SENTENZA N. 71
ANNO 1969
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori
Giudici:
Prof. Aldo SANDULLI,
Presidente
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA
BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI
Dott. Nicola REALE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale del decreto-legge luogotenenziale 11 febbraio 1917, n. 249,
recante "norme per la repressione dell'abigeato e del pascolo abusivo
nelle province dell'Italia meridionale e della Sicilia", promosso con
ordinanza emessa il 23 aprile 1968 dal tribunale di Lagonegro nel procedimento
penale a carico di Tedesco Giuseppina, iscritta al n. 100 del Registro
ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 184
del 20 luglio 1968.
Udita nella camera di consiglio del
27 febbraio 1969 la relazione del Giudice Giovanni Battista Benedetti.
Ritenuto in fatto
Nell'agosto del 1967 Valiente Giovanni
denunciava ai carabinieri di Rivello (Potenza) di aver sorpreso nel suo fondo,
sito in contrada "Timpone", tal Giuseppina Tedesco mentre conduceva
al pascolo un gregge di ovini che recavano danno alle colture.
Dopo sommarie indagini svolte dall'Arma
Con sentenza del 25 novembre 1967 il
pretore di Lagonegro, muovendo dalla circostanza che solo una piccola parte del
gregge erasi introdotta nel terreno del denunciante e che tale introduzione
fosse da attribuirsi non alla volontà, bensì alla mancanza di diligenza nella
custodia degli ovini da parte della prevenuta, degradava l'imputazione
delittuosa contestata in quella contravvenzionale di omessa custodia di animali
di cui agli artt. 17 e 24 del regio decreto 14 luglio 1898, n. 404, e
conseguentemente condannava
Avverso tale sentenza veniva
proposto appello al tribunale di Lagonegro e, in tale sede, la difesa
dell'imputata sollevava eccezione di illegittimità costituzionale, in
riferimento agli artt. 3 e 77 della Costituzione, del D.L.Lgt. 11 febbraio
1917, n. 249, che aveva esteso alle province dell'Italia meridionale e della
Sicilia l'applicazione delle disposizioni per la repressione dell'abigeato e
del pascolo abusivo, dettate per
L'eccezione veniva accolta dal
tribunale che, con ordinanza del 23 aprile 1968, riteneva non manifestamente
infondata la questione prospettata sia sotto il profilo della eguaglianza dei
cittadini, risultando l'efficacia del citato decreto luogotenenziale e la sua
applicazione limitate ad alcune ed incerte province italiane, sia sotto il
profilo della mancata conversione in legge del ripetuto decreto, prima ai sensi
della legge n. 100 del 1926 e poi ai sensi dell'art. 77 della vigente Costituzione.
L'ordinanza, ritualmente comunicata
e notificata, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
184 del 20 luglio 1968.
Nel presente giudizio nessuno si é
costituito.
Considerato in diritto
1. - Nell'esame delle due censure di
incostituzionalità formulate dal tribunale é necessario dare la precedenza a
quella con la quale é stata denunciata la violazione dell'art. 77 della
Costituzione per la pretesa mancata conversione in legge del decreto legge
luogotenenziale 11 febbraio 1917, n. 249, recante "Norme per la
repressione dell'abigeato e del pascolo abusivo nelle province dell'Italia
meridionale e della Sicilia".
La censura non é fondata.
A parte l'ovvio rilievo che se la
conversione in legge non fosse avvenuta il decreto impugnato sarebbe privo di
qualsiasi efficacia giuridica, sta il fatto che esso fu convertito in legge,
con altri numerosissimi decreti luogotenenziali e regi, con l'articolo unico,
comma primo, della legge 17 aprile 1925, n. 473 (n.
2. - Del pari priva di fondamento é
la seconda censura d'incostituzionalità con la quale é stata denunciata la
violazione del principio di eguaglianza, sancito dall'art. 3 della Costituzione,
sul rilievo che l'efficacia delle disposizioni del decreto in questione e la
loro applicazione risultano "limitate ad alcune ed incerte province
italiane".
Per quanto attiene al territorio nel
quale trovano applicazione le norme in esame é agevole osservare che esso
risulta espressamente indicato sia nel titolo che nella lettera dell'art. 1 del
decreto impugnato. La locuzione in essi adottata: "province dell'Italia
meridionale e della Sicilia", già usata in altri provvedimenti legislativi,
é di per sé sufficiente a delimitare l'ambito territoriale delle norme in
questione.
Né violazione del principio di
eguaglianza può scorgersi nel fatto che il decreto legge luogotenenziale n. 249
del 1917 si applichi solo in alcune province e non in tutto il territorio
nazionale.
Le norme in esame - inizialmente
dettate per la sola Sardegna (regio decreto 14 luglio 1898 n. 404) e
succesivamente estese col decreto impugnato alle province dell'Italia
meridionale e della Sicilia - trovano logica e adeguata giustificazione nelle
speciali situazioni di alcune regioni italiane. In esso la peculiare
conformazione dei luoghi, in prevalenza impervi e scarsamente popolati, nei
quali l'allevamento del bestiame continua ad essere praticato in notevole
misura con il tradizionale sistema della pastorizia, nonché speciali situazioni
locali e condizioni sociali di coloro che a tali attività si dedicano, hanno
favorito in modo particolare, più che nel restante territorio nazionale,
l'incremento e la maggiore gravità dei reati dell'abigeato e del pascolo
abusivo.
Non sussiste, quindi, nella specie
l'assunta violazione del principio di eguaglianza perché - come
PER QUESTI MOTIVI
dichiara non fondata, in riferimento
agli artt. 77 e 3 della Costituzione, la questione di legittimità
costituzionale del decreto legge luogotenenziale 11 febbraio 1917, n. 249,
recante "Norme per la repressione dell'abigeato e del pascolo abusivo
nelle province dell'Italia meridionale e della Sicilia" proposta dal
tribunale di Lagonegro con ordinanza 23 aprile 1968.
Così deciso
in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 27 marzo 1969.
Aldo
SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI -
Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA
BENEDETTI - Francesco PAOLO BONIFACIO
- Luigi OGGIONI -
Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA -
Vincenzo MICHELE TRIMARCHI - Nicola REALE
Depositata in cancelleria il 9
aprile 1969.