ORDINANZA N. 65
ANNO 1969
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori
Giudici:
Prof. Aldo SANDULLI,
Presidente
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA
BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI
Dott. Nicola REALE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale dell'art. 9, primo comma, della legge 24 luglio 1961, n. 729,
recante "piano di nuove costruzioni stradali e autostradali", e
dell'art. 46, terzo comma, della legge 25 giugno 1865, n. 2359, recante
"disciplina delle espropriazioni per pubblica utilità", promossi con
le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 24 febbraio 1967
dal Tribunale di Catanzaro nel procedimento civile vertente tra Spinelli
Raffaela e l'Azienda nazionale autonoma delle strade statali (A.N.A.S.),
iscritta al n. 184 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 258 del 14 ottobre 1967;
2) ordinanza emessa il 25 marzo 1968
dal Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra la società
Rossbeton contro l'Amministrazione dei lavori pubblici e l'A.N.A.S., iscritta
al n. 185 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 248 del 28 settembre 1968.
Visti gli atti di costituzione di
Spinelli Raffaela, della società Rossbeton, dell'A.N.A.S. e del Ministero dei
lavori pubblici;
udita nell'udienza pubblica del 26
febbraio 1969 la relazione del Giudice Vincenzo Michele Trimarchi;
uditi l'avv. Virgilio Andrioli, per
Spinelli l'avv. Ottavio Regard per la societa Rossbeton, ed il sostituto
avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna, per l'A.N.A.S. ed il Ministero
dei lavori pubblici.
Ritenuto che in un giudizio civile
promosso davanti al Tribunale di Catanzaro da Raffaela Spinelli nei confronti
dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, a seguito
dell'illegittima occupazione da parte dell'A.N.A.S. di suoli edificatori, in
territorio di Falerna, di proprietà dell'attrice, questa ha chiesto la condanna
dell'Azienda al pagamento in di lei favore della somma corrispondente al valore
venale della zona di terreno occupata per la costruzione dell'autostrada
Salerno-Reggio Calabria, ed accessioni e pertinenze, nonché per la zona di
rispetto della profondità di metri venticinque per la lunghezza intera del
tratto occupato, imposta dall'art. 9, comma primo, della legge 24 luglio 1961,
n. 729; che in via subordinata, per il caso in cui si fosse ritenuto che il
diritto all'indennizzo fosse negato da tale disposizione, l'attrice ha di
questa sollevato la questione di legittimità costituzionale in riferimento agli
artt. 3 e 42 della Costituzione; e che il Tribunale, con ordinanza del 24
febbraio
che in altro giudizio civile,
promosso davanti al Tribunale di Genova della S.p.A. Rossbeton nei confronti
dell'Amministrazione dei lavori pubblici e dell'A.N.A.S. al fine d'ottenere
l'accertamento dell'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 9, comma primo,
della citata legge n. 729 del 1961, la società attrice ha, in subordine,
sollevato la questione di legittimità costituzionale di detta disposizione,
nonché dell'art. 46, comma terzo, della legge 25 giugno 1865, n.
che davanti alla Corte nel primo
giudizio si sono costituiti
Considerato che, in pendenza del
primo giudizio davanti a questa Corte e prima ancora che fosse emessa
l'ordinanza relativa al secondo giudizio, é sopravvenuta la legge 6 agosto
1967, n. 765, contenente modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17
agosto 1942, n. 1150, la quale, con l'art.
che si rende perciò necessario che i
Tribunali di Catanzaro e di Genova esaminino anche alla stregua delle nuove
disposizioni la rilevanza della questione di legittimità Costituzionale
sollevata con le due ordinanze rispettivamente del 24 febbraio 1967 e 25 marzo
1968;
PER QUESTI MOTIVI
ordina la restituzione degli atti ai
tribunali di Catanzaro e di Genova.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27
marzo 1969.
Aldo
SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI -
Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA
BENEDETTI - Francesco PAOLO BONIFACIO
- Luigi OGGIONI -
Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA -
Vincenzo MICHELE TRIMARCHI - Nicola REALE
Depositata in cancelleria il 3
aprile 1969.