ORDINANZA N. 66
ANNO 1969
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori
Giudici:
Prof. Aldo SANDULLI,
Presidente
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA
BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI
Dott. Nicola REALE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell'art. 304 del Codice di procedura penale, promosso con
ordinanza emessa il 5 giugno 1968 dal tribunale di Tempio Pausania nel
procedimento penale a carico di Seddone Graziano, iscritta al n. 158 del
Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 248 del 28 settembre 1968.
Udita nella camera di consiglio del 27
febbraio 1969 la relazione del Giudice Enzo Capalozza;
Ritenuto che nel procedimento
penale, istruito con il rito sommario, a carico di Seddone Graziano, il
tribunale di Tempio Pausania, in sede dibattimentale, ebbe a ritenere non
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.
304 del Codice di procedura penale, in riferimento all'art. 24 della
Costituzione, per quanto concerne gli atti, cui la difesa ha diritto di
intervenire, compiuti prima che la persona indiziata abbia assunto la qualifica
di imputato;
che, in questa sede, non vi é stata
costituzione di parti;
Considerato che questa Corte con sentenza n. 115 del 28 novembre 1968 ha dichiarato inammissibile, perché
irrilevante, la sollevata questione di legittimità costituzionale;
che si tratta ora, come allora, di
atti compiuti nel corso di una istruttoria sommaria, alla quale sono, bensì,
riferibili le garanzie difensive degli artt. 304 e seguenti del Codice di
procedura penale, ma queste sono applicabili anche prima dell'assunzione della
qualifica di imputato, e ciò a mente dell'art. 390 dello stesso Codice;
che nell'ordinanza di rimessione la
questione non é stata prospettata sotto profili nuovi o diversi, e comunque
tali da indurre
Visti gli artt. 26, secondo comma,
della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative
per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
dichiara manifestamente
inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 304 del
Codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 24 della
Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso
in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 27 marzo 1969.
Aldo
SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI -
Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA
BENEDETTI - Francesco PAOLO BONIFACIO
- Luigi OGGIONI -
Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA -
Vincenzo MICHELE TRIMARCHI - Nicola REALE
Depositata in cancelleria il 3
aprile 1969.