SENTENZA N. 63
ANNO 1969
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori
Giudici:
Prof. Aldo SANDULLI,
Presidente
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA
BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio promosso con ricorso
del Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia notificato il 10 ottobre
1968, depositato in cancelleria il 19 successivo ed iscritto al n. 21 del
Registro ricorsi 1968, per conflitto di attribuzione tra la stessa Regione e lo
Stato, sorto per effetto della nota del Ministero dell'agricoltura e delle
foreste 7 agosto 1968, n. IV/976 Pos. 86/C, riguardante la nomina di un
rappresentante della Regione in seno al Collegio sindacale del Consorzio
agrario provinciale di Udine.
Visto l'atto di costituzione del
Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 26 febbraio
1969 la relazione del Giudice Michele Fragali;
uditi l'avv. Emilio Sivieri, per il
ricorrente, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Casamassima,
per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Il 9 luglio 1968
2. - A seguito di tale nota,
Con il primo mezzo rilevava che,
avuta comunicazione del decreto regionale, lo Stato, avendo ritenuto che quegli
atti fossero lesivi della sfera ad esso riservata, non avrebbe dovuto
direttamente annullarli e renderli inefficaci, ma avrebbe dovuto proporre
conflitto di attribuzione con riferimento sia al decreto, sia alla nota di
comunicazione. Sono stati fatti trascorrere inutilmente i termini stabiliti
dall'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87; e quindi é rimasta acquisita la
competenza regionale a provvedere, così come ha provveduto, e ad esercitare,
nei confronti del Consorzio agrario provinciale di Udine, tutte le attribuzioni
di cui all'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965,
n. 1116.
Con il secondo mezzo
3. - Il Presidente del Consiglio dei
Ministri, costituitosi il 30 ottobre 1968, negava che rispetto alla
deliberazione 9 luglio 1968 si fosse avuta acquiescenza statale: essa non venne
mai portata alla sua notizia e pertanto la nota del Ministero dell'agricoltura
e delle foreste deve ritenersi l'unico atto idoneo a introdurre un conflitto di
attribuzione riguardo alla materia.
Nel merito il Presidente del
Consiglio dei Ministri faceva rilevare che i consorzi agrari provinciali sono
strumento della politica economica dello Stato nel campo dell'agricoltura
perché provvedono alle operazioni di ammasso e di utilizzazione, trasformazione
e vendita collettiva dei prodotti agricoli; compiono, direttamente o come
intermediari, operazioni di credito inerenti ai prodotti ammassati; concorrono
inoltre all'impianto di campi e stazioni sperimentali nell'interesse della
produzione e in generale a tutte le iniziative intese al miglioramento della
produzione; infine eseguono, per conto e nell'interesse dello Stato, le
operazioni necessarie per il ricevimento, la conservazione e la distribuzione
di merci di qualsiasi specie, e, in relazione a ciò, ad essi sono stati
affidati gli interventi di mercato previsti dai regolamenti della Comunità
economica europea, quelli di cui alla legge sul secondo Piano verde e la
distribuzione delle merci per conto dell'Azienda di Stato per l'intervento nel
campo agricolo. Le facoltà spettanti al Ministero dell'agricoltura (di disporre
ispezioni sul funzionamento dei consorzi, di sospendere l'esecuzione di deliberazioni
o di atti illegittimi o contrari alle finalità degli enti o al pubblico
interesse e di annullare in ogni tempo gli atti contrari alle leggi, ai
regolamenti e agli statuti), riferendosi unitariamente ai consorzi e alla
Federazione dei consorzi, non possono dar luogo a competenza mista che si
eserciti dalla Regione per i consorzi e dallo Stato per
4. -
Circa il merito,
Non v'e impossibilità logica di una
competenza ripartita fra Stato e Regione, di cui si ha un esempio nelle norme
di attuazione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno
1965, n. 960, le quali affidano i controlli sugli atti delle province, dei
comuni e dei loro consorzi agli organi regionali e statali, secondo il
carattere degli interessi di cui hanno la cura; non v'é, del resto, commistione
di competenze nell'esercizio del duplice controllo separatamente demandato alla
Regione per i Consorzi e alla Federazione per lo Stato; non é poi da confondere
il potere di annullamento di cui all'art. 6 della legge comunale e provinciale
con quello dato al ministero dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235; é
da disattendere l'assunto per cui sono rimasti al Ministero del tesoro e a
quello del lavoro compiti nella materia della agricoltura, perché le norme di
attuazione hanno trasferito alla Regione le attribuzioni di tutti gli organi
centrali e periferici dello Stato, competenti nella predetta materia, salve le
eccezioni relative agli enti e organismi interregionali e nazionali. Non é
nemmeno attendibile la tesi per cui il trasferimento disposto dalle norme di
attuazione riguarda i poteri di vigilanza e tutela di cui all'art. 35 del
decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, restando ferma la competenza
statale per la nomina dei sindaci, ai sensi del successivo art. 44: le norme di
attuazione, con riferimento alle camere di commercio e agli enti del turismo,
riservano determinati poteri allo Stato, il che non fanno per i consorzi
agrari.
5. - Nella memoria depositata il 13
febbraio 1969, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha insistito nelle
osservazioni svolte nell'atto di costituzione in giudizio.
Sulla questione pregiudiziale,
relativa al decorso del termine per la proposizione del conflitto in relazione
alla nota regionale 22 luglio 1968, il Presidente del Consiglio ha però
soggiunto che essa resta superata dalla circostanza che
Sul merito si é inoltre fatto
presente che i consorzi agrari provinciali secondo l'ordinamento attuale, pure
avendo una natura di diritto privato, sono soggetti alla vigilanza governativa
per il fine statale che attuano e non può escludersi che lo Stato li
sovvenzioni, se é vero che ad essi sono riconosciute esenzioni fiscali e
agevolazioni per gli oneri derivanti dai compiti d'interesse generale ad essi
affidati (art. 38 decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235), e che per essi
lo Stato provvede ad interventi finanziari in ordine alle gestioni degli
ammassi volontari; in modo che i consorzi agrari provinciali si trovano nella
condizioni delle cooperative edilizie che, pur avendo le forme di società
private,
6. - All'udienza del 26 febbraio
1969 i difensori delle parti hanno illustrato e ribadito le proprie tesi.
Considerato in diritto
1. - Come risulta dall'esposizione
che precede, la deliberazione della Giunta regionale che ha dato causa
all'odierno conflitto di attribuzione formò oggetto della nota del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste data 7 agosto 1968 diretta alla Regione e per
conoscenza all'ufficio regioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il
fatto che il Presidente del Consiglio non ebbe a proporre ricorso per conflitto
di attribuzione in ordine a tale nota, non impedisce allo stesso di contestare
in questa causa l'affermazione della competenza regionale nella materia di cui
si tratta.
A parte il dubbio sulla possibilità
di equiparare una semplice comunicazione, come quella predetta, alla
notificazione, dalla quale può decorrere il termine per la proposizione di un
ricorso per conflitto di attribuzione, é da rilevare che
Si può inoltre rilevare che é
rimasto financo ignorato in quale giorno l'ufficio regioni della Presidenza del
Consiglio ricevette la nota del Ministero dell'agricoltura, che é datata al 7
agosto 1968, ma non si sa se e quando sia pervenuta; cosicché, anche sotto tale
profilo non si può ritenere provato che nel giorno della notificazione del
ricorso regionale fossero già trascorsi in pregiudizio del Presidente del
Consiglio dei Ministri i termini entro i quali egli avrebbe potuto reagire
contro il provvedimento della Regione.
2. - Nel merito questa Corte osserva
che i consorzi provinciali agrari, pur essendo società private cooperative,
svolgono anche compiti di spettanza statale. Basterebbe ricordare che, per
l'art. 2, n. 8, decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, possono eseguire
per conto e nell'interesse dello Stato le operazioni necessarie per il
ricevimento, la conservazione e la distribuzione di merci e prodotti di
qualsiasi specie e che, in relazione a ciò, ad essi sono stati affidati gli interventi
di mercato previsti dai regolamenti della Comunità economica europea, quelli di
cui alla legge sul secondo Piano verde e la distribuzione delle merci per conto
dell'Azienda di Stato per l'intervento nel campo agricolo; in quanto operano
per conto dello Stato, i consorzi godono poi di agevolazioni fiscali, e, a
beneficio dei medesimi, lo Stato provvede ad interventi finanziari in ordine
alle gestioni degli ammassi volontari.
Ora, in forza dell'art. 44 del predetto
decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, fino alla cessazione delle attività
di pubblico interesse esercitate dai consorzi, i collegi sindacali dei medesimi
debbono essere integrati da tre sindaci effettivi, rispettivamente nominati dal
Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da quello del tesoro e da quello
del lavoro e della previdenza sociale; ed essendo ancora attuale nei consorzi
l'affidamento di compiti inerenti alle predette attività, spettava al Ministero
dell'agricoltura la nomina del sindaco, alla quale invece ebbe a provvedere
3. - Non é rilevante che, per l'art.
2 del D.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116, furono trasferite alla Regione le
attribuzioni esercitate nel territorio della stessa dagli organi centrali e
periferici dello Stato in materia di agricoltura e foreste. Il trasferimento ha
avuto riguardo soltanto alle funzioni di interesse essenzialmente regionale, in
coerenza allo scopo dell'istituzione dell'ente che é quello di dare soluzioni
appropriate ai problemi particolari di ciascuna Regione a tutela adeguata ai
relativi interessi (sentenza di questa Corte 24 gennaio
1964, n. 4) nonché
di conformare l'ordinamento giuridico alle esigenze locali, secondo la
diversità dei bisogni (sentenza 18 novembre 1958, n. 58); e tale scopo é anche causa
fondamentale della particolare autonomia delle Regioni a statuto speciale (sentenza 9 giugno 1961, n. 34).
Che dal trasferimento disposto con
il predetto decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1116,
dovevano rimanere escluse le attribuzioni esercitate localmente dallo Stato nel
proprio esclusivo interesse é specificatamente chiarito e provato anche
dall'art. 2 del decreto stesso, il quale lasciò fuori dalla competenza
regionale la vigilanza e la tutela sugli enti e organismi a carattere
interregionale e nazionale; ed esso non contiene tanto un riferimento al limite
territoriale delle funzioni degli enti e degli organismi nominati, quanto un
richiamo all'interesse oggettivo implicato dalle funzioni dai medesimi in
concreto esercitabili, le quali possono dirsi di carattere interregionale e
nazionale nella misura in cui coinvolgono un'attività che rispecchia
l'interesse di più regioni e quello dello Stato, qualunque sia il suo ambito di
svolgimento. Non é il luogo in cui lo Stato opera o la qualità dell'ente di cui
esso si avvale che delimita la natura della sua azione. Lo ha deciso questa
Corte quando, nella sentenza 17
dicembre 1958, n. 80, ha ritenuto che l'art. 4, n. 15, dello Statuto
speciale del Trentino-Alto Adige, nell'attribuire alla Regione la vigilanza
sulle cooperative, non ha inteso conferirle poteri in materia di cooperative
edilizie a contributo erariale, le quali, pur avendo compiti territorialmente
ristretti ed essendo enti di natura privata, si caratterizzano come strumenti
mediante i quali si esplica la politica economica dello Stato intesa a favorire
l'incremento delle costruzioni nel campo della edilizia economica e popolare;
lo ha deciso inoltre quando, nella sentenza 22 gennaio 1960, n. 2, ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale relativa al terzo comma dell'art. 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1959, n. 28, concernente
norme di attuazione del predetto statuto in materia di case popolari, che aveva
attribuito al Ministero dei lavori pubblici la vigilanza sugli istituti
autonomi per le case popolari, enti a competenza provinciale per l'attività da
essi svolta riguardo alle case costruite dallo Stato a suo totale carico.
Sotto tale prospettiva deve
intendersi pure l'art. 4, n. 9, dello stesso statuto che attribuisce alla
Regione potestà legislativa in materia di consorzi agrari. E non conta perciò
nemmeno che l'art. 2, secondo comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n.
789, per
4. - Non é nemmeno decisivo
distinguere, come fa
L'art. 2, n. 8, del decreto predetto
fa cenno in modo preciso a compiti da svolgere per conto e nell'interesse dello
Stato; ed essi, per la loro essenza, non possono divenire funzioni da
esercitare per conto e nell'interesse della Regione. Infatti l'articolo per
qualificare quei compiti ha riguardo non solo all'elemento soggettivo
dell'incarico o della delega data dallo Stato, ma anche all'elemento oggettivo
dell'inclusione delle finalità perseguite fra quelle che spettano alla
competenza esclusiva dello Stato perché necessariamente esercitabili con
criteri unitari nell'interesse di tutta la comunità nazionale e per
l'attuazione di quelle esigenze fondamentali che informano la vita della
comunità stessa; il cui accertamento e la cui Valutazione non possono
rientrare, per la loro natura, tra le attribuzioni regionali. Non vi é
contraddizione alcuna, lo si é già detto, fra l'indole statale di tale attività
e la decisione statale di svolgerla, per il tramite di enti locali, che, a
questo solo fine, possono perciò e debbono essere assoggettati a vigilanza
governativa.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara che spetta allo Stato la
nomina di un rappresentante della Regione Friuli-Venezia Giulia in seno al
collegio sindacale del consorzio agrario provinciale di Udine, ai sensi
dell'art. 44 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, concernente
l'ordinamento dei consorzi agrari e della Federazione italiana dei consorzi
agrari;
respinge il ricorso prodotto dalla
Regione Friuli-Venezia Giulia con atto 1 ottobre 1968 per la risoluzione del
conflitto di attribuzione sorto a seguito della nota del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste 7 agosto 1968, n. IV/976, diretta
all'assessore dell'agricoltura e foreste della Regione e avente per oggetto la
nomina predetta.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27
marzo 1969.
Aldo
SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI -
Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA
BENEDETTI - Francesco PAOLO BONIFACIO
- Luigi OGGIONI -
Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA -
Vincenzo MICHELE TRIMARCHI
- Vezio CRISAFULLI -
Nicola REALE
Depositata in cancelleria il 3
aprile 1969.