SENTENZA N. 73
ANNO 1969
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori
Giudici:
Prof. Aldo SANDULLI,
Presidente
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA
BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell'art. 25, terzo comma, della legge 5 marzo 1963, n. 246
(istituzione di una imposta sugli incrementi di valore delle aree
fabbricabili), promosso con ordinanza emessa il 6 ottobre 1967 dalla
Commissione comunale per i tributi locali di Savona nel procedimento civile
vertente tra Gavotti Giuseppe ed altri ed il Comune di Savona, iscritta al n.
256 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 321 del 23 dicembre 1967.
Visto l'atto d'intervento del
Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 26 febbraio
1969 la relazione del Giudice Vezio Crisafulli;
udito il vice avvocato generale
dello Stato Dario Foligno, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un procedimento
promosso su ricorso di Gavotti Giuseppe, Gavotti Ludovico e Gavotti Giulio
contro il Comune di Savona,
Ritenuta la rilevanza della
questione proposta, la anzidetta Commissione tributaria deduce, sotto il
profilo del contrasto con l'art. 53 della Costituzione, che la tassazione
patrimoniale in via straordinaria a carico delle società di capitali e dei
soggetti aventi un patrimonio di aree superiore a 100 milioni, prevista dalla
disposizione impugnata, si poneva nella originaria formulazione dell'art. 25
della legge n. 246 come necessario riflesso del legittimo esercizio di entrambe
le facoltà, concesse dai primi due commi dello stesso articolo, nel senso che
in tanto la imposizione straordinaria trovava ingresso ope legis, in quanto il Comune aveva deliberato, in sede di
istituzione di imposta sia la retrodatazione decennale del termine di
riferimento, sia l'applicazione retroattiva del tributo alle passate
alienazioni. L'accennato nesso di conseguenzialità tra i primi due ed il terzo
comma dell'art.
2. - Si é costituito in giudizio con
deduzioni depositate il 12 gennaio 1968 il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, sostenendo la infondatezza
della questione proposta, in quanto la norma censurata, pur essendo stata
espressamente esaminata dalla Corte costituzionale in occasione della sentenza n. 44 del
4 maggio 1966, non era stata dichiarata incostituzionale, proprio per
l'irrilevanza del collegamento esistente tra il secondo ed il terzo comma
dell'art. 25 della legge n. 246. Inoltre, rileva l'Avvocatura di Stato, il
giudizio della Corte costituzionale, specialmente quanto si risolve in una
pronuncia di parziale illegittimità, non può che essere limitato a singole
parti delle norme e degli atti impugnati, mentre rimane ad esso sottratta
l'indagine sull'intenzione del legislatore o sui motivi dell'atto, che possono
essere a base di eventuali ipotizzabili collegamenti tra le varie disposizioni
di un testo legislativo. Infine, il contenuto normativo della disposizione
oggetto del presente giudizio presenterebbe una sostanziale differenza rispetto
a quello del secondo comma dello stesso art.
3. - Nella pubblica udienza
l'Avvocatura dello Stato si é rimessa alla decisione della Corte.
Considerato in diritto
Con la sentenza 29
gennaio 1969, n. 6, questa Corte ha escluso che le commissioni comunali per
i tributi locali abbiano natura giurisdizionale. La disciplina positivamente
dettata in ordine alla loro composizione ed al loro funzionamento, e
soprattutto la circostanza che, dopo esperita la procedura davanti alle
commissioni stesse, é aperta la tutela giurisdizionale del contribuente dinanzi
alla autorità giudiziaria ordinaria, per tutti i gradi, depongono nel senso che
le anzidette commissioni sono organi amministrativi.
Esse pertanto non sono legittimate a
proporre questioni di legittimità costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara inammissibile la questione
di legittimità costituzionale relativa all'art. 25, comma terzo, della legge 5
marzo 1963, n. 246, proposta con ordinanza 6 ottobre 1967 della commissionale
comunale per i tributi locali di Savona.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27
marzo 1969.
Aldo
SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI -
Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA
BENEDETTI - Francesco PAOLO BONIFACIO
- Luigi OGGIONI -
Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA -
Vincenzo MICHELE TRIMARCHI
- Vezio CRISAFULLI -
Nicola REALE
Depositata in cancelleria il 9
aprile 1969.