Sentenza n. 71 del 1969
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SENTENZA N. 71

ANNO 1969

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Aldo SANDULLI, Presidente

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI

Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo MICHELE TRIMARCHI

Dott. Nicola REALE

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto-legge luogotenenziale 11 febbraio 1917, n. 249, recante "norme per la repressione dell'abigeato e del pascolo abusivo nelle province dell'Italia meridionale e della Sicilia", promosso con ordinanza emessa il 23 aprile 1968 dal tribunale di Lagonegro nel procedimento penale a carico di Tedesco Giuseppina, iscritta al n. 100 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 184 del 20 luglio 1968.

Udita nella camera di consiglio del 27 febbraio 1969 la relazione del Giudice Giovanni Battista Benedetti.

 

Ritenuto in fatto

 

Nell'agosto del 1967 Valiente Giovanni denunciava ai carabinieri di Rivello (Potenza) di aver sorpreso nel suo fondo, sito in contrada "Timpone", tal Giuseppina Tedesco mentre conduceva al pascolo un gregge di ovini che recavano danno alle colture.

Dopo sommarie indagini svolte dall'Arma la Tedesco veniva rinviata a giudizio sotto l'imputazione di pascolo abusivo prevista e punita dall'art. 636, commi primo e terzo, del Codice penale.

Con sentenza del 25 novembre 1967 il pretore di Lagonegro, muovendo dalla circostanza che solo una piccola parte del gregge erasi introdotta nel terreno del denunciante e che tale introduzione fosse da attribuirsi non alla volontà, bensì alla mancanza di diligenza nella custodia degli ovini da parte della prevenuta, degradava l'imputazione delittuosa contestata in quella contravvenzionale di omessa custodia di animali di cui agli artt. 17 e 24 del regio decreto 14 luglio 1898, n. 404, e conseguentemente condannava la Tedesco alla pena di lire 3.000 di ammenda, al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento dei danni in favore della parte civile.

Avverso tale sentenza veniva proposto appello al tribunale di Lagonegro e, in tale sede, la difesa dell'imputata sollevava eccezione di illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 77 della Costituzione, del D.L.Lgt. 11 febbraio 1917, n. 249, che aveva esteso alle province dell'Italia meridionale e della Sicilia l'applicazione delle disposizioni per la repressione dell'abigeato e del pascolo abusivo, dettate per la Sardegna con il R.D. del 1898, n. 404.

L'eccezione veniva accolta dal tribunale che, con ordinanza del 23 aprile 1968, riteneva non manifestamente infondata la questione prospettata sia sotto il profilo della eguaglianza dei cittadini, risultando l'efficacia del citato decreto luogotenenziale e la sua applicazione limitate ad alcune ed incerte province italiane, sia sotto il profilo della mancata conversione in legge del ripetuto decreto, prima ai sensi della legge n. 100 del 1926 e poi ai sensi dell'art. 77 della vigente Costituzione.

L'ordinanza, ritualmente comunicata e notificata, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 184 del 20 luglio 1968.

Nel presente giudizio nessuno si é costituito.

 

Considerato in diritto

 

1. - Nell'esame delle due censure di incostituzionalità formulate dal tribunale é necessario dare la precedenza a quella con la quale é stata denunciata la violazione dell'art. 77 della Costituzione per la pretesa mancata conversione in legge del decreto legge luogotenenziale 11 febbraio 1917, n. 249, recante "Norme per la repressione dell'abigeato e del pascolo abusivo nelle province dell'Italia meridionale e della Sicilia".

La censura non é fondata.

A parte l'ovvio rilievo che se la conversione in legge non fosse avvenuta il decreto impugnato sarebbe privo di qualsiasi efficacia giuridica, sta il fatto che esso fu convertito in legge, con altri numerosissimi decreti luogotenenziali e regi, con l'articolo unico, comma primo, della legge 17 aprile 1925, n. 473 (n. 786 in Gazzetta Ufficiale 5 maggio 1925, n. 104) e deve pertanto ritenersi legittimamente in vigore.

2. - Del pari priva di fondamento é la seconda censura d'incostituzionalità con la quale é stata denunciata la violazione del principio di eguaglianza, sancito dall'art. 3 della Costituzione, sul rilievo che l'efficacia delle disposizioni del decreto in questione e la loro applicazione risultano "limitate ad alcune ed incerte province italiane".

Per quanto attiene al territorio nel quale trovano applicazione le norme in esame é agevole osservare che esso risulta espressamente indicato sia nel titolo che nella lettera dell'art. 1 del decreto impugnato. La locuzione in essi adottata: "province dell'Italia meridionale e della Sicilia", già usata in altri provvedimenti legislativi, é di per sé sufficiente a delimitare l'ambito territoriale delle norme in questione.

Né violazione del principio di eguaglianza può scorgersi nel fatto che il decreto legge luogotenenziale n. 249 del 1917 si applichi solo in alcune province e non in tutto il territorio nazionale.

Le norme in esame - inizialmente dettate per la sola Sardegna (regio decreto 14 luglio 1898 n. 404) e succesivamente estese col decreto impugnato alle province dell'Italia meridionale e della Sicilia - trovano logica e adeguata giustificazione nelle speciali situazioni di alcune regioni italiane. In esso la peculiare conformazione dei luoghi, in prevalenza impervi e scarsamente popolati, nei quali l'allevamento del bestiame continua ad essere praticato in notevole misura con il tradizionale sistema della pastorizia, nonché speciali situazioni locali e condizioni sociali di coloro che a tali attività si dedicano, hanno favorito in modo particolare, più che nel restante territorio nazionale, l'incremento e la maggiore gravità dei reati dell'abigeato e del pascolo abusivo.

Non sussiste, quindi, nella specie l'assunta violazione del principio di eguaglianza perché - come la Corte ha più volte avuto occasione di affermare - ben può il legislatore emanare una disciplina normativa differenziata quando questa é obiettivamente giustificata da diversità di situazioni e differenti aspetti della vita sociale che razionalmente ne determinano l'adozione.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata, in riferimento agli artt. 77 e 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale del decreto legge luogotenenziale 11 febbraio 1917, n. 249, recante "Norme per la repressione dell'abigeato e del pascolo abusivo nelle province dell'Italia meridionale e della Sicilia" proposta dal tribunale di Lagonegro con ordinanza 23 aprile 1968.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 marzo 1969.

Aldo SANDULLI  -  Giuseppe BRANCA  -  Michele FRAGALI  -  Costantino MORTATI  -  Giuseppe CHIARELLI  -  Giuseppe VERZÌ  -  Giovanni BATTISTA BENEDETTI  -  Francesco PAOLO BONIFACIO  -  Luigi OGGIONI  -  Angelo DE MARCO  -  Ercole ROCCHETTI  -  Enzo CAPALOZZA  -  Vincenzo MICHELE TRIMARCHI  -  Nicola REALE 

 

Depositata in cancelleria il 9 aprile 1969.