Ordinanza n. 65 del 1969
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ORDINANZA N. 65

ANNO 1969

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Aldo SANDULLI, Presidente

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI

Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo MICHELE TRIMARCHI

Dott. Nicola REALE

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 9, primo comma, della legge 24 luglio 1961, n. 729, recante "piano di nuove costruzioni stradali e autostradali", e dell'art. 46, terzo comma, della legge 25 giugno 1865, n. 2359, recante "disciplina delle espropriazioni per pubblica utilità", promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 24 febbraio 1967 dal Tribunale di Catanzaro nel procedimento civile vertente tra Spinelli Raffaela e l'Azienda nazionale autonoma delle strade statali (A.N.A.S.), iscritta al n. 184 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 258 del 14 ottobre 1967;

2) ordinanza emessa il 25 marzo 1968 dal Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra la società Rossbeton contro l'Amministrazione dei lavori pubblici e l'A.N.A.S., iscritta al n. 185 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 248 del 28 settembre 1968.

Visti gli atti di costituzione di Spinelli Raffaela, della società Rossbeton, dell'A.N.A.S. e del Ministero dei lavori pubblici;

udita nell'udienza pubblica del 26 febbraio 1969 la relazione del Giudice Vincenzo Michele Trimarchi;

uditi l'avv. Virgilio Andrioli, per Spinelli l'avv. Ottavio Regard per la societa Rossbeton, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna, per l'A.N.A.S. ed il Ministero dei lavori pubblici.

Ritenuto che in un giudizio civile promosso davanti al Tribunale di Catanzaro da Raffaela Spinelli nei confronti dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, a seguito dell'illegittima occupazione da parte dell'A.N.A.S. di suoli edificatori, in territorio di Falerna, di proprietà dell'attrice, questa ha chiesto la condanna dell'Azienda al pagamento in di lei favore della somma corrispondente al valore venale della zona di terreno occupata per la costruzione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, ed accessioni e pertinenze, nonché per la zona di rispetto della profondità di metri venticinque per la lunghezza intera del tratto occupato, imposta dall'art. 9, comma primo, della legge 24 luglio 1961, n. 729; che in via subordinata, per il caso in cui si fosse ritenuto che il diritto all'indennizzo fosse negato da tale disposizione, l'attrice ha di questa sollevato la questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione; e che il Tribunale, con ordinanza del 24 febbraio 1967, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione;

che in altro giudizio civile, promosso davanti al Tribunale di Genova della S.p.A. Rossbeton nei confronti dell'Amministrazione dei lavori pubblici e dell'A.N.A.S. al fine d'ottenere l'accertamento dell'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 9, comma primo, della citata legge n. 729 del 1961, la società attrice ha, in subordine, sollevato la questione di legittimità costituzionale di detta disposizione, nonché dell'art. 46, comma terzo, della legge 25 giugno 1865, n. 2359, in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 42, comma terzo, della Costituzione; e che il Tribunale, con ordinanza del 25 marzo 1968, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione;

che davanti alla Corte nel primo giudizio si sono costituiti la Spinelli e l'A.N.A.S., a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, e nel secondo, la S.p.A. Rossbeton e l'Amministrazione dei lavori pubblici e l'A.N.A.S., e queste ultime a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato;

Considerato che, in pendenza del primo giudizio davanti a questa Corte e prima ancora che fosse emessa l'ordinanza relativa al secondo giudizio, é sopravvenuta la legge 6 agosto 1967, n. 765, contenente modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, la quale, con l'art. 19, ha dettato disposizioni concernenti la materia disciplinata dalle impugnate norme; e che successivamente é stato emesso il decreto ministeriale 1 aprile 1968 per la determinazione delle distanze minime da conservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati;

che si rende perciò necessario che i Tribunali di Catanzaro e di Genova esaminino anche alla stregua delle nuove disposizioni la rilevanza della questione di legittimità Costituzionale sollevata con le due ordinanze rispettivamente del 24 febbraio 1967 e 25 marzo 1968;

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

ordina la restituzione degli atti ai tribunali di Catanzaro e di Genova.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 marzo 1969.

Aldo SANDULLI  -  Giuseppe BRANCA  -  Michele FRAGALI  -  Costantino MORTATI  -  Giuseppe CHIARELLI  -  Giuseppe VERZÌ  -  Giovanni BATTISTA BENEDETTI  -  Francesco PAOLO BONIFACIO  -  Luigi OGGIONI  -  Angelo DE MARCO  -  Ercole ROCCHETTI  -  Enzo CAPALOZZA  -  Vincenzo MICHELE TRIMARCHI  -  Nicola REALE 

 

Depositata in cancelleria il 3 aprile 1969.