Sentenza n. 69 del 1969
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SENTENZA N. 69

ANNO 1969

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Aldo SANDULLI, Presidente

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI

Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo MICHELE TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 215 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), promosso con ordinanza emessa il 30 maggio 1967 dal tribunale di Reggio Emilia nel procedimento civile vertente tra Casotti Giulia e l'I.N.A.I.L., iscritta al n. 139 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 208 del 19 agosto 1967.

Visti gli atti di costituzione degli eredi Casotti e dell'I.N.A.I.L.;

udita nell'udienza pubblica del 12 febbraio 1969 la relazione del Giudice Angelo De Marco;

uditi l'avv. Paolo Barile, per gli eredi Casotti, e l'avv. Valerio Flamini, per l'I.N.A.I.L.

 

Ritenuto in fatto

 

Giulia Casotti in Pedroni, affittuaria agricola, con atto 21 marzo 1966, premesso:

che in data 2 settembre 1965 era rimasta vittima di un infortunio sul lavoro, che le aveva procurato una invalidità permanente valutata dall'I.N.A.I.L., presso il quale in detta qualità era assicurata, nel 40 per cento della capacità lavorativa;

che l'I.N.A.I.L. aveva liquidato la relativa rendita con decorrenza dall'11 gennaio 1966, cioé dal giorno nel quale, ad avviso dell'Istituto, era cessata la inabilità temporanea e si era stabilizzata quella permanente;

che avverso tale liquidazione la Casotti aveva prodotto reclamo in via amministrativa, sostenendo che, appartenendo a categoria per la quale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, e successive modificazioni, non era dovuta indennità per inabilità temporanea, la rendita avrebbe dovuto esserle liquidata con decorrenza dal giorno dell'infortunio, ossia dal 2 settembre 1965;

che l'I.N.A.I.L. aveva respinto tale reclamo;

tanto premesso conveniva l'I.N.A.I.L. davanti al tribunale di Reggio Emilia chiedendo: in via principale che l'I.N.A.I.L. fosse dichiarato tenuto a corrispondere la rendita suddetta, con tutte le conseguenze di legge, a decorrere dal 2 settembre 1965, giorno dell'infortunio; in via subordinata, che venisse dichiarata non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 215 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, in quanto, con esorbitanza dai principi fissati con la delega contenuta nell'art. 30 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, il trattamento dei proprietari-conduttori, infortunati sul lavoro sarebbe stato peggiorato rispetto a quello che, secondo l'assunto dell'attrice, sarebbe spettato in base agli artt. 1 del decreto legge luogotenenziale n. 1450 del 1917, modificato dal decreto legge n. 432 del 1923, 6 del decreto legislativo luogotenenziale n. 86 del 1946, 2 e 6 della legge n. 64 del 1950 e 24 del regio decreto n. 1765 del 1935.

Il tribunale adito, con ordinanza 30 maggio 1967, rilevato:

che i proprietari-conduttori, mezzadri, affittuari e loro familiari infortunati non hanno diritto, per l'art. 1 del decreto legge luogotenenziale n. 1450 del 1917, modificato dal decreto legge n. 432 del 1923 e per l'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale n. 85 del 1946, alla indennità per inabilità temporanea assoluta, mentre hanno diritto, per gli artt. 2 e 6 della legge n. 64 del 1950 e per l'art. 24 del regio decreto n. 1765 del 1935, alla rendita per inabilità permanente, anche parziale, purché superiore al 15 per cento;

che l'art. 24 del regio decreto n. 1765 del 1935 non precisava la decorrenza della corresponsione della rendita per inabilità permanente, nel senso che non stabiliva se dovesse decorrere dal giorno dell'infortunio o da quello della cessazione della inabilità permanente;

che la prevalente giurisprudenza aveva interpretato l'articolo 24 del regio decreto n. 1765 del 1935 nel senso che la rendita per inabilità permanente dovesse decorrere dal giorno dell'infortunio;

che, pertanto, l'art. 215 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, disponendo che la rendita per invalidità permanente ha inizio "con effetto dal giorno successivo a quello della cessazione della invalidità temporanea assoluta" é venuto ad adottare una soluzione che, data la citata prevalente giurisprudenza, formatasi sulla precedente legislazione, deve ritenersi peggiorativa del trattamento, in base a tale legislazione, spettante ai proprietari-conduttori, mezzadri e affittuari e loro familiari infortunati, in evidente contrasto con l'art. 30 della legge-delega 19 gennaio 1963, n. 15;

tanto rilevato, dichiarava non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale per esorbitanza di delega, sollevata dall'attrice e rimetteva gli atti a questa Corte per il relativo giudizio.

Dopo le pubblicazioni, notificazioni e comunicazioni di legge, si sono costituiti davanti a questa Corte da un lato gli eredi della Casotti, nel frattempo deceduta, dall'altro l'I.N.A.I.L. ed i rispettivi patrocini, sia con la memoria di costituzione, sia con successive memorie depositate il 30 gennaio 1969, hanno dedotto, in sostanza, quanto segue:

1) Nell'interesse degli eredi Casotti: Richiamata la legislazione vigente prima dell'entrata in vigore del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e posto in evidenza che l'art. 24 del regio decreto n. 1765 del 1935, mentre dispone che la rendita per inabilità permanente viene corrisposta con effetto dal giorno della cessazione della indennità temporanea, nulla dispone per quanto riguarda le categorie che non hanno diritto ad indennità temporanea, si fa presente che la giurisprudenza prevalente si era orientata nel senso che, per queste ultime categorie, la rendita per inabilità permanente dovesse decorrere dal giorno dell'infortunio.

Da questa giurisprudenza si trae argomento per sostenere che, comunque, di fronte ad una situazione quanto meno dubbia, dovendosi adottare, in sede di compilazione del testo unico, una soluzione definitiva, in omaggio all'analogo principio dettato dall'art. 30 della legge-delega che, del resto, corrisponde a quelli che si ricavano dagli artt. 35 e 38 della Costituzione, si sarebbe dovuta adottare la soluzione corrispondente all'interpretazione dei vecchi testi più favorevole agli assicurati.

D'altra parte si sostiene che sul piano logico, sistematico ed equitativo la soluzione adottata dalla citata giurisprudenza é la più rispondente alla lettera ed allo spirito della legge, cosicché ancor più evidente risulterebbe la violazione del principio del divieto di peggioramento del trattamento degli assicurati posto dal ripetuto art. 30 della legge-delega.

Si aggiunge che la sentenza della Cassazione n. 1875 del 1967, a parte che é l'unica in materia pronunziata dalla Corte suprema, non può condurre a diverso avviso, in quanto motivata in modo non convincente, dato che non si é spiegato come e perché, quando non vi sia stata corresponsione di indennità per invalidità temporanea, la rendita per invalidità permanente debba decorrere dalla data di cessazione della indennità temporanea e non dal giorno dell'infortunio.

Nell'interesse degli eredi Casotti si chiede, pertanto, che la sollevata questione venga dichiarata fondata.

2) Nell'interesse dell'I.N.A.I.L.:

In via pregiudiziale si deduce l'inammissibilità della sollevata questione, in quanto anche ad ammettere che l'interpretazione giurisprudenziale prevalente fosse quella affermata dal giudice a quo, non ci si troverebbe di fronte ad un conflitto di norme, ma di fronte ad un conflitto di interpretazione delle norme stesse, il che, evidentemente, non può dar luogo a questione di illegittimità costituzionale.

Si nega, comunque, che la giurisprudenza prevalente fosse quella citata nell'ordinanza di rinvio e si aggiunge che, al Contrario, prevalente era la giurisprudenza sanzionata di recente dalla suprema Corte di cassazione con la sentenza n. 1875 del 1967, con la quale, in conformità con quanto dispone l'impugnato art. 215 del testo unico, si afferma che, anche quando non siano dovute indennità per invalidità temporanea, la rendita per invalidità permanente debba decorrere dalla data di cessazione della inabilità temporanea.

Nell'interesse dell'I.N.A.I.L. si conclude, pertanto, chiedendo che la sollevata questione venga dichiarata inammissibile o, comunque, infondata.

 

Considerato in diritto

 

1. - Come é stato riferito in narrativa, la questione sottoposta all'esame della Corte é la seguente:

Per gli artt. 1 e 3 del decreto legge luogetenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, quali risultano modificati dall'art. 1 del regio decreto legge 11 febbraio 1923, n. 432: "... si intendono assicurati di pieno diritto contro gli infortuni sul lavoro agricolo dall'età di dodici anni ai sessantacinque compiuti:

a) i lavoratori fissi ed avventizi, maschi e femmine, addetti ad aziende agricole o forestali;

b) i proprietari, mezzadri, affittuari, loro mogli e figli, anche naturali, che prestano opera manuale abituale nelle rispettive aziende.

Sono equiparati ai figli gli esposti regolarmente affidati;

c) i sovrastanti ai lavori di aziende agricole e forestali qualora abbiano una rimunerazione media giornaliera, compresi i compensi in natura, non superiore a lire dieci, calcolando l'anno per 300 giorni lavorativi" (art. I).

"L'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio per causa violenta in occasione di lavoro, dalla quale sia derivata la morte o la inabilità permanente assoluta o parziale.

Per le persone previste alle lettere a e c l'assicurazione comprende anche i casi di infortunio dai quali sia derivata la inabilità temporanea assoluta, che importi l'astensione dal lavoro per più di dieci giorni (ridotti a sei dall'art. 1 della legge 20 febbraio 1950, n. 64). La indennità sarà corrisposta dall'undicesimo (dal settimo per l'art. 1 della citata legge n. 64 del 1950) giorno pel periodo di tempo nel quale l'infortunato dovrà astenersi dal lavoro. Tuttavia, se per patto contrattuale di lavoro l'infortunato abbia diritto a percepire, per un determinato periodo di astensione dal lavoro, tutta la rimunerazione o parte di questa non inferiore a metà, non sarà dovuta, durante quel periodo, l'indennità per inabilità temporanea.

La indennità per inabilità temporanea assoluta di cui al comma precedente sarà corrisposta oltre a quella eventualmente spettante per inabilità permanente. Le somme corrisposte al di là dei novanta giorni saranno considerate come provvisionali sulle indennità spettanti per casi di inabilità permanente" (art. 3).

Per l'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 85, poi:

"L'istituto assicuratore é tenuto a prestare a proprie spese nei casi di infortunio sul lavoro e salvo quanto dispongono gli artt. 33 e 34 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro nell'industria, le cure mediche e chirurgiche necessarie per tutta la durata della inabilità temporanea ed anche dopo la guarigione chirurgica, in quanto occorrano a recuperare la capacità lavorativa e con le stesse norme, modi e limiti di cui agli artt. 32, 33, 34 e 36 del predetto decreto 17 agosto 1935, n. 1765.

Le cure predette sono dovute agli infortunati di cui alle lettere a e c dell'art. 1 del decreto legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, nonché a quelli di cui alla lettera b dello stesso articolo, i quali si trovino in istato di bisogno. Agli infortunati di tali categorie che non si trovino in istato di bisogno sarà rimborsata la spesa per le cure mediche chirurgiche e protetiche nella misura che l'istituto avrebbe sostenuto se avesse dovuto provvedere direttamente alle cure stesse".

Infine, per l'art. 24 del regio decreto n. 1765 del 1935, quale risulta modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14:

"Agli effetti del presente decreto deve ritenersi inabilità permanente assoluta la conseguenza di un infortunio la quale tolga completamente e per tutta la vita l'attitudine al lavoro. Deve ritenersi inabilità permanente parziale la conseguenza di un infortunio la quale diminuisca in parte ma essenzialmente e per tutta la vita l'attitudine al lavoro.

Quando sia accertato che dall'infortunio sia derivata una inabilità permanente tale da ridurre l'attitudine di lavoro in misura superiore al 10 per cento per i casi di infortunio e al 20 per cento per i casi di malattia professionale, sarà corrisposta, con effetto dal giorno successivo a quello della cessazione della indennità per inabilità temporanea, una rendita di inabilità rapportata al grado della inabilità stessa e sulla base dei due terzi del salario calcolato secondo le disposizioni degli artt. da 39 a 42".

Vigente la legislazione, le cui norme essenziali e più significative sono state sopra riportate, sorse questione circa la decorrenza della indennità per inabilità permanente assoluta o parziale nei confronti degli infortuni appartenenti alle categorie di cui alla lettera b del decreto legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, per le quali le riportate norme non contemplano la corresponsione di indennità per invalidità temporanea.

Su tale questione la giurisprudenza dei giudici di merito si divise in due correnti opposte: secondo una corrente, infatti, anche per coloro che non hanno il diritto alla relativa indennità, solo dalla cessazione della invalidità temporanea decorre la indennità di invalidità permanente sia totale, sia parziale; secondo l'altra corrente, invece, quando non sia dovuta l'indennità di invalidità temporanea, la indennità permanente deve essere corrisposta con decorrenza dall'infortunio o, quanto meno, dall'undicesimo (ridotto a settimo dall'art. 1 della legge 20 febbraio 1950, n. 64) giorno da quello dell'infortunio (argomentando ex art. 3 del decreto legge luogotenenziale n. 1450 del 1917, quale risulta modificato dall'art. 1 del regio decreto legge n. 432 del 1923).

Con l'art. 215 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, la questione é stata autenticamente risolta, nel senso che la indennità per invalidità permanente totale o parziale decorre dal giorno successivo a quello della "cessazione della inabilità temporanea assoluta".

Con l'ordinanza di rinvio é stata sollevata questione di legittimità costituzionale di detto art. 215, con la seguente motivazione:

Per l'art. 30, terzo comma, della legge di delega 19 gennaio 1963, n. 15: "Le norme delegate non possono disporre comunque la diminuzione od il peggioramento delle prestazioni previste dall'ordinamento attuale a favore dei beneficiari dell'assicurazione".

L'art. 24 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765 "non precisava la decorrenza della corresponsione della rendita per inabilità permanente nel senso che non stabiliva se dovesse decorrere dal giorno dell'infortunio o da quello della cessazione della inabilità temporanea assoluta" e "la prevalente giurisprudenza aveva interpretato l'art. 24 del regio decreto n. 1765 del 1935 nel senso che la rendita per inabilità permanente dovesse decorrere dal giorno dell'infortunio".

Conseguentemente quando con l'art. 215 del testo unico si é disposto che l'indennità per inabilità permanente debba decorrere dal giorno successivo a quello della cessazione della inabilità temporanea si é peggiorato il trattamento degli assicurati, cui si riferisce quella giurisprudenza, con manifesta violazione del citato art. 30 della legge di delega e, conseguentemente, degli artt. 76 e 77 della Costituzione.

2. - Così precisati i termini della controversia, risulta evidente, in primo luogo, che spetta a questa Corte l'accertare quale sia l'esatto trattamento di invalidità temporanea o permanente, assoluta o parziale spettante alle categorie contemplate all'art. 1, lett. b, del decreto legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, in base alla legislazione vigente all'atto dell'entrata in vigore del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, del cui art. 215 viene contestata la legittimità costituzionale, indipendentemente da quello che era lo stato della giurisprudenza, al riguardo, sempre anteriormente all'entrata in vigore di detto testo unico.

Come risulta dalle sopra riportate disposizioni del decreto legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, modificato dal regio decreto legge 11 febbraio 1923, n. 432, nonché dall'art. 5 del decreto legislativo 8 febbraio 1946, n. 85, l'oggetto dell'assicurazione nei riguardi delle categorie beneficiate, va così distinto:

a) per tutte e tre la categorie a, b e c contemplate dall'art. 1 del decreto legge n. 1450 del 1917 "l'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio per causa violenta, in occasione di lavoro, dalla quale sia derivata la morte o la inabilità permanente totale o parziale";

b) per le persone previste alle lettere a e c l'assicurazione comprende anche i casi di infortunio, dai quali sia derivata la inabilità temporanea assoluta, che importi l'astensione dal lavoro per più di dieci giorni (ridotti a sei dalla citata legge del 1950, n. 64). L'indennità verrà corrisposta dall'undicesimo (ridotto al settimo dalla richiamata legge n. 64 del 1950) giorno per il periodo di tempo nel quale l'infortunato dovrà astenersi dal lavoro";

c) infine, "l'istituto assicuratore é tenuto a prestare a proprie spese nei casi di infortunio sul lavoro... le cure mediche e chirurgiche necessarie per tutta la durata della inabilità temporanea ed anche dopo la guarigione chirurgica, in quanto occorrono a ricuperare la capacità lavorativa... Le cure predette sono dovute agli infortunati di cui alle lettere a e c dell'art. 1 del decreto legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, nonché a quelli della categoria b dello stesso articolo i quali si trovino in istato di bisogno. Agli infortunati di tale categoria che non si trovino in istato di bisogno sarà rimborsata la spesa per le cure mediche, chirurgiche e protetiche nella misura che l'istituto avrebbe sostenuto se avesse dovuto provvedere direttamente alle cure stesse".

Risulta, quindi, chiaramente che per le persone di cui alla ripetuta lettera b (proprietari, mezzadri, affittuari e loro mogli e figli, anche naturali) l'assicurazione non solo non comprende un periodo di invalidità temporanea ma neppure l'assistenza medico-chirurgica diretta, che é dovuta soltanto quando si trovino in stato di bisogno.

Le ragioni di questo trattamento sono facilmente intuibili ove si tenga presente: a) che l'art. 1, lett. b, del ripetuto decreto legge luogotenenziale n. 1450 del 1917 alla elencazione delle persone che costituiscono quella categoria fa seguire la qualificazione "che prestano opera manuale abituale nelle rispettive aziende"; b) che per l'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 85 "la prestazione dell'assistenza medico-chirurgica diretta é subordinata allo stato di bisogno".

In altri termini, se a ragione o a torto non é il caso di indagare, perché ai fini del giudizio é sufficiente stabilire lo stato di fatto, il legislatore del tempo considerò i componenti la categoria b non come salariati agricoli comuni, traenti i mezzi di sussistenza dal salario giornaliero, ma quali partecipanti agli utili di un'azienda, sia pure a carattere familiare, dalla partecipazione stessa e non da un salario giornaliero traenti i loro mezzi di sussistenza, in condizioni tali da non essere considerati, di regola, in stato di bisogno, neppure se colpiti da infortunio, dal quale derivi invalidità totale temporanea.

Stabilito, così, che l'esclusione del diritto ad indennità per invalidità temporanea é un dato di fatto incontrovertibile, occorre accertare se e quali conseguenze tale esclusione possa avere ai fini della decorrenza della indennità per inabilità permanente assoluta o parziale.

3. - Da tutte le norme di legge sopra riportate, risulta in modo chiaro ed inequivocabile la netta distinzione tra invalidità temporanea, coincidente, di regola, col periodo durante il quale l'infortunato non é in grado di svolgere attività lavorativa, anche perché costretto a sottoporsi a cure mediche, chirurgiche, protetiche, ed invalidità permanente totale o parziale, derivante dai postumi residuati a guarigione clinica avvenuta.

La indennità per invalidità permanente assoluta o parziale costituisce la riparazione economica totale o parziale della menomazione della efficienza fisica derivante dai postumi del subito infortunio. Di qui la netta distinzione, anche dal punto di vista tecnico funzionale, tra indennità per invalidità temporanea ed indennità per invalidità permanente, con la conseguenza che la seconda non può, per sua natura, essere corrisposta se non a stabilizzazione avvenuta della menomazione fisica derivante dall'infortunio.

Infatti mentre la indennità per invalidità temporanea ha per funzione il fornire i mezzi di sostentamento per il periodo, durante il quale l'infortunato non é in grado di svolgere alcuna attività lavorativa, perché sottoposto alle cure necessarie per combattere gli effetti patologici dell'infortunio, la indennità per invalidità permanente ha per funzione il far fronte alle conseguenze dei postumi, che menomano permanentemente in modo totale o parziale, la capacità lavorativa.

Se, pertanto, il legislatore per talune categorie di assicurati ha ritenuto che non debba essere corrisposta l'indennità per invalidità temporanea, o perché, come si é dimostrato debba essere avvenuto per le categorie di cui alla lettera b dell'art. 1 del decreto legge luogotenenziale n. 1450 del 1917, si presume che anche durante il periodo di invalidità temporanea l'infortunato continua ad aver diritto ai mezzi di sostentamento ordinario, sotto forma di partecipazione agli utili dell'azienda familiare di cui fa parte, o perché, come avviene per gli apprendisti dell'industria (art. 41 regio decreto n. 1765 del 1935) non hanno diritto a retribuzione, é evidente la impossibilità che quella indennità esclusa per l'unico titolo per cui potrebbe essere corrisposta, sia poi attribuita per il titolo diverso ed avente, come si é posto in rilievo, ben altri presupposti, ben altra funzione e ben altra consistenza rispetto al ristoro del danno derivante da menomazione fisica permanente.

4. - Dimostrato: che per le categorie di persone di cui alla lettera b dell'art. 1 del decreto legge luogotenenziale n. 1450 del 1917 l'assicurazione comprende l'indennità per invalidità permanente assoluta o parziale e soltanto l'assistenza sanitaria, di regola indiretta, per il periodo di invalidità temporanea; che invalidità temporanea ed invalidità permanente dal punto di vista medico-legale sono concetti ben distinti e separati; che, conseguentemente, dal punto di vista giuridico, l'indennità per invalidità permanente non può essere corrisposta se non da quando i postumi dell'infortunio risultino stabilizzati; necessariamente ne consegue che la dizione "con effetto dal giorno successivo a quello della cessazione della indennità per inabilità temporanea" usata dall'art. 24 del regio decreto n. 1765 del 1935 deve essere interpretata in riferimento alle categorie in esame nel senso di cessazione della inabilità temporanea.

Non é fuor di luogo, al riguardo, ricordare che a questa stessa conclusione é pervenuta la Corte di cassazione, l'unica volta, a quanto risulta, che si é occupata della questione.

Siccome la relativa sentenza porta la data del 20 luglio 1967 (n. 1875) e cioè una data posteriore all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, del cui art. 215 viene contestata la legittimità costituzionale, evidentemente non se ne può tener conto al fine di stabilire quale fosse il prevalente orientamento giurisprudenziale prima della emanazione di quel decreto.

Peraltro, ai fini dell'accertamento autonomo, che, nonostante gli orientamenti giurisprudenziali, come sopra si é detto, indubbiamente compete a questa Corte, non può certo trascurarsi un elemento così importante quale l'opinione del supremo giudice di interpretazione della legge.

Deve, dunque, pervenirsi alla conclusione che, in base alla legislazione vigente prima della emanazione del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, la corresponsione delle indennità per invalidità permanente totale o parziale dovesse decorrere dal giorno successivo a quello della cessazione della invalidità temporanea.

5. - Le considerazioni che precedono dimostrano come l'art. 215 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, là dove dispone che la rendita per invalidità permanente dovuta per gli infortuni in agricoltura decorra dal giorno successivo a quello della cessazione della inabilità temporanea assoluta, non peggiora il trattamento spettante, in base alla legislazione precedentemente vigente, agli infortunati, che non abbiano diritto ad indennità per invalidità temporanea.

Conseguentemente la questione di legittimità costituzionale della citata norma risulta non fondata.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 215 del T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, proposta con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 marzo 1969.

Aldo SANDULLI  -  Giuseppe BRANCA  -  Michele FRAGALI  -  Costantino MORTATI  -  Giuseppe CHIARELLI  -  Giuseppe VERZÌ  -  Giovanni BATTISTA BENEDETTI  -  Francesco PAOLO BONIFACIO  -  Luigi OGGIONI  -  Angelo DE MARCO  -  Ercole ROCCHETTI  -  Enzo CAPALOZZA  -  Vincenzo MICHELE TRIMARCHI  -  Vezio CRISAFULLI  -  Nicola REALE 

 

Depositata in cancelleria il 9 aprile 1969.