Sentenza n. 73 del 1969
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SENTENZA N. 73

ANNO 1969

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Aldo SANDULLI, Presidente

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI

Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo MICHELE TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25, terzo comma, della legge 5 marzo 1963, n. 246 (istituzione di una imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili), promosso con ordinanza emessa il 6 ottobre 1967 dalla Commissione comunale per i tributi locali di Savona nel procedimento civile vertente tra Gavotti Giuseppe ed altri ed il Comune di Savona, iscritta al n. 256 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 321 del 23 dicembre 1967.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 26 febbraio 1969 la relazione del Giudice Vezio Crisafulli;

udito il vice avvocato generale dello Stato Dario Foligno, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

Ritenuto in fatto

 

1. - Nel corso di un procedimento promosso su ricorso di Gavotti Giuseppe, Gavotti Ludovico e Gavotti Giulio contro il Comune di Savona, la Commissione comunale tributi di Savona, con ordinanza emessa il 6 ottobre 1967, sollevava questione di legittimità costituzionale relativamente alla disposizione di cui all'art. 25, comma terzo, della legge 5 marzo 1963, n. 246, in relazione al precedente comma secondo, per contrasto con le norme di cui agli artt. 53, comma primo, e 136, comma primo, della Costituzione.

Ritenuta la rilevanza della questione proposta, la anzidetta Commissione tributaria deduce, sotto il profilo del contrasto con l'art. 53 della Costituzione, che la tassazione patrimoniale in via straordinaria a carico delle società di capitali e dei soggetti aventi un patrimonio di aree superiore a 100 milioni, prevista dalla disposizione impugnata, si poneva nella originaria formulazione dell'art. 25 della legge n. 246 come necessario riflesso del legittimo esercizio di entrambe le facoltà, concesse dai primi due commi dello stesso articolo, nel senso che in tanto la imposizione straordinaria trovava ingresso ope legis, in quanto il Comune aveva deliberato, in sede di istituzione di imposta sia la retrodatazione decennale del termine di riferimento, sia l'applicazione retroattiva del tributo alle passate alienazioni. L'accennato nesso di conseguenzialità tra i primi due ed il terzo comma dell'art. 25 in esame implicherebbe, del resto, per l'applicazione della norma, della cui legittimità é questione nell'ordinanza, una limitata efficacia di quella già dichiarata illegittima, per cui si prospetterebbe un ulteriore dubbio di costituzionalità in relazione al disposto dell'art. 136, primo comma, della Costituzione.

2. - Si é costituito in giudizio con deduzioni depositate il 12 gennaio 1968 il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, sostenendo la infondatezza della questione proposta, in quanto la norma censurata, pur essendo stata espressamente esaminata dalla Corte costituzionale in occasione della sentenza n. 44 del 4 maggio 1966, non era stata dichiarata incostituzionale, proprio per l'irrilevanza del collegamento esistente tra il secondo ed il terzo comma dell'art. 25 della legge n. 246. Inoltre, rileva l'Avvocatura di Stato, il giudizio della Corte costituzionale, specialmente quanto si risolve in una pronuncia di parziale illegittimità, non può che essere limitato a singole parti delle norme e degli atti impugnati, mentre rimane ad esso sottratta l'indagine sull'intenzione del legislatore o sui motivi dell'atto, che possono essere a base di eventuali ipotizzabili collegamenti tra le varie disposizioni di un testo legislativo. Infine, il contenuto normativo della disposizione oggetto del presente giudizio presenterebbe una sostanziale differenza rispetto a quello del secondo comma dello stesso art. 25, in quanto concernerebbe una imposta straordinaria non riferita ad atti di alienazione o di diretta utilizzazione di aree fabbricabili, ma rivolta a colpire obiettivamente il maggior valore acquistato nel tempo dalle aree e quindi la potenziale maggiore capacità contributiva dei soggetti che ne risultano intestatari.

3. - Nella pubblica udienza l'Avvocatura dello Stato si é rimessa alla decisione della Corte.

 

Considerato in diritto

 

Con la sentenza 29 gennaio 1969, n. 6, questa Corte ha escluso che le commissioni comunali per i tributi locali abbiano natura giurisdizionale. La disciplina positivamente dettata in ordine alla loro composizione ed al loro funzionamento, e soprattutto la circostanza che, dopo esperita la procedura davanti alle commissioni stesse, é aperta la tutela giurisdizionale del contribuente dinanzi alla autorità giudiziaria ordinaria, per tutti i gradi, depongono nel senso che le anzidette commissioni sono organi amministrativi.

Esse pertanto non sono legittimate a proporre questioni di legittimità costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 25, comma terzo, della legge 5 marzo 1963, n. 246, proposta con ordinanza 6 ottobre 1967 della commissionale comunale per i tributi locali di Savona.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 marzo 1969.

Aldo SANDULLI  -  Giuseppe BRANCA  -  Michele FRAGALI  -  Costantino MORTATI  -  Giuseppe CHIARELLI  -  Giuseppe VERZÌ  -  Giovanni BATTISTA BENEDETTI  -  Francesco PAOLO BONIFACIO  -  Luigi OGGIONI  -  Angelo DE MARCO  -  Ercole ROCCHETTI  -  Enzo CAPALOZZA  -  Vincenzo MICHELE TRIMARCHI  -  Vezio CRISAFULLI  -  Nicola REALE 

 

Depositata in cancelleria il 9 aprile 1969.