SENTENZA N. 69
ANNO 1969
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori
Giudici:
Prof. Aldo SANDULLI,
Presidente
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA
BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell'art. 215 del decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1965, n. 1124 (testo unico delle disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali),
promosso con ordinanza emessa il 30 maggio 1967 dal tribunale di Reggio Emilia
nel procedimento civile vertente tra Casotti Giulia e l'I.N.A.I.L., iscritta al
n. 139 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 208 del 19 agosto 1967.
Visti gli atti di costituzione degli
eredi Casotti e dell'I.N.A.I.L.;
udita nell'udienza pubblica del 12 febbraio
1969 la relazione del Giudice Angelo De Marco;
uditi l'avv. Paolo Barile, per gli
eredi Casotti, e l'avv. Valerio Flamini, per l'I.N.A.I.L.
Ritenuto in fatto
Giulia Casotti in Pedroni,
affittuaria agricola, con atto 21 marzo 1966, premesso:
che in data 2 settembre 1965 era
rimasta vittima di un infortunio sul lavoro, che le aveva procurato una
invalidità permanente valutata dall'I.N.A.I.L., presso il quale in detta
qualità era assicurata, nel 40 per cento della capacità lavorativa;
che l'I.N.A.I.L. aveva liquidato la
relativa rendita con decorrenza dall'11 gennaio 1966, cioé dal giorno nel
quale, ad avviso dell'Istituto, era cessata la inabilità temporanea e si era
stabilizzata quella permanente;
che avverso tale liquidazione
che l'I.N.A.I.L. aveva respinto tale
reclamo;
tanto premesso conveniva
l'I.N.A.I.L. davanti al tribunale di Reggio Emilia chiedendo: in via principale
che l'I.N.A.I.L. fosse dichiarato tenuto a corrispondere la rendita suddetta,
con tutte le conseguenze di legge, a decorrere dal 2 settembre 1965, giorno
dell'infortunio; in via subordinata, che venisse dichiarata non manifestamente
infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 215 del testo
unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n.
Il tribunale adito, con ordinanza 30
maggio 1967, rilevato:
che i proprietari-conduttori,
mezzadri, affittuari e loro familiari infortunati non hanno diritto, per l'art.
1 del decreto legge luogotenenziale n. 1450 del 1917, modificato dal decreto
legge n. 432 del 1923 e per l'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale n.
85 del 1946, alla indennità per inabilità temporanea assoluta, mentre hanno
diritto, per gli artt. 2 e 6 della legge n. 64 del 1950 e per l'art. 24 del
regio decreto n. 1765 del 1935, alla rendita per inabilità permanente, anche
parziale, purché superiore al 15 per cento;
che l'art. 24 del regio decreto n.
1765 del 1935 non precisava la decorrenza della corresponsione della rendita
per inabilità permanente, nel senso che non stabiliva se dovesse decorrere dal
giorno dell'infortunio o da quello della cessazione della inabilità permanente;
che la prevalente giurisprudenza
aveva interpretato l'articolo 24 del regio decreto n. 1765 del 1935 nel senso
che la rendita per inabilità permanente dovesse decorrere dal giorno
dell'infortunio;
che, pertanto, l'art. 215 del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124, disponendo che la rendita per invalidità permanente ha inizio "con
effetto dal giorno successivo a quello della cessazione della invalidità
temporanea assoluta" é venuto ad adottare una soluzione che, data la
citata prevalente giurisprudenza, formatasi sulla precedente legislazione, deve
ritenersi peggiorativa del trattamento, in base a tale legislazione, spettante
ai proprietari-conduttori, mezzadri e affittuari e loro familiari infortunati,
in evidente contrasto con l'art. 30 della legge-delega 19 gennaio 1963, n. 15;
tanto rilevato, dichiarava non
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale per
esorbitanza di delega, sollevata dall'attrice e rimetteva gli atti a questa
Corte per il relativo giudizio.
Dopo le pubblicazioni, notificazioni
e comunicazioni di legge, si sono costituiti davanti a questa Corte da un lato
gli eredi della Casotti, nel frattempo deceduta, dall'altro l'I.N.A.I.L. ed i
rispettivi patrocini, sia con la memoria di costituzione, sia con successive
memorie depositate il 30 gennaio 1969, hanno dedotto, in sostanza, quanto
segue:
1) Nell'interesse degli eredi
Casotti: Richiamata la legislazione vigente prima dell'entrata in vigore del
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,
n. 1124, e posto in evidenza che l'art. 24 del regio decreto n. 1765 del 1935,
mentre dispone che la rendita per inabilità permanente viene corrisposta con
effetto dal giorno della cessazione della indennità temporanea, nulla dispone
per quanto riguarda le categorie che non hanno diritto ad indennità temporanea,
si fa presente che la giurisprudenza prevalente si era orientata nel senso che,
per queste ultime categorie, la rendita per inabilità permanente dovesse
decorrere dal giorno dell'infortunio.
Da questa giurisprudenza si trae
argomento per sostenere che, comunque, di fronte ad una situazione quanto meno
dubbia, dovendosi adottare, in sede di compilazione del testo unico, una
soluzione definitiva, in omaggio all'analogo principio dettato dall'art. 30
della legge-delega che, del resto, corrisponde a quelli che si ricavano dagli
artt. 35 e 38 della Costituzione, si sarebbe dovuta adottare la soluzione
corrispondente all'interpretazione dei vecchi testi più favorevole agli
assicurati.
D'altra parte si sostiene che sul
piano logico, sistematico ed equitativo la soluzione adottata dalla citata
giurisprudenza é la più rispondente alla lettera ed allo spirito della legge,
cosicché ancor più evidente risulterebbe la violazione del principio del
divieto di peggioramento del trattamento degli assicurati posto dal ripetuto
art. 30 della legge-delega.
Si aggiunge che la sentenza della
Cassazione n. 1875 del
Nell'interesse degli eredi Casotti
si chiede, pertanto, che la sollevata questione venga dichiarata fondata.
2) Nell'interesse dell'I.N.A.I.L.:
In via pregiudiziale si deduce
l'inammissibilità della sollevata questione, in quanto anche ad ammettere che
l'interpretazione giurisprudenziale prevalente fosse quella affermata dal
giudice a quo, non ci si troverebbe di fronte ad un conflitto di norme, ma di
fronte ad un conflitto di interpretazione delle norme stesse, il che,
evidentemente, non può dar luogo a questione di illegittimità costituzionale.
Si nega, comunque, che la
giurisprudenza prevalente fosse quella citata nell'ordinanza di rinvio e si
aggiunge che, al Contrario, prevalente era la giurisprudenza sanzionata di
recente dalla suprema Corte di cassazione con la sentenza n. 1875 del 1967, con
la quale, in conformità con quanto dispone l'impugnato art. 215 del testo
unico, si afferma che, anche quando non siano dovute indennità per invalidità
temporanea, la rendita per invalidità permanente debba decorrere dalla data di
cessazione della inabilità temporanea.
Nell'interesse dell'I.N.A.I.L. si
conclude, pertanto, chiedendo che la sollevata questione venga dichiarata
inammissibile o, comunque, infondata.
Considerato in diritto
1. - Come é stato riferito in
narrativa, la questione sottoposta all'esame della Corte é la seguente:
Per gli artt. 1 e 3 del decreto
legge luogetenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, quali risultano modificati
dall'art. 1 del regio decreto legge 11 febbraio 1923, n. 432: "... si
intendono assicurati di pieno diritto contro gli infortuni sul lavoro agricolo
dall'età di dodici anni ai sessantacinque compiuti:
a) i lavoratori fissi ed avventizi,
maschi e femmine, addetti ad aziende agricole o forestali;
b) i proprietari, mezzadri,
affittuari, loro mogli e figli, anche naturali, che prestano opera manuale
abituale nelle rispettive aziende.
Sono equiparati ai figli gli esposti
regolarmente affidati;
c) i sovrastanti ai lavori di
aziende agricole e forestali qualora abbiano una rimunerazione media
giornaliera, compresi i compensi in natura, non superiore a lire dieci,
calcolando l'anno per 300 giorni lavorativi" (art. I).
"L'assicurazione comprende
tutti i casi di infortunio per causa violenta in occasione di lavoro, dalla
quale sia derivata la morte o la inabilità permanente assoluta o parziale.
Per le persone previste alle lettere
a e c l'assicurazione comprende anche i casi di infortunio dai quali sia
derivata la inabilità temporanea assoluta, che importi l'astensione dal lavoro
per più di dieci giorni (ridotti a sei dall'art. 1 della legge 20 febbraio
1950, n. 64). La indennità sarà corrisposta dall'undicesimo (dal settimo per
l'art. 1 della citata legge n. 64 del 1950) giorno pel periodo di tempo nel
quale l'infortunato dovrà astenersi dal lavoro. Tuttavia, se per patto
contrattuale di lavoro l'infortunato abbia diritto a percepire, per un
determinato periodo di astensione dal lavoro, tutta la rimunerazione o parte di
questa non inferiore a metà, non sarà dovuta, durante quel periodo, l'indennità
per inabilità temporanea.
La indennità per inabilità
temporanea assoluta di cui al comma precedente sarà corrisposta oltre a quella
eventualmente spettante per inabilità permanente. Le somme corrisposte al di là
dei novanta giorni saranno considerate come provvisionali sulle indennità
spettanti per casi di inabilità permanente" (art. 3).
Per l'art. 5 del decreto legislativo
luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 85, poi:
"L'istituto assicuratore é
tenuto a prestare a proprie spese nei casi di infortunio sul lavoro e salvo
quanto dispongono gli artt. 33 e 34 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765,
sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro nell'industria,
le cure mediche e chirurgiche necessarie per tutta la durata della inabilità
temporanea ed anche dopo la guarigione chirurgica, in quanto occorrano a
recuperare la capacità lavorativa e con le stesse norme, modi e limiti di cui
agli artt. 32, 33, 34 e 36 del predetto decreto 17 agosto 1935, n. 1765.
Le cure predette sono dovute agli
infortunati di cui alle lettere a e c dell'art. 1 del decreto legge
luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, nonché a quelli di cui alla lettera b
dello stesso articolo, i quali si trovino in istato di bisogno. Agli
infortunati di tali categorie che non si trovino in istato di bisogno sarà
rimborsata la spesa per le cure mediche chirurgiche e protetiche nella misura
che l'istituto avrebbe sostenuto se avesse dovuto provvedere direttamente alle
cure stesse".
Infine, per l'art. 24 del regio
decreto n. 1765 del 1935, quale risulta modificato dall'art. 2 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14:
"Agli effetti del presente
decreto deve ritenersi inabilità permanente assoluta la conseguenza di un
infortunio la quale tolga completamente e per tutta la vita l'attitudine al
lavoro. Deve ritenersi inabilità permanente parziale la conseguenza di un infortunio
la quale diminuisca in parte ma essenzialmente e per tutta la vita l'attitudine
al lavoro.
Quando sia accertato che
dall'infortunio sia derivata una inabilità permanente tale da ridurre
l'attitudine di lavoro in misura superiore al 10 per cento per i casi di
infortunio e al 20 per cento per i casi di malattia professionale, sarà
corrisposta, con effetto dal giorno successivo a quello della cessazione della
indennità per inabilità temporanea, una rendita di inabilità rapportata al
grado della inabilità stessa e sulla base dei due terzi del salario calcolato
secondo le disposizioni degli artt. da
Vigente la legislazione, le cui
norme essenziali e più significative sono state sopra riportate, sorse
questione circa la decorrenza della indennità per inabilità permanente assoluta
o parziale nei confronti degli infortuni appartenenti alle categorie di cui
alla lettera b del decreto legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, per
le quali le riportate norme non contemplano la corresponsione di indennità per
invalidità temporanea.
Su tale questione la giurisprudenza
dei giudici di merito si divise in due correnti opposte: secondo una corrente,
infatti, anche per coloro che non hanno il diritto alla relativa indennità,
solo dalla cessazione della invalidità temporanea decorre la indennità di
invalidità permanente sia totale, sia parziale; secondo l'altra corrente,
invece, quando non sia dovuta l'indennità di invalidità temporanea, la
indennità permanente deve essere corrisposta con decorrenza dall'infortunio o,
quanto meno, dall'undicesimo (ridotto a settimo dall'art. 1 della legge 20
febbraio 1950, n. 64) giorno da quello dell'infortunio (argomentando ex art. 3
del decreto legge luogotenenziale n. 1450 del 1917, quale risulta modificato
dall'art. 1 del regio decreto legge n. 432 del 1923).
Con l'art. 215 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,
la questione é stata autenticamente risolta, nel senso che la indennità per
invalidità permanente totale o parziale decorre dal giorno successivo a quello
della "cessazione della inabilità temporanea assoluta".
Con l'ordinanza di rinvio é stata
sollevata questione di legittimità costituzionale di detto art. 215, con la
seguente motivazione:
Per l'art. 30, terzo comma, della
legge di delega 19 gennaio 1963, n. 15: "Le norme delegate non possono
disporre comunque la diminuzione od il peggioramento delle prestazioni previste
dall'ordinamento attuale a favore dei beneficiari dell'assicurazione".
L'art. 24 del regio decreto 17
agosto 1935, n. 1765 "non precisava la decorrenza della corresponsione
della rendita per inabilità permanente nel senso che non stabiliva se dovesse
decorrere dal giorno dell'infortunio o da quello della cessazione della
inabilità temporanea assoluta" e "la prevalente giurisprudenza aveva
interpretato l'art. 24 del regio decreto n. 1765 del 1935 nel senso che la
rendita per inabilità permanente dovesse decorrere dal giorno
dell'infortunio".
Conseguentemente quando con l'art. 215
del testo unico si é disposto che l'indennità per inabilità permanente debba
decorrere dal giorno successivo a quello della cessazione della inabilità
temporanea si é peggiorato il trattamento degli assicurati, cui si riferisce
quella giurisprudenza, con manifesta violazione del citato art. 30 della legge
di delega e, conseguentemente, degli artt. 76 e 77 della Costituzione.
2. - Così precisati i termini della
controversia, risulta evidente, in primo luogo, che spetta a questa Corte
l'accertare quale sia l'esatto trattamento di invalidità temporanea o
permanente, assoluta o parziale spettante alle categorie contemplate all'art.
1, lett. b, del decreto legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n.
Come risulta dalle sopra riportate
disposizioni del decreto legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450,
modificato dal regio decreto legge 11 febbraio 1923, n. 432, nonché dall'art. 5
del decreto legislativo 8 febbraio 1946, n.
a) per tutte e tre la categorie a, b
e c contemplate dall'art. 1 del decreto legge n. 1450 del 1917
"l'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio per causa violenta,
in occasione di lavoro, dalla quale sia derivata la morte o la inabilità
permanente totale o parziale";
b) per le persone previste alle
lettere a e c l'assicurazione comprende anche i casi di infortunio, dai quali
sia derivata la inabilità temporanea assoluta, che importi l'astensione dal
lavoro per più di dieci giorni (ridotti a sei dalla citata legge del 1950, n.
64). L'indennità verrà corrisposta dall'undicesimo (ridotto al settimo dalla
richiamata legge n. 64 del 1950) giorno per il periodo di tempo nel quale
l'infortunato dovrà astenersi dal lavoro";
c) infine, "l'istituto
assicuratore é tenuto a prestare a proprie spese nei casi di infortunio sul
lavoro... le cure mediche e chirurgiche necessarie per tutta la durata della
inabilità temporanea ed anche dopo la guarigione chirurgica, in quanto
occorrono a ricuperare la capacità lavorativa... Le cure predette sono dovute
agli infortunati di cui alle lettere a e c dell'art. 1 del decreto legge
luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, nonché a quelli della categoria b
dello stesso articolo i quali si trovino in istato di bisogno. Agli infortunati
di tale categoria che non si trovino in istato di bisogno sarà rimborsata la
spesa per le cure mediche, chirurgiche e protetiche nella misura che l'istituto
avrebbe sostenuto se avesse dovuto provvedere direttamente alle cure
stesse".
Risulta, quindi, chiaramente che per
le persone di cui alla ripetuta lettera b (proprietari, mezzadri, affittuari e
loro mogli e figli, anche naturali) l'assicurazione non solo non comprende un
periodo di invalidità temporanea ma neppure l'assistenza medico-chirurgica
diretta, che é dovuta soltanto quando si trovino in stato di bisogno.
Le ragioni di questo trattamento
sono facilmente intuibili ove si tenga presente: a) che l'art. 1, lett. b, del
ripetuto decreto legge luogotenenziale n. 1450 del 1917 alla elencazione delle
persone che costituiscono quella categoria fa seguire la qualificazione
"che prestano opera manuale abituale nelle rispettive aziende"; b)
che per l'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 85
"la prestazione dell'assistenza medico-chirurgica diretta é subordinata
allo stato di bisogno".
In altri termini, se a ragione o a
torto non é il caso di indagare, perché ai fini del giudizio é sufficiente
stabilire lo stato di fatto, il legislatore del tempo considerò i componenti la
categoria b non come salariati agricoli comuni, traenti i mezzi di sussistenza
dal salario giornaliero, ma quali partecipanti agli utili di un'azienda, sia
pure a carattere familiare, dalla partecipazione stessa e non da un salario
giornaliero traenti i loro mezzi di sussistenza, in condizioni tali da non
essere considerati, di regola, in stato di bisogno, neppure se colpiti da
infortunio, dal quale derivi invalidità totale temporanea.
Stabilito, così, che l'esclusione
del diritto ad indennità per invalidità temporanea é un dato di fatto
incontrovertibile, occorre accertare se e quali conseguenze tale esclusione
possa avere ai fini della decorrenza della indennità per inabilità permanente
assoluta o parziale.
3. - Da tutte le norme di legge
sopra riportate, risulta in modo chiaro ed inequivocabile la netta distinzione
tra invalidità temporanea, coincidente, di regola, col periodo durante il quale
l'infortunato non é in grado di svolgere attività lavorativa, anche perché
costretto a sottoporsi a cure mediche, chirurgiche, protetiche, ed invalidità
permanente totale o parziale, derivante dai postumi residuati a guarigione
clinica avvenuta.
La indennità per invalidità
permanente assoluta o parziale costituisce la riparazione economica totale o
parziale della menomazione della efficienza fisica derivante dai postumi del
subito infortunio. Di qui la netta distinzione, anche dal punto di vista
tecnico funzionale, tra indennità per invalidità temporanea ed indennità per
invalidità permanente, con la conseguenza che la seconda non può, per sua
natura, essere corrisposta se non a stabilizzazione avvenuta della menomazione
fisica derivante dall'infortunio.
Infatti mentre la indennità per
invalidità temporanea ha per funzione il fornire i mezzi di sostentamento per
il periodo, durante il quale l'infortunato non é in grado di svolgere alcuna
attività lavorativa, perché sottoposto alle cure necessarie per combattere gli
effetti patologici dell'infortunio, la indennità per invalidità permanente ha
per funzione il far fronte alle conseguenze dei postumi, che menomano
permanentemente in modo totale o parziale, la capacità lavorativa.
Se, pertanto, il legislatore per
talune categorie di assicurati ha ritenuto che non debba essere corrisposta
l'indennità per invalidità temporanea, o perché, come si é dimostrato debba
essere avvenuto per le categorie di cui alla lettera b dell'art. 1 del decreto legge
luogotenenziale n. 1450 del 1917, si presume che anche durante il periodo di
invalidità temporanea l'infortunato continua ad aver diritto ai mezzi di
sostentamento ordinario, sotto forma di partecipazione agli utili dell'azienda
familiare di cui fa parte, o perché, come avviene per gli apprendisti
dell'industria (art. 41 regio decreto n. 1765 del 1935) non hanno diritto a
retribuzione, é evidente la impossibilità che quella indennità esclusa per
l'unico titolo per cui potrebbe essere corrisposta, sia poi attribuita per il
titolo diverso ed avente, come si é posto in rilievo, ben altri presupposti,
ben altra funzione e ben altra consistenza rispetto al ristoro del danno
derivante da menomazione fisica permanente.
4. - Dimostrato: che per le
categorie di persone di cui alla lettera b dell'art. 1 del decreto legge
luogotenenziale n. 1450 del
Non é fuor di luogo, al riguardo,
ricordare che a questa stessa conclusione é pervenuta
Siccome la relativa sentenza porta
la data del 20 luglio 1967 (n. 1875) e cioè una data posteriore all'emanazione
del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, del cui
art. 215 viene contestata la legittimità costituzionale, evidentemente non se
ne può tener conto al fine di stabilire quale fosse il prevalente orientamento
giurisprudenziale prima della emanazione di quel decreto.
Peraltro, ai fini dell'accertamento
autonomo, che, nonostante gli orientamenti giurisprudenziali, come sopra si é
detto, indubbiamente compete a questa Corte, non può certo trascurarsi un
elemento così importante quale l'opinione del supremo giudice di
interpretazione della legge.
Deve, dunque, pervenirsi alla
conclusione che, in base alla legislazione vigente prima della emanazione del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, la
corresponsione delle indennità per invalidità permanente totale o parziale
dovesse decorrere dal giorno successivo a quello della cessazione della
invalidità temporanea.
5. - Le considerazioni che precedono
dimostrano come l'art. 215 del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, là dove dispone che la rendita per
invalidità permanente dovuta per gli infortuni in agricoltura decorra dal
giorno successivo a quello della cessazione della inabilità temporanea
assoluta, non peggiora il trattamento spettante, in base alla legislazione
precedentemente vigente, agli infortunati, che non abbiano diritto ad indennità
per invalidità temporanea.
Conseguentemente la questione di
legittimità costituzionale della citata norma risulta non fondata.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 215 del T.U. delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124, proposta con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento agli
artt. 76 e 77 della Costituzione.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27
marzo 1969.
Aldo SANDULLI -
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI -
Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA BENEDETTI -
Francesco PAOLO BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO -
Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE
Depositata in cancelleria il 9
aprile 1969.