Ordinanza n. 67 del 1969
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ORDINANZA N. 67

ANNO 1969

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Aldo SANDULLI, Presidente

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI

Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo MICHELE TRIMARCHI

Dott. Nicola REALE

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 422 del Codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 12 dicembre 1967 dal tribunale di Ferrara, nel procedimento penale a carico di Pavani Pasquino, iscritta al n. 177 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 248 del 28 settembre 1968.

Udita nella Camera di consiglio del 27 febbraio 1969 la relazione del Giudice Vincenzo Michele Trimarchi.

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale pendente davanti al tribunale di Ferrara, a carico di Pasquino Pavani, il tribunale, rilevato che la persona offesa dal reato, ha sollevato d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 422 del Codice di procedura penale, in riferimento all'art. 24, comma primo, della Costituzione, nella parte in cui estende la sanatoria della nullità prevista dall'art. 412 in relazione all'art. 408 dello stesso Codice, anche alla mancata citazione della persona offesa dal reato;

che davanti alla Corte non si é costituita nessuna parte e non ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Considerato che la Corte, con la sentenza n. 132 del 1968 ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 422 nella parte in cui prevede la sanatoria della nullità di cui all'art. 412, in relazione al precedente art. 408, anche nei confronti dell'offeso dal reato;

che, per effetto di tale sentenza, la norma denunciata ha cessato di avere efficacia per la parte ritenuta costituzionalmente illegittima (art. 136 della Costituzione; art. 30, comma terzo, della legge 11 marzo 1953, n. 87);

Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge n. 87 del 1953 e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte;

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 422 del Codice di procedura penale, in riferimento all'art. 24, comma primo, della Costituzione, nella parte in cui prevede la sanatoria della nullità di cui all'art. 412, in relazione al precedente art. 408 dello stesso Codice, anche nei confronti dell'offeso dal reato, questione promossa con ordinanza del 12 dicembre 1967 del tribunale di Ferrara.

 

Così deciso in Roma, in camera di Consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 marzo 1969.

Aldo SANDULLI  -  Giuseppe BRANCA  -  Michele FRAGALI  -  Costantino MORTATI  -  Giuseppe CHIARELLI  -  Giuseppe VERZÌ  -  Giovanni BATTISTA BENEDETTI  -  Francesco PAOLO BONIFACIO  -  Luigi OGGIONI  -  Angelo DE MARCO  -  Ercole ROCCHETTI  -  Enzo CAPALOZZA  -  Vincenzo MICHELE TRIMARCHI  -  Nicola REALE 

 

Depositata in cancelleria il 3 aprile 1969.