ORDINANZA N. 67
ANNO 1969
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori
Giudici:
Prof. Aldo SANDULLI,
Presidente
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA
BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI
Dott. Nicola REALE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell'art. 422 del Codice di procedura penale, promosso con
ordinanza emessa il 12 dicembre 1967 dal tribunale di Ferrara, nel procedimento
penale a carico di Pavani Pasquino, iscritta al n. 177 del Registro ordinanze
1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 248 del 28
settembre 1968.
Udita nella Camera di consiglio del
27 febbraio 1969 la relazione del Giudice Vincenzo Michele Trimarchi.
Ritenuto che nel corso di un
procedimento penale pendente davanti al tribunale di Ferrara, a carico di
Pasquino Pavani, il tribunale, rilevato che la persona offesa dal reato, ha
sollevato d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 422
del Codice di procedura penale, in riferimento all'art. 24, comma primo, della
Costituzione, nella parte in cui estende la sanatoria della nullità prevista
dall'art.
che davanti alla Corte non si é
costituita nessuna parte e non ha spiegato intervento il Presidente del
Consiglio dei Ministri;
Considerato che
che, per effetto di tale sentenza,
la norma denunciata ha cessato di avere efficacia per la parte ritenuta
costituzionalmente illegittima (art. 136 della Costituzione; art. 30, comma
terzo, della legge 11 marzo 1953, n. 87);
Visti gli artt. 26, comma secondo, e
29 della legge n. 87 del 1953 e l'art. 9, comma secondo, delle Norme
integrative per i giudizi davanti a questa Corte;
PER QUESTI MOTIVI
dichiara la manifesta infondatezza
della questione di legittimità costituzionale dell'art. 422 del Codice di
procedura penale, in riferimento all'art. 24, comma primo, della Costituzione,
nella parte in cui prevede la sanatoria della nullità di cui all'art.
Così deciso
in Roma, in camera di Consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 27 marzo 1969.
Aldo
SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI -
Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA
BENEDETTI - Francesco PAOLO BONIFACIO
- Luigi OGGIONI -
Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA -
Vincenzo MICHELE TRIMARCHI - Nicola REALE
Depositata in cancelleria il 3
aprile 1969.