
esse possa derivare ai diritti dei proprietari, anche in conformità al
principio costituzionale della solidarietà sociale.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 8 del regio decreto legge 29 luglio 1927,
n. 1509 (Provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario), convertito in
legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, nonché degli artt.
15, primo e secondo comma, e 16, secondo, terzo e quarto comma, della legge 21
luglio 1960, n. 739 (Provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità
naturali e provvidenze per le imprese industriali), proposta con l'ordinanza
del tribunale di Matera in epigrafe indicata, in riferimento all'art. 42 della
Costituzione.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27
marzo 1969.
Aldo
SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI -
Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA
BENEDETTI - Francesco PAOLO BONIFACIO
- Luigi OGGIONI -
Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA -
Vincenzo MICHELE TRIMARCHI
- Vezio CRISAFULLI -
Nicola REALE
Depositata in cancelleria l'11
aprile 1969.